tributi news del 08 agosto 2022

Imprese sotto i raggi X delle p.a.. Anche l’Irpef locale entra nel test del prelievo sugli utili al 2017. Atti fiscali, notifiche svincolate. Contributi consortili condizionati da benefici. La crisi finanziaria esclude le sanzioni. Imu, valide solo al futuro le modifiche alle norme. La decisione del robot dev’essere sempre contestabile. Spese di lite conformi ai valori nelle tabelle. Nulla la notificazione non firmata dall’agente della posta. La querela di falso dev’essere tempestiva. Il riclassamento va motivato rigorosamente. Servizio idrico al Sud, rischio statalizzazione per gli enti in ritardo.

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Imprese sotto i raggi X delle p.a.

Antonio Ciccia Messina

Imprese al setaccio elettronico delle pubbliche amministrazioni. I controlli sulle attività economiche saranno svolti raccogliendo tutte le informazioni archiviate nei data base degli enti pubblici, che dovranno parlarsi tra loro (in gergo, dovranno essere interoperabili) nel tempo di un click. Lo prevede la lettera g) del primo comma dell’articolo 27 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, approvato definitivamente dal senato il 2 agosto scorso. Il tema affrontato è quello delle ispezioni amministrative, che avranno sempre un peso maggiore nel lavoro degli enti pubblici.

Anche l’Irpef locale entra nel test del prelievo sugli utili al 2017

C’è ancora qualche mese di tempo per beneficiare del regime transitorio sulla distribuzione degli utili maturati fino al 2017: il 31 dicembre 2022 scade infatti la possibilità di assoggettare alle vecchie regole di tassazione gli utili derivanti da partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche non in regime di impresa (articolo 1, comma 1006, legge 205/2017). Entro il prossimo 31 dicembre, secondo le recenti indicazioni dell’Agenzia, occorre che la distribuzione degli utili sia anche effettuata: un orientamento criticabile, perché la norma richiede solo che entro tale data la distribuzione degli utili sia deliberata.

Atti fiscali, notifiche svincolate

di Sergio Trovato

Gli atti tributari possono essere notificati tramite il servizio di posta ordinaria, con raccomandata con avviso di ricevimento. Non è imposto di fare ricorso al procedimento di notifica degli atti giudiziari, che assicura maggiori garanzie ai destinatari. La scelta del legislatore di prevedere una forma semplificata di notifica è finalizzata a garantire una veloce realizzazione del credito fiscale. Lo ha stabilito la commissione tributaria regionale di Roma, terza sezione, con la sentenza 3198 dell’11 luglio 2022.

Contributi consortili condizionati da benefici

Nel caso in cui non vi siano effettivi benefici per il consorziato, il contributo di bonifica non è dovuto. Lo ha stabilito la sezione sesta della Cassazione nell’ordinanza n. 10393/2022 depositata in cancelleria il 31 marzo 2022. L’ordinanza di cui al commento riguarda la legittimità del prelievo consortile sia sotto l’aspetto formale che sostanziale.

La crisi finanziaria esclude le sanzioni

Può sottrarsi quantomeno alle sanzioni, ai sensi dell’art. 6 comma quinto dlgs 472/1997, la società che, in regola con la tenuta delle scritture contabili, dimostri che l’omesso versamento della pretesa tributaria sia dovuto non a una sua condotta dolosa ma a una situazione di forza maggiore derivante dalla crisi finanziaria in cui versa per l’omesso pagamento delle fatture emesse nei confronti dei clienti. Sono i canoni riconosciuti dalla Ctr del Lazio nella sentenza n. 444/05/2022, depositata lo scorso 31 gennaio.

Imu, valide solo al futuro le modifiche alle norme

Ai sensi dell’art. 3 dello Statuto del contribuente, non avendo effetto retroattivo le norme tributarie, non potrà essere ricompreso ad assoggettamento a Imu un immobile per cui, rispetto all’anno preteso, le modifiche legislative lo abbiano ritenuto inseribile nel nuovo perimetro delineato soltanto in forza di una norma successiva. Si tratta dei canoni applicati dalla Ctr del Lazio nella sentenza n. 2279/07/2022 depositata lo scorso 24 maggio.

