Imposta di soggiorno

Le risposte del dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia ai quesiti proposti dagli esperti e dai lettori del Sole 24 Ore al Telefisco 2021

Imposta di soggiorno
Il nodo dell’agente contabile
L’articolo 180 del Dl 34/2020 ha cambiato radicalmente la disciplina dell’imposta di soggiorno,
con particolare riferimento al rapporto tra il gestore della struttura ricettiva e il Comune. In
particolare il gestore della struttura ricettiva diventa responsabile del pagamento dell’imposta di
soggiorno (con diritto di rivalsa sui soggetti passivi) ed è tenuto al rispetto di diversi obblighi
previsti per legge (come la presentazione di una dichiarazione annuale) e dal regolamento
comunale, soggetto all’applicazione di sanzioni per omessa o infedele dichiarazione nonché per
omesso, ritardato o parziale pagamento.
Non è comunque del tutto chiaro se, alla luce di tali modifiche, permanga o meno in capo al
gestore della struttura ricettiva il ruolo di agente contabile, riconosciuto dalla giurisprudenza
formatasi sulla precedente disciplina (tra cui si segnala la sentenza 22/2016 della Corte dei conti,
sezioni riunite).
La sesta sezione penale della Cassazione ha recentemente affermato che a partire dal 19 maggio
2020 (data di entrata in vigore del Dl 34/2020) non è più configurabile il delitto di peculato, posto
che il denaro ancora non versato a titolo d’imposta per definizione non costituisce denaro altrui né
quale soggetto giuridico onerato del tributo il gestore può essere ritenuto incaricato di pubblico
servizio (sentenza 30227 del 30 ottobre 2020). Pertanto i gestori delle strutture ricettive non
dovrebbero più essere considerati agenti contabili.
Tuttavia alcune sezioni giurisdizionali della Corte dei conti ritengono che i gestori delle strutture
ricettive restano agenti contabili anche dopo le modifiche apportate alla disciplina dell’imposta di
soggiorno dall’articolo 180 del Dl 34/2020 (Corte dei conti Sicilia sentenza 432 del 2 settembre
2020; Corte dei conti Toscana sentenze 273 del 30 settembre 2020 e 286 del 4 novembre 2020).
Posto che la questione è di particolare rilevanza, attesi gli adempimenti a carico degli agenti
contabili, tra cui la resa del conto giudiziale con obbligo di parifica da parte dei Comuni, si chiede
quale orientamento devono seguire i Comuni.
Data la continua evoluzione, dal punto di vista giurisprudenziale, della materia sottoposta di recente
a una modifica normativa, occorre tener conto di quanto le varie magistrature stanno di volta in
volta affermando in ordine a tale tema che investe i diversi profili di responsabilità gravante sui
gestori delle strutture ricettive.
Ed invero, da ultima la Corte dei conti nelle sentenze citate, pur in considerazione della
depenalizzazione che la fattispecie ha subito a giudizio della Sesta sezione penale della Cassazione,
tuttavia ha ribadito che: «Infatti tale disposizione, mentre appare aver operato una specifica
depenalizzazione della condotta illecita del gestore di struttura alberghiera, ora punita
espressamente con sanzione amministrativa, nulla ha innovato in ordine alla responsabilità contabile
del gestore stesso.
In pratica, il gestore della struttura alberghiera deve provvedere all’incasso della tassa di soggiorno,
accantonandola, e successivamente deve trasmetterla al Comune. Il gestore non assume così la veste
di sostituto di imposta, bensì quella di responsabile del pagamento, un agente contabile che
maneggia denaro pubblico ed è tenuto a riversarlo nelle casse dell’ente pubblico (cfr. Cassazione,
sez. VI, 26 marzo 2019, n. 27707).
Ai fini che qui rilevano, anche alla luce della sopravvenuta normativa, si è purtuttavia in presenza
(anche nella presente fattispecie) di un rapporto idoneo a fondare gli elementi costitutivi della
responsabilità contabile, riscontrandosi le caratteristiche dell’agente contabile, come delineate
dall’articolo 178 del Rd 827 del 1924, conseguenti linearmente al maneggio di denaro riscosso per
conto dell’Erario e ad esso destinato, con la conseguenza che esso acquisisce natura di pecunia
pubblica».
La Corte dei conti, quindi, sulla base di tali condivisibili considerazioni perviene alla conclusione
secondo cui «sussistono i presupposti e gli elementi oggettivi del danno erariale»; circostanza
questa che non può essere assolutamente trascurata dai Comuni

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