Tributi News del 25 Luglio 2022

Addio alla riforma fiscale. In soffitta il nuovo catasto. Liti fiscali, sulla riforma si cerca l’unanimità. Addizionali Irpef, ultimo appello per i Comuni. Tributi locali, comune ko. Atto nullo senza la ricevuta di ritorno sull’avvenuto deposito alle Poste. Inammissibile l’appello senza censure doc. Docfa rivalutabile solo con specifiche ragioni. L’esecutività prescinde dal giudicato. Illegittima l’ipoteca sull’immobile inserito nel fondo patrimoniale. L’iscrizione di ipoteca va prima comunicata. Litisconsorzio violato, nulla la sentenza. Servizio idrico, legittima la fattura sui consumi presunti. 

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Addio alla riforma fiscale. In soffitta il nuovo catasto 

di Cristina Bartelli 

Addio alla riforma fiscale. La legge delega fiscale è su binario morto e non avrà neanche la seconda, e definitiva, lettura dal Senato. Si conclude così l’iter di un provvedimento divisivo, basti pensare alla riforma del catasto, che proprio per la sua conflittualità politica esce da quel perimetro di affari correnti e gestione di provvedimenti di emergenza come il Pnrr. Mentre riprenderà l’esame della legge delega di giustizia tributaria e al Senato si lavorerà all’approvazione in prima lettura del testo convergendo su emendamenti condivisi da tutti i gruppi. Nel decreto Aiuti 2 (si veda ItaliaOggi del 19/7/22) su cui il governo continua a lavorare non sarà presente il taglio del cuneo fiscale ma interventi solo su bollette e benzina. Sono queste alcune anticipazioni delle scelte parlamentari e governative in attuazione delle priorità normative considerate non rinviabili prima delle prossime elezioni del 25 settembre.

Liti fiscali, sulla riforma si cerca l’unanimità.

Strada in salita per la riforma della giustizia tributaria. Le istruzioni di Palazzo Chigi sul destino dei disegni di legge in chiave Pnrr con un governo in ordinaria amministrazione – seppur rafforzata -rischia di non avere effetti concreti sul restyling del contenzioso. Martedì i presidenti delle commissioni congiunte Giustizia e Finanze del Senato si riuniranno per pianificare i passi successivi dei lavori, con l’obiettivo di trovare un voto unanime per un testo condiviso da mandare entro agosto in un’Aula che si annuncia semi deserta per la campagna elettorale.

Addizionali Irpef, ultimo appello per i Comuni

di Luigi Lovecchio

Rinviata al 31 dicembre la dichiarazione Imu relativa al 2021, con l’eccezione della dichiarazione relativa agli enti non commerciali, che è rimasta ferma al 30 giugno scorso. È differito inoltre alla fine di luglio il termine per adeguare gli scaglioni dell’addizionale comunale Irpef ai nuovi scaglioni nazionali, in vigore dal 1° gennaio. Sono le novità in materia di tributi comunali contenute nel decreto Semplificazioni (Dl 73/2022), che va verso la conversione senza modifiche. Il rinvio a fine anno del termine di presentazione della denuncia Imu per il 2021 è da mettere in correlazione con l’approvazione del nuovo modello da parte del Mef. Tra le modifiche apportate, vi è la segnalazione delle dichiarazioni sostitutive e tardive, collegate alla disciplina del ravvedimento operoso. Si ricorda in proposito che, a partire dalla fine del 2019, anche per i tributi comunali è possibile presentare una denuncia rettificativa senza alcun limite temporale prestabilito, purché entro la scadenza dei termini dell’accertamento. In pratica, quindi, si può rettificare nel corso del 2022 una denuncia Imu infedele, riferita alle aree edificabili, originariamente trasmessa il 2018. Allo scopo, occorrerà versare l’imposta, la sanzione ridotta ad un sesto e gli interessi legali, oltre che presentare la denuncia corretta. Ebbene, questa nuova denuncia sarà presentata con la barratura della casella «Sostitutiva» recata nel frontespizio.

Tributi locali, comune ko.

L’ avviso di accertamento dei tributi locali emesso, carente della sottoscrizione di pugno del funzionario responsabile del tributo, è nullo se non vi è un provvedimento del Comune che supporta tale opzione. Così la sentenza n.3950 del 03 Maggio 2022 emessa dalla sez. n.16 della C.t.r. Sicilia con la quale si riformava la decisione di primo grado che vedeva soccombente il contribuente.

