Tributi News del 22 Luglio 2022

Dal 2024 il database della giurisprudenza tributaria di merito. 

Transazione confinata ai tributi locali gestiti dalle agenzie fiscali.

Transazione fiscale, partite di giro e cassa vincolata: le massime della Corte dei conti.

Gli alloggi delle case popolari non sono esenti dall’Imu.

Tari, la raccolta autonoma dei rifiuti dà diritto a una riduzione della tassa.

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Dal 2024 il database della giurisprudenza tributaria di merito.

Ivan Cimmarusti

Sarà operativa a partire dal 31 dicembre 2023 la prima banca dati «aperta» della fase di merito del contenzioso fiscale. Il progetto, finanziato con circa 8 milioni di euro di fondi Pon e React Ue, ha l’obiettivo di rendere disponibili a professionisti, società e cittadini, tutte le sentenze varate dalle Commissioni tributarie provinciali e regionali, così da assicurare il principio della «parità delle armi» con l’Amministrazione finanziaria, auspicata più volte dai principali attori del contenzioso. Si chiama Prodigit ed è stato presentato ieri mattina dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpgt) al ministero dell’Economia. Un sistema di intelligenza artificiale, fortemente voluto dal presidente dell’organo di autogoverno Antonio Leone e dalla consigliera Maria De Cono, che si prefigge di «migliorare credibilità, affidabilità, autorevolezza ed efficienza della giustizia tributaria».

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Transazione confinata ai tributi locali gestiti dalle agenzie fiscali.

di Giulio Andreani

Il Codice della crisi d’impresa non ha, purtroppo, introdotto alcuna disposizione sul trattamento dei tributi locali nell’ambito del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. Il trattamento dei crediti tributari è disciplinato dal Codice nell’articolo 63 e nell’articolo 88 che prevedono – analogamente alla legge fallimentare – la possibilità, per l’impresa che si trova in uno stato di crisi o d’insolvenza, di proporre all’ente creditore una riduzione e una dilazione di pagamento dei crediti relativi a «tributi amministrati dalle agenzie fiscali». Tali norme non distinguono dunque tra tributi erariali e locali, ma limitano il loro campo di applicazione a quelli che sono «amministrati dalle agenzie fiscali». Rientrano pertanto nella transazione fiscale: 1. i tributi erariali, in quanto certamente amministrati dalle agenzie fiscali; 2. i tributi diversi da quelli erariali che, pur essendo di spettanza di altri enti (come comuni e regioni), sono amministrati dalle agenzie fiscali ex lege o sulla base di una convenzione stipulata fra tali enti e le agenzie fiscali (articolo 57 del Dlgs 300/1999).

Transazione fiscale, partite di giro e cassa vincolata: le massime della Corte dei conti.

di Marco Rossi

TRANSAZIONE FISCALE E ACCORDO RISTRUTTURAZIONE.

É possibile per un Comune dare il proprio assenso a un accordo, avente a oggetto crediti tributari, con un imprenditore in crisi per la ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis del Rd 16 marzo 1942 n. 267, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di legge, mentre non è applicabile la disciplina della transazione fiscale, derogatoria rispetto al principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, ad eccezione delle fattispecie tassativamente previste dall’articolo 182-ter del Rd 267/1942, ossia per i soli tributi amministrati dalle Agenzie fiscali. L’eventuale accordo con il debitore per la ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell’articolo 182-bis, corrisponde – in ogni caso – a una attività della Pubblica amministrazione vincolata all’interesse pubblico e che trova espressione nella convenienza dell’accordo, rispetto all’alternativa liquidatoria o ad altre possibili soluzioni. Sezione regionale di controllo dell’Umbria – Parere n. 64/2022

Gli alloggi delle case popolari non sono esenti dall’Imu

di Giuseppe Debenedetto

Gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp) non possono usufruire dell’esonero dall’Imu previsto per gli alloggi sociali, in presenza di una normativa “speciale” che dispone l’applicazione della detrazione di 200 euro, non avendo peraltro fornito alcuna prova sull’utilizzo degli immobili in questione come alloggi sociali. É quanto stabilito dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia con la sentenza n. 2828 del 4 luglio 2022, che ha accolto l’appello del Comune ribaltando l’esito del giudizio di primo grado. Com’è noto dal 2014 molti enti di edilizia residenziale pubblica ex Iacp, variamente denominati dalle leggi regionali (Ater, Aler, Atc, Arca, eccetera), pretendono di usufruire dell’esonero dall’Imu previsto per gli alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, richiamato dal Dl 102/2013 che ha equiparato gli alloggi sociali alle abitazioni principali. La Ctr Lombardia o ha evidenziato che l’Aler non ha fornito la prova che tutte le unità immobiliari di cui si discute avessero i requisiti di legge per essere classificate come alloggi sociali, non emergendo neppure che detti immobili siano stati oggetto di locazione permanente o di locazione temporanea per almeno 8 anni, presupposto espressamente richiesto dal Dm 22 aprile 2008.

Tari, la raccolta autonoma dei rifiuti dà diritto a una riduzione della tassa.

di Federico Gavioli

Se il contribuente ha modo di gestire in autonomia la raccolta rifiuti può beneficiare della riduzione della Tari; è quanto affermato dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza del 21335/2022.

Per la Cassazione, “ove il Comune abbia istituito e attivato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella zona nella quale si trova l’immobile del contribuente e quest’ultimo, tuttavia, abbia provveduto a gestire direttamente gli stessi, indipendentemente dalle ragioni per le quali ciò sia avvenuto, la tassa è egualmente dovuta essendo finalizzata a consentire all’amministrazione locale di soddisfare le esigenze generali della collettività e non di fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti – ma in misura ridotta, come previsto dall’articolo 59 comma 4 del Dlgs 507/1993 (Cassazione n. 11451/2015).

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