tributi news del 25 gennaio 2023

Ruffini: non più rinviabile una riforma nazionale della riscossione dei tributi. Quest’anno on line 2 milioni di precompilate per partite iva. Un codice tributario unico. La Pec piena impone la nuova notifica al domicilio fisico. Prescrizione riscossione sempre quinquennale.

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Ruffini: non più rinviabile una riforma nazionale della riscossione dei tributi. Quest’anno on line 2 milioni di precompilate per partite iva

“Avere, in tempi brevi, un Codice unico tributario è un’impresa non solo possibile, ma anche doverosa”, ha sostenuto inoltre il direttore dell’Agenzia delle Entrate, aggiungendo che “l’esigenza di raccogliere tutti i testi unici in un unico Codice tributario è un dovere per consentire a chiunque di poter sapere, quantomeno, dove andare a cercare. In questo momento le norme fuori sistema sono piú delle norme sistematiche. Il testo unico del 1986 ha subito circa 1.300 modifiche, quindi di unico ha ben poca cosa. Bisogna rimettere mano a tutto, perché noi contribuenti abbiamo la necessità di sapere quali sono le regole del gioco, il perimetro d’azione”. “Il sistema tributario che caratterizza ormai da troppo tempo il nostro Paese è un flipper impazzito”, ha detto Ruffini, “per questo è un’impresa possibile, ma anche doverosa” quella di fornire ai contribuenti un codice unico tributario in tempi brevi”.

Un codice tributario unico

U n codice unico tributario che argini il flipper impazzito del fisco. Una riforma della riscossione non più rinviabile e che entrerà nella legge delega fiscale. Mentre si prepara a debuttare la dichiarazione Iva precompilata per oltre due milioni di partite Iva che potranno correggere, modificare e inviare i dati elaborati in prima battuta dal fisco. Sono queste le conferme sul 2023 fiscale che arrivano dal direttore dell’Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini al 6° forum organizzato da ItaliaOggi e Cassa nazionale dei ragionieri al suo primo intervento dopo la conferma alla guida della macchina fiscale lo scorso 11 gennaio.

La Pec piena impone la nuova notifica al domicilio fisico

di Patrizia Maciocchi

Se il legale del contribuente ha la casella di posta certificata piena, la notifica non si può ritenere effettuata, ma va rinnovata presso il domicilio fisico. La Cassazione (sentenza 2193/2023) dichiara inammissibile un ricorso dell’agenzia delle Entrate e fa una netta scelta di campo tra due orientamenti. Secondo la tesi disattesa dai giudici di legittimità, infatti, il responso “cassetta piena” è frutto di una negligenza del destinatario, che ha il dovere di «verificare la effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione». Se dunque il destinatario non rende disponile effettivamente il suo domicilio elettronico, il notificante può utilizzare l’atto come se la notifica fosse andata in porto. Di diverso avviso la Suprema corte. La Cassazione ammette – come valorizzato dal principio dal quale prende le distanze – che il lasciare la casella Pec satura «equivale ad un preventivo rifiuto di ricevere notificazioni tramite la stessa». Tuttavia questo non basta a fronte del fatto che le norme sul domicilio digitale non hanno soppresso la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, un luogo fisico valido – ed eventualmente associato al domicilio digitale – per la notificazione degli atti del processo.

Prescrizione riscossione sempre quinquennale

La sanzione tributaria può essere irrogata con il tributo o meno

Dario Deotto Luigi Lovecchio

La prescrizione della riscossione delle sanzioni tributarie è sempre quinquennale, a prescindere dal fatto che la sanzione sia irrogata autonomamente o unitamente al tributo. Ugualmente, la prescrizione degli interessi afferenti al tributo è quinquennale, senza che rilevi la tipologia o la fonte degli stessi. Da ultimo, la Corte conferma che, ai fini dei termini processuali, il periodo di sospensione da Covid di 63 giorni, di cui all’articolo 83 del Dl 18/2020, si cumula con il periodo feriale. La Cassazione non ha aderito a tale interpretazione, in ragione del fatto che la norma civilistica non distingue a seconda della natura o fonte degli interessi, prevedendo sempre la prescrizione quinquennale.

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