DECRETO-LEGGE 30 gennaio 2021 , n. 7

Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonche’ di modalita’ di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00010)

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  26  luglio   1975,   n.   354,   recante   «Norme
sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
privative e limitative della liberta'»; 
  Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.  176,   recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 15  gennaio  2021,  n.  3,  recante  «Misure
urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonche'  adempimenti
e versamenti tributari»; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  introdurre
ulteriori misure di differimento di termini in materia  di  notifiche
di atti di contestazione, irrogazione di sanzioni  tributarie,  e  di
adempimenti e versamenti a carico di contribuenti; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  prorogare  le
misure dettate in materia di detenzione domiciliare, permessi  premio
e licenze in conseguenza  della  perdurante  emergenza  sanitaria  da
COVID-19; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 gennaio 2021; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  del   Ministro   della
giustizia; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
              Proroghe di termini in materia tributaria 
 
  1. All'articolo 157  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In deroga a  quanto
previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli  atti
di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni,  di
recupero dei crediti di imposta, di liquidazione  e  di  rettifica  e
liquidazione, per i quali i termini  di  decadenza,  calcolati  senza
tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67,  comma
1,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  scadono  tra  l'8
marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il  31  dicembre
2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il
28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilita' e urgenza, o al fine
del perfezionamento  degli  adempimenti  fiscali  che  richiedono  il
contestuale versamento di tributi.»; 
    b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis.  Gli  atti,
le comunicazioni e gli inviti di cui  al  comma  2  sono  notificati,
inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il  1°  marzo
2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilita' e urgenza,
o  al  fine  del  perfezionamento  degli  adempimenti   fiscali   che
richiedono il contestuale versamento di  tributi.  Restano  ferme  le
disposizioni previste dall'articolo  1,  comma  640  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190.»; 
    c) il comma 3 e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  I  termini  di
decadenza per la notificazione delle cartelle di  pagamento  previsti
dall'articolo  25,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati
di quattordici mesi relativamente: 
      a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per  le  somme
che  risultano  dovute  a  seguito  dell'attivita'  di   liquidazione
prevista dagli articoli  36-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e  54-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
      b)  alle  dichiarazioni  dei  sostituti  d'imposta   presentate
nell'anno 2017, per le somme che  risultano  dovute  ai  sensi  degli
articoli 19 e 20 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917; 
      c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le
somme che risultano dovute  a  seguito  dell'attivita'  di  controllo
formale prevista dall'articolo  36-ter  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»; 
    d) il comma 4 e' sostituito dal  seguente:  «4.  Con  riferimento
agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati  entro  il  28  febbraio
2022 non sono  dovuti,  se  previsti,  gli  interessi  per  ritardato
pagamento  di  cui  all'articolo   6   del   decreto   del   Ministro
dell'economia e  delle  finanze  21  maggio  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 15 giugno  2009,  n.  136,  e  gli  interessi  per
ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo
compreso tra il 1° gennaio 2021  e  la  data  di  notifica  dell'atto
stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono
dovuti gli interessi per ritardato pagamento di  cui  all'articolo  6
del citato decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  21
maggio 2009 dal mese di elaborazione, e gli interessi  per  ritardata
iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il  periodo  compreso
tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.». 
  2.  All'articolo  68  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  il
comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con riferimento alle  entrate
tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini  dei  versamenti,
scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti
da cartelle di  pagamento  emesse  dagli  agenti  della  riscossione,
nonche'  dagli  avvisi  previsti  dagli  articoli   29   e   30   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122.  I  versamenti  oggetto  di
sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese
successivo al termine del periodo di sospensione. Non si  procede  al
rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di  cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.». 
  3. Il termine finale  di  cui  all'articolo  152,  comma  1,  primo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' prorogato al  28
febbraio 2021. 
  4. Restano validi  gli  atti  e  i  provvedimenti  adottati  e  gli
adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo  dal  1°
gennaio 2021 al 15 gennaio  2021  e  sono  fatti  salvi  gli  effetti
prodottisi e i rapporti giuridici  sorti  sulla  base  dei  medesimi;
restano altresi' acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente
eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora  corrisposti  ai
sensi dell'articolo 30, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e  le  somme
aggiuntive corrisposti  ai  sensi  dell'articolo  27,  comma  1,  del
decreto legislativo 26 febbraio  1999,  n.  46.  Agli  accantonamenti
effettuati e alle somme accreditate nel predetto  periodo  all'agente
della riscossione e ai soggetti di  cui  all'articolo  52,  comma  5,
lettera b), del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  si
applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo  periodo,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle  verifiche  di
cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo
si applicano le disposizioni  dell'articolo  153,  comma  1,  secondo
periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020. 
  5. L'articolo 1  del  decreto-legge  15  gennaio  2021,  n.  3,  e'
abrogato. 
                               Art. 2 
 
Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
                  COVID-19 in ambito penitenziario 
 
  1. Al decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 28, comma 2, le parole  «31  gennaio  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»; 
    b) all'articolo 29, comma 1, le parole  «31  gennaio  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»; 
    c) all'articolo 30, comma 1, le parole  «31  gennaio  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021». 
                               Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, valutati per  l'anno  2021
in 64,10 milioni di euro in termini di saldo netto da  finanziare  di
competenza, 206,9 in termini di saldo netto da finanziare di cassa  e
253,2 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno,
si  provvede   per   i   medesimi   importi   mediante   il   ricorso
all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal  Senato
della Repubblica con le risoluzioni di approvazione  della  relazione
al Parlamento presentata ai sensi  dell'articolo  6  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243 in  data  20  gennaio  2021.  Conseguentemente,
all'allegato 1 di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  della  legge  30
dicembre  2020,  n.  178,  gli  importi,  per   l'anno   2021,   sono
rideterminati come indicato nell'Allegato 1 al presente decreto. 
  2. Dall'attuazione dell'articolo 2  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  Amministrazioni
interessate   provvedono   agli   adempimenti    connessi    mediante
l'utilizzazione  delle  risorse  umane,  strumentali  e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente  decreto  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
                               Art. 4 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 30 gennaio 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Gualtieri, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
                                  Bonafede, Ministro della giustizia 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
                                                           Allegato 1 
                                                (articolo 3, comma 1) 
 
 
                       RISULTATI DIFFERENZIALI 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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