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FOCUS
ARTICOLO DELLA SETTIMANA
CALCOLO IMU
La Legge di bilancio 2020 con decorrenza dal 01.01.2020 riorganizza la tassazione comunale sugli immobili.
Con l’abrogazione della IUC, e quindi della TASI (sopravvive solo la TARI) il legislatore ha riformulato la disciplina dell’IMU 2020 in un unico testo normativo (contenuto nell’art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27.12.2019, n. 160).
La nuova IMU 2020 mantiene l’esenzione già prevista per IMU e TASI per l’abitazione principale. Non è più prevista, invece, l’esenzione per l’unità immobiliare disabitata di titolari di pensioni estere iscritti all’AIRE.
Inoltre, a seguito dell’abrogazione della TASI non è più prevista la quota per l’inquilino. Per finalità di invarianza complessiva di gettito le nuove aliquote sono date dalla sommatoria di quelle applicabili in precedenza per IMU e TASI.
PRASSI
RISOLUZIONE N. 5/E
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione e igiene dell’ambiente (TEFA), di cui all’articolo 19 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dei relativi interessi e sanzioni
NOTIZIE IN COMUNE
IL QUESITO
Come si calcolano e si aggiornano i valori delle immobilizzazioni nette e del fondo di ammortamento nel periodo di regolazione 2018-2021?
Il riferimento a partire dal quale calcolare il fondo di ammortamento (di seguito: FA) nell’intero periodo di regolazione è il dato desumibile dal bilancio 2017, vale a dire quello riferito alle immobilizzazioni presenti in bilancio al 31 dicembre 2017 (FA2017). Gli aggiornamenti del fondo di ammortamento nelle annualità successive vengono determinati a partire da tale valore, incrementando FA delle quote di ammortamento riconosciute ai fini tariffari.
I valori delle immobilizzazioni nette sono calcolati secondo le disposizioni del MTR, considerando il valore del fondo di ammortamento come sopra calcolato e tenendo presente che:
- per la determinazione dei costi dell’anno 2018 e dell’anno 2019, si deve far riferimento alle immobilizzazioni presenti nel bilancio dell’anno 2017;
- per la determinazione dei costi degli anni 2020 e 2021, si deve far riferimento alle immobilizzazioni presenti in bilancio dell’anno (a-2), vale a dire rispettivamente gli anni 2018 e 2019.
LA NORMA
Proroga di termini legislativi
e ulteriori disposizioni
D.L. 183/2020
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