tributi news del 01 luglio 2022

Cartelle, rateizzazioni anche per debiti separati. Dl aiuti, sconti Tari con il fondone Covid ed entrate da multe per pagare le bollette. Fondo crediti di dubbia esigibilità, approvazione del rendiconto e gestione economale: le massime della Corte dei conti. Il Wwf salva il mondo ma non paga la Tari. Canone unico, decide il giudice ordinario. Ai nastri le notifiche digitali. L’atto impositivo non si può modificare durante il contenzioso.

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Cartelle, rateizzazioni anche per debiti separati

di Luigi Lovecchio

Le nuove istanze di dilazione non devono necessariamente riguardare la totalità dei carichi affidati all’agente della riscossione ma possono avere ad oggetto, separatamente, le singole partite a ruolo. Pertanto, la decadenza da uno dei piani di rientro non pregiudica né la conservazione degli altri né la possibilità di chiedere una nuova rateazione per carichi diversi da quelli decaduti. Il limite di debito, sempre riferito a ciascuna istanza, al di sotto del quale non occorre dimostrare lo stato di difficoltà del debitore è raddoppiato, da 60mila a 120mila euro. La causa di decadenza dal piano passa da 5 a 8 rate non pagate. Inoltre, chi decade dalla rateazione non può in alcun caso dilazionare nuovamente il debito scaduto. Sono le novità apportate nell’emendamento approvato in sede di conversione in legge del decreto Aiuti (Dl 50/2022).

Dl aiuti, sconti Tari con il fondone Covid ed entrate da multe per pagare le bollette

di Gianni Trovati

I Comuni potranno decidere entro il 31 luglio nuovi sconti della Tari finanziandoli con gli avanzi dei fondi straordinari Covid inutilizzati nel 2020 e 2021. Il via libera arriva da un emendamento al decreto Aiuti elaborato dall’Anci. Con il correttivo i Comuni che hanno ancora in cassa quote del fondone Covid, e non sono pochi, potranno utilizzarle per alleggerire la Tari almeno ad alcune utenze. 

Fondo crediti di dubbia esigibilità, approvazione del rendiconto e gestione economale: le massime della Corte dei conti

di Marco Rossi

QUANTIFICAZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ L’accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità. Seppure il principio contabile stabilisca che spetta al Comune «individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione», questa scelta deve essere conforme ai postulati generali, tra i quali quelli della prudenza e della veridicità, previsti dal Dlgs n. 118/2011. L’accantonamento va, dunque, parametrato sulla base dell’andamento delle somme riscosse negli esercizi precedenti, computando nel calcolo tutte le entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, con correlato onere di esaustiva motivazione nel caso di eventuale esclusione di queste risorse dal meccanismo di quantificazione del fondo. SEZIONE REGIONE DI CONTROLLO DELLE MARCHE – DELIBERAZIONE N. 78/2022.

Il Wwf salva il mondo ma non paga la Tari

Giulia Provino

Il Wwf salverà anche il mondo ma intanto non paga la Tari. Almeno in base alla sentenza della Ctp di Milano 609/2022 del 10 giugno scorso. La Onlus si era vista accertare dal Comune il mancato pagamento della Tari relativa agli anni 2014-2015. rigettata la contestazione sull’ammontare delle sanzioni: se il contribuente omette di presentare la denuncia per gli immobili in possesso, la violazione del primo anno è tacitamente confermata nei periodi d’imposta successivi reiterando la stessa violazione per tutti gli anni in cui si protrae l’occupazione.

Canone unico, decide il giudice ordinario

Sergio Trovato

Il canone unico patrimoniale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, anche se per il recupero della relativa entrata gli enti locali devono avvalersi dell’accertamento esecutivo, come per i tributi locali. La giurisdizione amministrativa sussiste solo qualora venga impugnato il regolamento sul canone. Lo ha chiarito il Tar Piemonte, seconda sezione, con la sentenza 553 del 9 giugno 2022. Per i giudici amministrativi, “l’utilizzo del cd. avviso di accertamento esecutivo” sia per i tributi locali sia per le entrate patrimoniali non ha alcuna incidenza sulla giurisdizione in materia di canone unico. “Benché la pretesa economica possa essere realizzata dal comune in via diretta e senza l’intermediazione di un giudice, l’avviso di accertamento non costituisce un provvedimento amministrativo, ossia un atto di esercizio della funzione di amministrazione attiva, rimanendo un atto espressivo di una pretesa patrimoniale, sebbene escutibile coattivamente dall’amministrazione”. 

Ai nastri le notifiche digitali

di Giovanni Puleri

Operativamente la PA fornisce alla PN gli atti da notificare unitamente a quanto necessario per il pagamento da parte del destinatario (avviso pagoPA/F24) generando la richiesta di creazione della notifica. La PN genera lo IUN (Identificativo Univoco Notifica) che viene restituito alla PA mittente unitamente al token generato all’atto di creazione della notifica. Tale procedimento perfeziona la notifica per la PA mittente con data della creazione della notifica stessa. Per il destinatario la notifica si perfeziona: – il settimo giorno successivo alla data di consegna dell’AAR in formato elettronico, risultante dalla ricevuta del gestore PEC o, nei casi di PEC satura, non valida o non attiva, il quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell’avviso di mancato recapito nella PN. Se l’avviso di avvenuta ricezione è consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette giorni si computa a decorrere dal giorno successivo; – il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell’AAR in formato cartaceo; – in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la PN, al documento informatico oggetto di notificazione.

L’atto impositivo non si può modificare durante il contenzioso

di Laura Ambrosi

L’ufficio non può modificare o integrare la motivazione dell’atto impositivo notificato nel corso del giudizio: la motivazione, infatti, garantisce il diritto di difesa del contribuente ed eventuali modifiche sostanziali devono essere formalizzate con un nuovo provvedimento. La precisazione arriva dalla Cassazione con l’ordinanza 20933/2022.

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