tributi news del 19 luglio 2022



Fabbisogni standard, nuovo questionario Sose per i dati 2021 da inviare entro il 16 settembre. Accordo transattivo, la Corte dei conti dell’Umbria «media» le posizioni. Cartelle esattoriali, salvagente per le vecchie rate non pagate. Ici e Imu, sanzione unica per violazioni di più anni. In arrivo il nuovo modello di dichiarazione Imu e le relative istruzioni: bozza in perfezionamento? Tributi gestiti direttamente dal Comune: no della Corte conti alla transazione fiscale, sì all’accordo di ristrutturazione del debito. Società estinte, pendenze con limitazioni. Estratti di ruolo, atti interruttivi essenziali. Censimento Docfa con termini lunghi. Indirizzo Pec ufficiale per una notifica valida.
Imu#newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi #tommasoventre




**
Fabbisogni standard, nuovo questionario Sose per i dati 2021 da inviare entro il 16 settembre.
Da ieri è partito, con termine 16 settembre, l’invio alla Sose del questionario fabbisogni standard FC70U per l’aggiornamento dei dati riferiti all’anno 2021. Comuni, Unioni di Comuni e Comunità montane delle regioni a statuto ordinario (insieme a Comuni e Unioni della Regione Sicilia) sono obbligati a compilare e restituire, per via telematica, il questionario unico FC70U per aggiornare i dati necessari per la determinazione dei fabbisogni standard, relativamente alle funzioni fondamentali definite nel Dlgs 216/2010. Il questionario, disponibile tramite accesso al portale https://opendata.sose.it, si divide in due moduli: dati strutturali e dati contabili e relativi al personale. Il primo raccoglie le informazioni in merito alle caratteristiche dell’ente e del territorio, nonché alle risorse a disposizione per la produzione dei servizi svolti per le funzioni di istruzione pubblica, settore sociale e asili nido, amministrazione, gestione e controllo (ufficio tecnico), polizia locale, viabilità e trasporti e gestione del territorio e dell’ambiente. Il secondo modulo si riferisce alle consistenze e alle spese del personale, alle entrate (accertamenti) e spese (impegni) correnti per ciascun servizio.


**
Accordo transattivo, la Corte dei conti dell’Umbria «media» le posizioni.
di Corrado Mancini
La Sezione regionale di controllo per la Toscana, con la deliberazione n. 40/2021 ha ritenuto che escludere la falcidia dei tributi locali, al di fuori dell’istituto della transazione fiscale (articolo 182-ter), renderebbe detti tributi più garantiti rispetto a quelli erariali, nonostante i primi siano assistiti da un privilegio di grado inferiore rispetto ai secondi: tale opzione interpretativa determinerebbe infatti la possibilità di transare crediti più garantiti imponendo il soddisfacimento per intero dei crediti assistiti da minori garanzie. Ciò in forza del fatto che l’articolo 182 ter, primo comma della legge fallimentare, stabilisce che, se il credito tributario oggetto di transazione è assistito da privilegio, «la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiose rispetto a quelle offerte ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore …».Invece per la sezione regionale di controllo per L’Umbria, deliberazione n. 64/2022, il giudizio del Tribunale fallimentare è applicato ad una specifica fattispecie e non riguarda una generale valutazione di legittimità sulla scelta da parte di un Comune di aderire alla domanda di accordo di ristrutturazione dei debiti, proposta da un imprenditore in stato di crisi, ai sensi del citato articolo 182 bis. E comunque è indubbio l’interesse dell’Ente a conoscere la legittimità di un eventuale preventivo accordo con un imprenditore in stato di crisi sulla ristrutturazione dei debiti, perché riguarda la gestione delle proprie entrate.Quindi i dubbi non sono completamente dipanati anche se sembra poter affermare che sia concesso all’ente decidere di sottoscrivere un eventuale accordo transattivo riferito a tributi non amministrati dalle Agenzie fiscali, tenendo in debita considerazione che trattasi, comunque, di una attività della Pubblica Amministrazione vincolata all’interesse pubblico che trova espressione nella convenienza dell’accordo, rispetto all’alternativa liquidatoria o ad altre possibili soluzioni.


**
Cartelle esattoriali, salvagente per le vecchie rate non pagate
Approvati i nuovi modelli di rateazione con l’agente della riscossione, a seconda che si tratti di debiti sotto o sopra la soglia di 120mila euro, utilizzabili a partire dal 18 luglio. Con comunicato stampa agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) conferma che la nuova soglia di decadenza di 8 rate non pagate vale per il singolo debito dilazionato, ma non impedisce la rateazione di partite diverse da questo. Con l’occasione, Ader ricorda la “frammentazione” delle cause di decadenza dalla dilazione, articolata in un numero di 18, 10, 5 e da ultimo 8 rate non pagate, a seconda della data di riferimento del piano di rientro. Il medesimo comunicato, infine, segnala l’introduzione della possibilità, a regime, di estinguere debiti a ruolo con crediti certificati verso la Pa, anche a titolo di prestazioni professionali, a condizione che i primi siano stati affidati entro il 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di richiesta della compensazione. Si tratta dei primi effetti delle modifiche apportate dalla legge 91/2022, di conversione del decreto Aiuti, in materia di riscossione.


**
Ici e Imu, sanzione unica per violazioni di più anni
Si applica un’unica sanzione per la violazione Ici/Imu di più periodi di imposta se relativa allo stesso immobile. In caso di giudizi pendenti, è il giudice a dover quantificare le somme facendo una ricognizione delle liti già definite con sentenza. Così l’ordinanza 22477/2022 della Cassazione.