La decisione del robot dev’essere sempre contestabile

Le p.a. possono usare nei controlli e nelle ispezioni algoritmi e intelligenza artificiale, ma deve essere sempre garantito al cittadino il diritto di contestare la decisione del robot. Se l’utilizzo degli strumenti automatizzati è una realtà anche nella corrente attività amministrativa, diventa urgente conoscere il catalogo dei diritti esercitabili nelle procedure di governo elettronico. Le coordinate possono essere estratte da un articolo del Gdpr, il n. 22, dedicato ai processi decisionali interamente automatizzati, non rinvenibili nella prassi attuale delle p.a.. Si tratta di profili che possono, però, avere una loro applicazione già ora in relazione a singole fasi di un procedimento, che si articolerà con l’intervento successivo o concomitante anche di persone umane. Pertanto, anche queste sotto fasi di un procedimento più ampio (per es. la compilazione di un elenco dei soggetti da sottoporre ad attività ispettiva) devono osservare misure di garanzia tutela delle persone fisiche.

Spese di lite conformi ai valori nelle tabelle

La condanna alle spese di lite deve attenersi ai valori espressi alle tabelle (allegate al dm n. 55/2014) così come disposto dall’articolo 15 comma 2 quinquies del dlgs n. 546/92 (decreto legislativo relativo al contenzioso tributario). Sono le motivazioni che si leggono nella sentenza n. 3152/2022 emessa dalla sezione undicesima della Ct regionale del Lazio, depositata in segreteria l’8 giugno scorso.

Nulla la notificazione non firmata dall’agente della posta

È inesistente la notifica di un atto amministrativo se l’avviso di ricevimento non viene sottoscritto dall’agente postale. L’avviso di ricevimento è l’unico documento che attesta la consegna, la data in cui è avvenuta e l’identità della persona alla quale viene consegnato l’atto. La sottoscrizione è essenziale perché consente di riferire la paternità della notifica al suo autore. Non produce alcun effetto negativo, invece, l’illeggibilità della sottoscrizione del destinatario. Lo ha precisato la Cassazione, con l’ordinanza 9552/2021. Per i giudici di piazza Cavour, «la notifica a mezzo posta non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell’agente postale, l’avviso di ricevimento, prescritto dall’art. 149 c.p.c., comma 2, è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita la consegna». Pertanto, la mancanza di firma dell’agente postale sull’avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente, e non soltanto nulla, la notificazione.

La querela di falso dev’essere tempestiva

Nel caso in cui il contribuente fosse stato in grado di poter promuovere querela di falso contro la documentazione di notifica di atti impositivi già in primo grado e abbia omesso di presentarla tempestivamente dinanzi al giudice ordinario, non potrà poi essergli concessa una sospensione del giudizio d’appello soltanto per consentirgli di esercitare quella facoltà. È quanto imposto dalla Ctr del Lazio con la sentenza n. 1029/04/2022 depositata lo scorso 8 marzo.

Il riclassamento va motivato rigorosamente

Il provvedimento di riclassamento delle microzone comunali deve essere motivato sotto ogni elemento che abbia determinato nuove attribuzioni all’immobile assoggettato, affinché il contribuente sia messo in grado di conoscere le concrete ragioni alla base del provvedimento, non integrabili nel successivo giudizio d’impugnazione. Si tratta dei canoni riaffermati dalla Ctr del Lazio nella sentenza n. 565/2022 depositata in segreteria il 9 febbraio scorso. Si conferma, quindi, la necessità di motivare in maniera rigorosa ogni accertamento dell’amministrazione, sia pure eseguito su microzone di appartenenza dove, in base all’articolo 1, dpr n.138/1998 il valore di mercato gioca un ruolo di rilievo.

Servizio idrico al Sud, rischio statalizzazione per gli enti in ritardo

Nel decreto Aiuti-bis una norma sul «rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato» sembra la strada scelta dal governo. Secondo la disposizione, gli enti d’ambito che non abbiano ancora provveduto all’affidamento del servizio idrico integrato devono adottare gli atti di loro competenza entro 90 giorni. Se non vi provvedono è dovere del Presidente della regione esercitare i poteri sostitutivi, affidando il servizio entro 60 giorni. Per l’adozione degli atti necessari, gli enti di governo dell’ambito o i Presidenti delle regioni, «possono avvalersi di un soggetto societario a controllo interamente pubblico che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del ministro della Transizione ecologica» da adottare entro trenta giorni.

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