Imu

Le risposte del dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia ai quesiti proposti dagli esperti e dai lettori del Sole 24 Ore al Telefisco 2021

Imu
1
Proprietario residente all’estero
Si chiede quale lettura dare al comma 48 della legge 178/2020 che ha previsto una riduzione al
50% per un immobile posseduto da un soggetto non residente in Italia. In particolare:
• a differenza dell’articolo 9-bis del Dl 47/2014, la normativa non fa più riferimento ai cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’Aire, ma «a soggetti non residenti nel
territorio dello Stato», quindi anche non Aire, ma a condizione che siano titolari di pensione
«maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia»;
• se sulla base di quanto sopra, il Comune è tenuto a riconoscere, ad esempio, l’assimilazione per
un immobile posseduto da un cittadino tedesco che sia titolare di una pensione maturata in regime
di convenzione internazionale con l’Italia;
• ai fini Tari qual è il rapporto tra il comma 48 e l’articolo 9-bis del Dl 47/2014, posto che
quest’ultima disposizione non risulta formalmente abrogata.
Si conferma che, a differenza della precedente disposizione, l’articolo 1, comma 48 della legge di
Bilancio 2021, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni in commento, fa esclusivo riferimento
ai «soggetti non residenti nel territorio dello Stato», senza prevedere al contempo l’iscrizione degli
stessi all’Aire. In più, la medesima disposizione richiede, quali ulteriori requisiti, che tali soggetti
siano:
• titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia;
• residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
Si ritiene che le agevolazioni in argomento possano trovare applicazione anche nel caso descritto
nel secondo punto, ossia quando l’immobile è posseduto da un cittadino tedesco – quindi non
residente nel territorio dello Stato – che sia titolare di una pensione maturata in regime di
convenzione internazionale con l’Italia, residente in uno Stato di erogazione diverso dall’Italia.
Ovviamente, devono ricorrere anche tutti gli altri requisiti prescritti dal citato comma 48, vale a dire
deve trattarsi di una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso,
posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.
In merito all’articolo 9-bis del Dl 47 del 2014, per quanto concerne l’Imu, occorre precisare che,
non essendo stata riproposta tale norma nella riforma dell’Imu ad opera della legge di Bilancio
2020, la stessa deve ritenersi tacitamente abrogata. Anche con riferimento alla Tari la disposizione
in commento deve ritenersi superata, dal momento che la nuova disposizione ha ridisciplinato la
fattispecie, confermando il beneficio fiscale in questione e agganciandolo a mutati presupposti.
2
Case separate, unico nucleo
Due immobili situati sullo stesso piano sono attigui con rendite catastali distinte ed abitati dal
nucleo familiare senza unificazione fiscale. Il primo intestato alla moglie il secondo intestato al
marito. Essendo entrambi abitati dal nucleo familiare (seppure con rendite distinte) si decade dal
beneficio dell’abitazione principale? In caso positivo la decadenza riguarda entrambi i coniugi o
solo uno di essi? Il Comune può contestare l’assenza dei requisiti relativi all’abitazione principale
un anno a uno dei coniugi e un anno all’altro coniuge?
Nell’ipotesi prospettata, in cui non è stata effettuata neppure l’unificazione fiscale, si decade dal
beneficio poiché non si riscontrano i requisiti previsti dalla legge. Ed invero il comma 741
dell’articolo 1 della legge 160 del 2019 impone, ai fini dell’esenzione, che si tratti di un immobile
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il
possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo
immobile.
Al riguardo si richiama la circolare 27/E del 13 giugno 2016 con cui l’agenzia delle Entrate ha
fornito in merito chiarimenti al punto «1.7 Accatastamento unico e unione di fatto ai fini fiscali».
Si ritiene infine che in caso di contestazione a seguito di accertamento da parte dell’ente impositore,
la decadenza dal beneficio riguarderà un solo immobile e sarà onere dei proprietari dimostrare in
quale dei due immobili il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente
e risiedono anagraficamente

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