**
In arrivo il nuovo modello di dichiarazione Imu e le relative istruzioni: bozza in perfezionamento? 
di Barchi Roberta – Rubrica a cura di Anutel
Da una prima lettura delle “Istruzioni” , si rileva infatti che nella sezione “Annotazioni” si elencano le fattispecie ai fini dell’equiparazione all’abitazione principale ma alcune di queste nulla hanno a che fare con l’assimilazione e cioè: 1. i cd “Pensionati non residenti nel territorio dello Stato titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia”; 2. i cd “Beni merce” (peraltro questa fattispecie viene erroneamente ricompresa nello stesso punto della casistica degli “immobili posseduti da personale appartenente alle forze armate…”); 3. gli immobili per i quali sussiste l’esenzione dal versamento dell’Imu limitatamente all’anno di imposta 2021 in favore dei proprietari locatori che hanno ottenuto provvedimento di convalida di sfratto sospeso per legge. La fattispecie di cui al punto 1. andrebbe piuttosto aggiunta nell’elencazione degli immobili che godono di riduzioni dell’imposta dal momento che non vi appare contemplata. Andrebbero poi probabilmente specificate in modo più puntuale e lineare le casistiche di esenzione in relazione alle quali il comune non ha a disposizione le informazioni per la relativa applicazione. Così appunto: • per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica (di cui il ministero si è completamente dimenticato); • per gli immobili posseduti da personale appartenente alle forze armate, per l’esenzione a favore dei privati che hanno ottenuto la convalida di sfratto e per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (casi contemplati esclusivamente per la compilazione delle “Annotazioni”); In arrivo il nuovo modello di dichiarazione Imu e le relative istruzioni: bozza in perfezionamento? di Barchi Roberta – Rubrica a cura di Anutel I temi di NT+ Tributi e bilanci a cura di Anutel 19 Luglio 2022 • per “l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari” nell’ipotesi in cui il comune abbia introdotto l’equiparazione all’abitazione principale. Per questo caso, nelle “vecchie istruzioni” , si affermava la mancanza dell’obbligo dichiarativo poiché il comune sarebbe stato a conoscenza delle relative informazioni. Le “nuove istruzioni” tacciono in merito. 


**
Tributi gestiti direttamente dal Comune: no della Corte conti alla transazione fiscale, sì all’accordo di ristrutturazione del debito
I crediti tributari degli enti locali possono essere soggetti a forme di rinuncia nei confronti di imprese in procedura, escludendo però l’istituto della transazione fiscale. Secondo la Corte dei Conti dell’Umbria (deliberazione n. 64/2022) i crediti tributari gestiti direttamente da un Comune non possono essere soggetti alla disciplina della transazione fiscale prevista dall’articolo 182-ter Legge Fallimentare. Il tributo gestito direttamente dall’ente Locale è assoggettabile esclusivamente alla disciplina generale del concordato preventivo ex articolo 160 e seguenti. Inoltre il Comune può dare il proprio assenso all’accordo di ristrutturazione del debito avente a oggetto anche crediti tributari (articolo 182-bis del Rd 16 marzo 1942 n. 267).


**
Società estinte, pendenze con limitazioni 
La possibilità dei creditori sociali, fisco compreso, di rivolgersi ai soci della società estinta per le obbligazioni ancora pendenti, nei termini estesi previsti dall’art. 28, comma 4, del dl n. 175/2014, vale solo per le società cancellate dal registro imprese dopo la sua entrate in vigore e non per quelle cancellate prima. È quanto precisato dalla Ctr del Lazio nella sentenza n. 732/08/2022, depositata lo scorso 17 febbraio.


**
Estratti di ruolo, atti interruttivi essenziali
La regolare notifica non soltanto delle cartelle di pagamento, ma anche di ulteriori atti interruttivi come gli avvisi di intimazione, comporta la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione degli estratti di ruolo dai quali il contribuente assuma di aver conosciuto per la prima volta quei titoli. Sono le conclusioni a cui è pervenuta la Ctr del Lazio nella sentenza n. 728/2022, depositata lo scorso 17 febbraio.


**
Censimento Docfa con termini lunghi
 In tema di catasto dei fabbricati, il termine massimo di un anno assegnato all’ufficio per determinazione della rendita catastale definitiva a seguito della procedura così detta Docfa, non è stabilito a pena di decadenza, tenuto conto non solo della mancanza di una specifica previsione in tal senso, ma anche dell’incompatibilità di un limite temporale con la disciplina legislativa della materia. Quindi, ove l’amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai sensi del dpr n. 1142 del 1949, art. 56 a valere come “rendita proposta” fino a che l’ufficio non provvederà alla determinazione di quella definitiva. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 1866/2022 emessa dalla sezione settima della Commissione tributaria regionale del Lazio.


**
Indirizzo Pec ufficiale per una notifica valida
Le uniche notifiche Pec dotate di validità legale per l’inoltro telematico di cartelle di pagamento da parte del concessionario della riscossione sono quelle che provengono dai propri indirizzi Pec ufficialmente registrati in pubblici elenchi. Diversamente la notifica sarà illegittima e inesistente, insuscettibile di sanatoria. Sono le osservazioni contenute nella sentenza n. 3043/13/2022 emessa dalla Ctr del Lazio.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Check Up Gratuito

Compila il form  e saremo in grado di analizzare la tua situazione e di proporti la nostra assistenza