tributi news del 18 maggio 2022

Giustizia tributaria, ok dal Cdm: arriva il magistrato professionale. Liti fiscali, sì alla riforma. Liti fiscali, l’obiettivo dell’efficienza fa i conti con il rischio confusione. Cassazione chiamata a dettare la linea sui casi più importanti. Avviso di ricezione per provare la notifica. Notifiche, il domicilio in atti prevale su quello indicato nell’albo professionale. Nulla la cartella se il messo non effettua le ricerche per accertare l’irreperibilità assoluta. Fabbricati strumentali e piattaforme marine, aggiornati i coefficienti per Imu e Impi.

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Giustizia tributaria, ok dal Cdm: arriva il magistrato professionale

di Ivan Cimmarusti

Il Consiglio dei ministri licenzia il testo del Ddl di riforma della giustizia tributaria. La «nuova» giurisdizione, con un magistrato professionale e a tempo pieno al posto dell’attuale giudice «onorario» con impegno part-time, viaggia spedita verso il vaglio parlamentare. Adesso, però, si dovrà capire cosa accadrà nel passaggio parlamentare. Le stesse associazioni dei giudici tributari, inoltre, stanno cercando di sensibilizzare i più alti vertici istituzionali, nel tentativo di mitigare gli effetti della riforma sulla categoria uscente degli «onorari». 

Liti fiscali, sì alla riforma

di Cristina Bartelli

Doppio binario per smaltire l’arretrato tributario in cassazione, rinvio pregiudiziale e ricorso nell’interesse della legge in materia tributaria. Nessun aumento del contributo unificato e magistrati tributari con concorso ad hoc. 

Liti fiscali, l’obiettivo dell’efficienza fa i conti con il rischio confusione

di Gaetano Ragucci

Non è facile giudicare una riforma per la capacità di conseguire incrementi di efficienza futuri: sul piano ordinamentale, per effetto della progressiva sostituzione degli attuali 2.700 con 576 magistrati professionali, calcolati per un carico giudiziario stimato in calo. Sul piano del processo, grazie al rafforzamento della funzione nomofilattica della Corte (ricorso nell’interesse della legge, rinvio pregiudiziale); alla falcidia dei giudizi di Cassazione non assistiti da un interesse attuale delle parti (istanza di trattazione); alla valorizzazione del ruolo del giudice nella conciliazione e a un suo più penetrante accesso al fatto (prova testimoniale). Tuttavia, al netto delle riserve sull’efficacia delle singole misure, la giusta soddisfazione per l’istituzione di una magistratura specializzata non impedisce di chiedere quando la si vorrà finalmente eguale alle altre, in piena coerenza con la Costituzione.

Cassazione chiamata a dettare la linea sui casi più importanti

Oltre alla prova testimoniale, meritevole certamente di uno specifico approfondimento per i limiti e il contesto in cui dovrebbe inserirsi, appaiono di forte impatto i due nuovi istituti processuali dichiaratamente volti a generare risvolti positivi sul contenimento dei ricorsi presso la Cassazione: il principio di diritto (ricorso nell’interesse della legge) e il rinvio pregiudiziale. I due istituti, pur divergendo nelle modalità procedurali, muovono dai medesimi presupposti legittimanti: 1 la novità della questione, intesa sia come novità della norma, sia come assenza di precedenti giurisprudenziali di legittimità; 2 particolare importanza della questione, oggettiva difficoltà di interpretazione e presenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito; 3 serialità della questione, cioè che interessa (almeno potenzialmente) un rilevante numero di casi.

Avviso di ricezione per provare la notifica

di Laura Ambrosi

Se il messo si avvale del servizio postale, la regolarità della notifica agli irreperibili relativi è provata solo dall’avviso di ricevimento della raccomandata informativa. Così la Cassazione con l’ordinanza 15782/2022 depositata il 17 maggio. La procedura notificatoria per il caso degli irreperibili relativi (momentaneamente assenti al domicilio) ha ormai definito esattamente tutti i requisiti necessari per la validità della notifica. In particolare è necessario il deposito della copia dell’atto in busta sigillata nella casa comunale; l’affissione alla porta dell’avviso di deposito e l’invio al destinatario della raccomanda con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito.

Notifiche, il domicilio in atti prevale su quello indicato nell’albo professionale

di Francesco Machina Grifeo

In tema di notifiche prevale sempre il domicilio risultante dagli atti processuali anche se diverso da quello indicato nell’albo degli avvocati. Lo ha chiarito la Corte cassazione, con la sentenza n. 15564 depositata oggi, affermando un principio di diritto. Diverso invece è il caso della notifica telematica, in cui vige l’esclusività del cd. domicilio digitale (anche se non indicato).

Nulla la cartella se il messo non effettua le ricerche per accertare l’irreperibilità assoluta

di Giuseppe Durante

In materia di notificazione degli atti tributari a persone giuridiche, la notificazione deve ritenersi illegittima ove ricorra l’incertezza assoluta sulle ricerche eseguite dal messo notificatore presso gli immobili indicati come sede amministrativa della società contribuente e residenza del legale rappresentante della società, circa l’irreperibilità dei destinatari e l’inconsapevolezza dei luoghi di un loro eventuale trasferimento, occorrendo opportune verifiche che richiedono la consultazione del registro delle imprese e del registro della popolazione residente e che, per converso, il messo notificatore non ha compulsato. E’ quanto ha disposto la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n°14803 del 10 maggio 2022 .

Fabbricati strumentali e piattaforme marine, aggiornati i coefficienti per Imu e Impi

di Luigi Lovecchio

Il decreto del ministero dell’Economia del 9 maggio (in attesa di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale») aggiorna i coefficienti di rivalutazione del valore contabile, validi ai fini Imu per i fabbricati di categoria D, non censiti, distintamente contabilizzati e interamente posseduti da imprese, nonché ai fini dell’Impi dovuta sulle piattaforme marine. In base all’articolo 1, comma 746, legge 160/2019, per i fabbricati di categoria D, privi di rendita, distintamente contabilizzati e interamente posseduti da imprese, il valore imponibile ai fini Imu è determinato sulla base del costo contabilizzato, comprensivo delle spese incrementative, fino all’anno di avvenuta attribuzione della rendita catastale. Il suddetto valore contabile, inoltre, deve essere rivalutato con gli appositi indici annualmente approvati dal Dipartimento delle finanze, differenziati in funzione dell’anno di formazione del costo. L’importo così determinato è riferibile al primo gennaio dell’anno di competenza.

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D.M. 20 luglio 2021 – Specifiche tecniche per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali – Guida operativa

Pef, Regolamenti e Tariffe – Per il 2022 sul termine di approvazione prevale la regola ordinaria del 31 maggio

Nel caos della sovrapposizione di competenze sulla Tari si inserisce anche l’incertezza della diversa previsione dei termini per l’approvazione di pef, regolamenti e tariffe Tari. La regola derogatoria che fissa il possibile adempimento al 30 aprile è facoltativa e recessiva rispetto a quella ordinaria che invece sposta il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 maggio

https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/pef-regolamenti-e-tari–il-2022-termine-approvazione-prevale-regola-ordinaria-31-maggio-AEBCkOUB

AUDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SU FINANZA TERRITORIALE E FEDERALISMO FISCALE

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