tributi news del 02 maggio 2022

Riscossione, ecco le nuove regole per l’albo dei concessionari. La notifica tramite PEC non iscritta nei pubblici registri è inesistente

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Riscossione, ecco le nuove regole per l’albo dei concessionari

di Pasquale Mirto

Dopo due anni è finalmente in arrivo la riforma dell’albo dei concessionari di cui all’articolo 53 del Dlgs 446/1997, prevista dall’articolo 1, comma 805, della legge 160/2019. Il decreto ministeriale ha completato il suo iter, dopo l’intesa sancita in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e dopo il parere del Consiglio di Stato dello scorso 8 marzo. Il decreto, già bollinato, aspetta ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Si tratta di una tappa importante perché finalmente sarà operativa la sezione separata dell’albo dei concessionari, dove dovranno iscriversi i soggetti che svolgono esclusivamente attività di supporto propedeutiche all’accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da questi partecipate.

La notifica tramite PEC non iscritta nei pubblici registri è inesistente

Maurizio Villani Federica Attanasi – Studio Legale Tributario Villani

La notifica degli atti tributari sostanziali e processuali, effettuata mediante un indirizzo PEC non iscritto nei pubblici registri (REGINDE, INIPEC e IPA), è inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria. Utilizzando un indirizzo PEC non certificato e non inserito in pubblici registri, infatti, il messaggio di posta elettronica difetta di un requisito indispensabile, non consentendo al destinatario di essere messo in condizioni di conoscerne il contenuto; risulta totalmente minata la certezza della provenienza dell’atto, a fronte dell’oggettiva impossibilità di riferire l’indirizzo PEC utilizzato all’agente della riscossione, conseguendone la sua inesistenza e impossibilità di operare la sanatoria per raggiungimento dello scopo.

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Obblighi di comunicazione e versamento degli Enti Locali entro il 30 aprile 2022

Pef, Regolamenti e Tariffe – Per il 2022 sul termine di approvazione prevale la regola ordinaria del 31 maggio

Nel caos della sovrapposizione di competenze sulla Tari si inserisce anche l’incertezza della diversa previsione dei termini per l’approvazione di pef, regolamenti e tariffe Tari. La regola derogatoria che fissa il possibile adempimento al 30 aprile è facoltativa e recessiva rispetto a quella ordinaria che invece sposta il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 maggio

https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/pef-regolamenti-e-tari–il-2022-termine-approvazione-prevale-regola-ordinaria-31-maggio-AEBCkOUB

Privacy e accertamento tributario. L’analisi del rischio fiscale con database va bene per tutti

L’incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati fiscali da parte dell’amministrazione finanziaria, finalizzato all’emersione delle posizioni di rischio fiscale e alla selezione dei soggetti ai quali inviare lettere di conformità, può riguardare tutti i contribuenti e non solo quelli già interessati dagli accertamenti. Lo chiarisce il Mef con la risposta n. 5-07904 del 20 aprile 2022 a una interrogazione parlamentare.

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