TARI

Le risposte del dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia ai quesiti proposti dagli esperti e dai lettori del Sole 24 Ore al Telefisco 2021

Tari delle attività industriali
Il decreto legislativo 116/2020 ha apportato significative modifiche al Dlgs 152/2006 (Testo unico
ambientale, Tua), alcune delle quali sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2021.
In particolare, l’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), qualifica “rifiuti urbani” i «rifiuti
indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e
composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate
nell’allegato L-quinquies».
L’articolo 184 del Tua, come modificato dal decreto legislativo 116/2020, dispone al comma 2 che
sono rifiuti urbani quelli di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter); mentre al comma 3, lettera
c) sono qualificati rifiuti speciali «i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se
diversi da quelli di cui al comma 2».
Alla luce del mutato quadro normativo, e considerato che nell’allegato L-quinquies non è presente
l’attività industriale, si chiede:

  • Primo quesito: se le attività industriali siano comunque tenute al pagamento della quota fissa.
  • Secondo quesito: se le attività industriali, producendo comunque rifiuti urbani nei locali ed aree
    diverse da quelle destinate a lavorazioni industriali (come uffici, mense, eccetera), siano tenute a
    pagare anche la quota variabile con riferimento a tali superfici.
    Per rispondere a entrambi i quesiti, occorre ricordare, in breve, che il decreto legislativo 116 del
    2020 è stato emanato per dare attuazione alle direttive 2018/851, che modifica la direttiva
    2008/98/Ce relativa ai rifiuti, e 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i
    rifiuti di imballaggio.
    In particolare, l’articolo 3 della direttiva 2018/851 precisa la nozione di “rifiuti urbani” a livello
    comunitario, stabilendo che essa include:
    -i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro,
    metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed
    elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
    -i rifiuti provenienti da altre fonti, indifferenziati e da raccolta differenziata, che sono simili per
    natura e composizione ai rifiuti domestici.
    I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della
    pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi
    compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
    Le novità introdotte a livello comunitario hanno comportato una serie di modifiche del decreto
    legislativo 152/2006, cosiddetto Tua (Testo unico ambientale), che hanno riguardato, tra gli altri,
    l’articolo 183, che interviene, tra l’altro, sulle definizioni di rifiuto e il successivo articolo 184, che
    riguarda la classificazione dei rifiuti.
    In particolare, l’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 prevede che rientrano tra i rifiuti
    urbani «i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili
    per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività
    riportate nell’allegato L-quinquies» e in quest’ultimo, come correttamente indicato nel quesito, non
    è presente l’attività industriale.
    L’articolo 183, comma 1, lettera b-sexies) dispone, altresì, che i rifiuti urbani non includono i rifiuti
    della produzione.
    Tuttavia, l’articolo 184, comma 3, lettera c) inserisce tra i “rifiuti speciali” i rifiuti prodotti
    nell’ambito delle lavorazioni industriali, se diversi da quelli di cui al comma 2, ossia dai rifiuti
    urbani; per cui dalla lettura combinata delle norme emerge che le attività industriali possono essere
    produttive sia di rifiuti urbani che speciali.
    Per definire correttamente il perimetro di applicazione della Tari per le attività industriali è, quindi,
    necessario individuare le superfici che producono rifiuti speciali e quelle che, invece, producono
    rifiuti urbani.
    Alla luce del quadro normativo delineato, si ritiene che possano considerarsi produttive di rifiuti
    speciali le superfici di lavorazione industriale, le quali, conseguentemente, sono escluse
    dall’applicazione della Tari.
    Allo stesso modo devono escludersi le superfici ove, a norma del comma 649 dell’articolo 1 della
    legge 147 del 2013, si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali nonché i magazzini
    di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di attività
    produttive di rifiuti speciali.
    Resta impregiudicata, invece, l’applicazione della Tari, sia per la quota fissa che per quella
    variabile, in riferimento alle superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici,
    servizi, depositi o magazzini, non essendo funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti
    speciali.
    Uscita dal servizio pubblico
    L’articolo 198, comma 2-bis (introdotto dal Dlgs 116/2020) del Tua prevede che le «utenze non
    domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa
    dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che
    effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento
    degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani».
    Il comma 10 dell’articolo 238 del Dlgs 152/2006 (introdotto dal Dlgs 116/2020, sebbene la Tia 2
    risulti non più applicabile), dispone che «le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di
    cui all’articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio
    pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto
    che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della
    componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la
    scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non
    inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta
    dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza
    quinquennale».
    Sulla base della lettura combinata degli articoli 198 e 238 si chiede:
  • Primo quesito: se l’uscita dal pubblico servizio possa operare con riferimento a tutte le frazioni di
    rifiuto urbano prodotte dall’utenza non domestica (carta, plastica, eccetera), oppure se l’azienda
    può chiedere di uscire dal servizio pubblico producendo anche un contratto relativo ad una sola
    frazione di rifiuto;
  • Secondo quesito: nel caso in cui l’azienda non possa uscire dal servizio pubblico se non
    contrattualizzando tutte le frazioni di rifiuto urbano, se il Comune sia tenuto a riscrivere il proprio
    regolamento per trasformare la riduzione della parte variabile della tariffa ancorata ai rifiuti
    speciali assimilati (ex articolo 1, comma 649, legge 147/2013), non più presenti nel 2021 in
    riduzione per rifiuti urbani “simili” avviati al recupero, in modo tale da riconoscere comunque non
    solo alle aziende una riduzione proporzionale della parte variabile, ma anche di continuare a
    permettere l’azzeramento della parte variabile senza che sia necessario uscire dal pubblico
    servizio.
    Le norme sopra riportate non sono di semplice lettura in quanto non si coordinano con le
    disposizioni già vigenti in materia di Tari. Inoltre, l’articolo 3, comma 12, del Dlgs 116 del 2020
    modifica il comma 10 dell’articolo 238 del Dlgs 152 del 2006, non più vigente.
    In disparte tali considerazioni, il comma 10 dispone che le utenze non domestiche che producono
    rifiuti urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e che dimostrano di averli avviati
    al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti
    stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei
    rifiuti conferiti.
    La norma subordina, quindi, l’esclusione dal pagamento della quota variabile, ossia quella
    rapportata alla quantità di rifiuti, al conferimento di tutti i rifiuti urbani al di fuori del pubblico
    servizio e al loro avvio al recupero per un periodo di almeno cinque anni.
    Diversamente, l’articolo 1 comma 649 della legge 147 del 2013, il quale non è stato inciso dal
    comma 10 sopra menzionato, prevede che «per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani,
    nella determinazione della Tari, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota
    variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore
    dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati».
    Quest’ultima norma presenta ancora il riferimento ai rifiuti assimilati, categoria non più esistente,
    per cui lo stesso va attualizzato sostituendolo con i rifiuti urbani, secondo le nuove disposizioni
    recate dal Dlgs 116 del 2020.
    Va altresì evidenziato che, a differenza del comma 10 dell’articolo 238 del Dlgs 152/2006, che
    riguarda l’abbattimento della «componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti» nel
    caso di avvio al recupero, l’articolo 1, comma 649 parla di rifiuti che «il produttore dimostra di aver
    avviato al riciclo», laddove il riciclo costituisce un’operazione di recupero.
    Pertanto, stante il diverso ambito applicativo delle norme riportate, che investe esclusivamente la
    parte variabile e che quindi non dovrebbe comportare in ogni caso la totale esclusione dal pubblico
    servizio, si ritiene che le stesse debbano essere contenute nel regolamento comunale, ciascuna
    secondo le proprie specificità, con la conseguente necessità di adeguare il regolamento stesso al
    nuovo quadro normativo.
    In altri termini, se un’utenza non domestica intende sottrarsi al pagamento dell’intera quota
    variabile, deve avviare al recupero i propri rifiuti urbani per almeno cinque anni, come stabilito dal
    comma 10 dell’articolo 238 del Tua.
    Se, invece, l’utenza non domestica vuole restare nel solco della previsione del comma 649
    dell’articolo 1 della legge 147 del 2013, tenendo conto di quanto disciplinato dal regolamento
    comunale, la stessa può usufruire di una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale
    alla quantità di rifiuti urbani che dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti
    autorizzati, senza sottostare al vincolo di cinque anni fissato dal predetto comma 10

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