Risoluzione n. 4/DF del 13 aprile 2021

13.04.2021

La Risoluzione fornisce alcuni chiarimenti relativamente all’iscrizione nell’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. n.446 del 1997 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali. 

Archivio

OGGETTO: Art. 1, comma 807 della legge 27 dicembre2019, n. 160. Iscrizione nella sezione separata
dell’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 per i soggetti che svolgono
esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla
riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate. Quesito.
Con il quesito in oggetto, è stato chiesto di chiarire quali sono le modalità con le quali i soggetti
che svolgono le attività di supporto propedeutiche alla gestione delle entrate locali possono iscriversi nella
sezione separata dell’albo prevista dall’art. 1, comma 805 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nelle more
dell’emanazione del regolamento ministeriale in base al quale sono stabiliti i criteri di iscrizione obbligatoria
nella predetta sezione.
Al riguardo si fa presente che risulta assai difficile stimare tempi certi per la definitiva
emanazione del regolamento che istituisce la sezione separata – sul quale è stata raggiunta l’intesa presso
la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali e che dovrà essere sottoposto al parere del Consiglio di Stato.
Ciò premesso, si ritiene che, al fine di contemperare le esigenze manifestate dagli enti locali, che intendono
procedere agli affidamenti, e quelle delle società che svolgono le attività in questione e di superare la
situazione di incertezza che si è venuta a creare, i soggetti interessati possano richiedere l’iscrizione
provvisoria nell’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
All’atto dell’iscrizione, le società in discorso dovranno dimostrare il possesso dei requisiti
previsti per l’iscrizione nell’albo, ai sensi dell’art. 17 del D. M. 11 settembre 2000, n. 289, recante il
“Regolamento relativo all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e accertamento dei
tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi
dell’art. 53, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446” mentre, per quanto concerne i requisiti finanziari,
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dovranno dimostrare di possedere le misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite
polizza assicurativa o fideiussione bancaria previste dall’art. 1, comma 807 della legge n. 160 del 2019, come
modificato dall’art. 1, comma 1092 della legge 30 dicembre 2020, n. 1781
, per l’esercizio delle attività
propedeutiche in questione, misure che sono già in vigore indipendentemente dall’emanazione del decreto
di cui all’art. 1, comma 805 della legge n. 160 del 2019.
Una volta ottenuta tale iscrizione provvisoria, le società in discorso potranno partecipare alle
gare bandite dagli enti locali per l’affidamento delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e
alla riscossione delle entrate locali. Infatti, l’iscrizione nell’albo costituisce ormai un requisito indispensabile
per l’affidamento dei servizi in questione e per il successivo svolgimento della relativa attività, dal momento
che la legge di bilancio 2020 ha previsto l’iscrizione di dette società in un’apposita sezione dell’albo.
Una volta emanato il citato decreto di cui all’art. 1, comma 805, della legge n. 160 del 2019,
sarà perfezionata l’iscrizione delle società in discorso nella sezione “ad hoc” dell’albo.
Il Direttore Generale delle Finanze
Fabrizia Lapecorella
[Firmato digitalmente]

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