Atto nullo senza la ricevuta di ritorno sull’avvenuto deposito alle Poste.

di Alessandro Borgoglio

È nullo l’avviso di accertamento notificato per posta se l’ufficio non dimostra l’espletamento del corretto iter notificatorio in caso di temporanea assenza del destinatario, producendo l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito presso l’ufficio postale (cosiddetta Cad) del plico contenente l’atto impositivo. Lo ha stabilito la Ctr del Piemonte con la sentenza 695/4/2022 (presidente Puccinelli, relatore Borgna).

Inammissibile l’appello senza censure doc.

Ai fini della sua stessa ammissibilità, ex art. 53 dlgs 546/92, è necessario affidare l’appello a specifici motivi di gravame che, oltre a contestare una precisa violazione di legge con richiamo alle norme asseritamente violate dal decisum di primo grado, evidenzino con chiarezza quale sia il passo di sentenza che si ritiene censurabile. E’ il canone che si legge nelle motivazioni della sentenza n. 751/09/2022 depositata lo scorso 19 febbraio ed emessa dalla Ctr del Lazio.

Docfa rivalutabile solo con specifiche ragioni

Il riclassamento operato dall’Ufficio rispetto alla proposta originaria fornita dal contribuente in sede di procedura Docfa, deve fondarsi su ragioni che riferiscano delle caratteristiche specifiche degli immobili e non limitarsi a comparazioni degli stessi con altri collocati nella medesima area. E’ quanto ha stabilito, accogliendo nel merito il ricorso del contribuente, la Ctp di Taranto con sentenza n. 477/02/2022 dello scorso 13 maggio.

L’esecutività prescinde dal giudicato.

Pur se pendente ancora il relativo giudizio in Cassazione, la sentenza di merito del giudice tributario è immediatamente esecutiva e, se resa in annullamento di un atto presupposto, non può che incidere sull’atto successivo comunque pervenuto al contribuente in spregio a quel decisum. E’ quanto osservato dalla sentenza n. 770/11/2022 emessa dalla Ctp del Lazio e depositata lo scorso 22 febbraio.

Illegittima l’ipoteca sull’immobile inserito nel fondo patrimoniale.

Laura Ambrosi

È illegittima l’iscrizione ipotecaria sull’immobile inserito nel fondo patrimoniale se risulta la relativa annotazione nell’atto di matrimonio. L’ufficio, inoltre, può agevolmente verificare la sussistenza dei requisiti previsti per l’opponibilità del fondo, così valutando la legittimità dell’eventuale misura. Ad affermarlo è la Ctp di Parma con la sentenza n. 170/2/2022.

L’iscrizione di ipoteca va prima comunicata.

Sussiste in capo all’Ufficio della Riscossione che intenda procedere ad iscrivere ipoteca in danno del contribuente, il preventivo obbligo di notificargli una comunicazione con cui si annuncia dell’adozione della misura permettendogli di presentare osservazioni. E’ il canone che si trae dalla sentenza n. 753/09/2022 emessa dalla Ctr del Lazio e depositata lo scorso 19 febbraio.

Litisconsorzio violato, nulla la sentenza.

Illegittima e nulla la sentenza con cui il giudice tributario si sia pronunciato su un avviso di accertamento riguardante una società di persone e i suoi soci laddove venga resa senza la previa integrazione del contraddittorio tra tutti i contribuenti coinvolti dalla pretesa, essendo quest’ultima a ciascuno di essi inscindibilmente connessa. È il principio affermato dalla Ctr del Lazio con la sentenza n. 771/11/2022 depositata lo scorso 22 febbraio.

Servizio idrico, legittima la fattura sui consumi presunti.

di Giuseppe Debenedetto

È legittima la fattura per il canone del servizio idrico integrato calcolato sulla base dei consumi presunti, se non è stato possibile effettuare la lettura del contatore a causa dell’assenza dell’utente. Lo afferma il Tribunale di Reggio Calabria. La questione riguarda un avviso di pagamento e contestuale intimazione ad adempiere emesso alla fine del 2020 da un Comune calabrese per l’omesso pagamento di una fattura relativa al canone per il servizio idrico integrato del 2017. Il Giudice di Pace aveva dichiarato la nullità dell’intimazione in quanto emessa sulla base di un calcolo presunto dei consumi idrici e senza che fosse indicato il criterio di calcolo utilizzato. Il Tribunale ribalta la decisione evidenziando che la lettura dei contatori è svolta dal gestore del servizio di acquedotto, che è anche il responsabile dei contatori.

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