tributi news del 8 luglio 2022

Compensi per i concorsi, pagamenti per azioni esecutive e conti giudiziali: le massime della Corte dei conti. Dl aiuti, ossigeno per i comuni – Risorse Covid e proventi multe per coprire il caro energia.

Inesistente la notifica degli atti tributari da pec non presente nei pubblici registri

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Compensi per i concorsi, pagamenti per azioni esecutive e conti giudiziali: le massime della Corte dei conti

di Marco Rossi

PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATI Anche i pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive, non regolarizzati, devono essere imputati all’esercizio in cui sono stati eseguiti. A questo fine, nel corso dell’esercizio in cui i pagamenti sono stati effettuati, l’ente provvede tempestivamente alle eventuali variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione del pagamento effettuato dal tesoriere, in particolare in occasione delle verifiche relative al controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio e della variazione generale di assestamento. Nel caso in cui non sia stato seguito questo principio, e alla fine di ciascun esercizio, risultino pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso dell’anno per azioni esecutive, non regolarizzati, in quanto nel bilancio non sono previsti i relativi stanziamenti e impegni, è necessario, nell’ambito delle operazioni di elaborazione del rendiconto, registrare l’impegno ed emettere il relativo mandato a regolarizzazione del sospeso, anche in assenza del relativo stanziamento. In questo modo, nel conto del bilancio, si rende evidente che la spesa è stata effettuata senza la necessaria autorizzazione. Contestualmente all’approvazione del rendiconto, si chiede al Consiglio il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio segnalando l’effetto che esso ha prodotto sul risultato di amministrazione dell’esercizio e le motivazioni che non hanno consentito la necessaria variazione di bilancio. È del tutto scorretta e, al fine di garantire il rispetto del principio della competenza finanziaria, non può più essere seguita, la prassi che prevede, a seguito del necessario riconoscimento dei “debiti fuori bilancio”: a) la richiesta al tesoriere di trasportare i sospesi all’esercizio in corso (successivo a quello in cui il pagamento è stato effettuato), b) l’impegno e l’emissione dell’ordinativo con imputazione all’esercizio in cui il debito è formalmente riconosciuto.

Dl aiuti, ossigeno per i comuni – Risorse Covid e proventi multe per coprire il caro energia

Il primo (doppio) correttivo amplia la portata delle norme sull’utilizzo delle economie dei fondi erogati per l’emergenza sanitaria, da un lato consentendo di destinarli anche al pagamento delle forniture di gas (in tal modo eliminando il paradosso derivante dalla limitazione solo alle spesa per energia elettrica), dall’altro riaprendo la strada del finanziamento di riduzioni sulle tariffe Tari. In precedenza, il diverso utilizzo di tali somme si era scontrato con il niet della Ragioneria generale dello Stato. Via XX settembre aveva evidenziato che tali trasferimenti erano da ritenersi vincolati alla finalità di ristorare la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica, tenendo conto delle minori spese e delle maggiori spese (al netto dei ristori specifici). Secondo i tecnici del Mef, quindi, non era possibile considerare “maggiori spese Covid” quelle sostenute e da sostenere per i rincari delle utenze in quanto non strettamente correlate alla richiamata emergenza. Pertanto, non si riteneva ammissibile il loro finanziamento a valere sulle risorse in questione. Per spianare la strada c’è quindi voluto un intervento del legislatore. Sempre il Mef aveva espresso un diniego sulla possibilità di utilizzare le economie per alleggerire il carico sulle utenze dei rifiuti, anch0’esso appesantito dai rincari delle materie prime. Adesso, in sede di conversione del dl 50/2022, entrambi i veti sono stati rimossi. Addizionali Irpef Per i comuni sede di capoluogo di città metropolitane l’incremento dell’addizionale comunale Irpef non potrà essere “superiore a 0,4 punti percentuali”, rispetto al limite attuale fissato allo 0,8%. L’addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero non potrà essere superiore a 3 euro per passeggero.

Inesistente la notifica degli atti tributari da pec non presente nei pubblici registri

di Antonio Colella

A chiarire che l’invio telematico di un atto esattivo da parte della pubblica amministrazione, effettuato mediante un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante dai pubblici registri, rende la notifica inesistente e, in quanto tale, non suscettibile di sanatoria è, tra le tante, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con la Sentenza n. 5911/2022

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