Nota di lettura Anci Ifel delle disposizioni di interesse per gli enti locali

Nota di lettura

delle disposizioni di interesse per gli enti locali contenute nella  

Legge di bilancio per il 2021 

Legge 30 dicembre 2020, n 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”

 Indice Analitico

1 – PERSONALE. 10

Assunzioni di personale per i procedimenti Eco-bonus (Commi 69-70) 10

Rigenerazione amministrativa per il rafforzamento delle politiche di coesione territoriale nel Mezzogiorno e reclutamento speciale di personale già in servizio a tempo determinato (Commi 179-184) 10

Lavori socialmente utili (Commi 292-295) 12

Disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili (Comma 296) 14

Destinazione ai fondi di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato (Comma 413) 14

Disposizioni in favore dei lavoratori fragili (Comma 481) 15

Potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali (Commi 797-804) 15

Welfare contrattuale (Comma 870) 18

Sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell’osservanza degli orari di lavoro (Comma 958) 19

Incremento delle risorse per la contrattazione collettiva del pubblico impiego (Comma 959) 19

Disposizioni in materia di personale di polizia locale (Commi 993-994) 19

2 – WELFARE. 20

Fondo assegno universale e servizi alla famiglia (Commi 2-7) 20

Incremento fondo famiglia (Commi 23-26) 21

Estensione congedo paternità nei casi di morte perinatale (Comma 25) 21

Incremento fondo pari opportunità per donne vulnerabili in condizioni di povertà (Comma 28) 21

Fondo per il finanziamento dell’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia (Commi 322-323) 22

Istituzione fondo per l’Alzheimer e le demenze (Commi 330-332) 22

Istituzione nuovo fondo per i caregiver familiari (Comma 334) 23

Care leavers (Comma 335) 23

Semplificazioni in materia di pensione di cittadinanza (Comma 337) 23

Bonus bebè – assegno di natalità (Comma 362) 24

Congedo di paternità (Commi 363-364) 24

Sostegno alle madri con figli con disabilità (Commi 365-366) 25

Reddito di cittadinanza (Comma 371) 25

Rifinanziamento del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (Comma 375) 26

Contributi per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali (Commi 381-384) 26

Accreditamento attività di cure domiciliari (Comma 406) 26

Telemedicina (Comma 444) 27

Incremento fondo autismo (Commi 454-455) 28

Rifinanziamento del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (Comma 733) 28

Risorse per i comuni di confine e costieri coinvolti nella gestione dei flussi migratori (Commi 795-796) 29

3 – SCUOLA E SPORT. 29

Esonero contributivo nel settore sportivo dilettantistico (Commi 34-35) 29

Sospensione versamenti federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche (Commi 36-37) 30

Investimenti dell’INAIL per la costruzione di edifici scolastici (Commi 203-205) 31

Interventi per il contrasto alle disuguaglianze nel diritto all’istruzione e alla povertà educativa anche a seguito dell’emergenza sanitaria (Commi 503-509) 31

Misure per l’innovazione didattica e digitale nelle scuole (Commi 512-513) 33

Contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità (Comma 514) 33

Promozione dell’attività sportiva di base nei territori (Comma 561-562) 33

Campionati europei di nuoto 2022 (Comma 563) 33

XX Giochi Mediterraneo 2026 (Comma 564) 34

Progetti pilota di educazione ambientale (Comma 759) 34

Olimpiadi 2026 (Commi 772-774) 34

Incremento delle risorse per il trasporto scolastico (Comma 790) 36

Processo di statizzazione (Commi 887-889) 36

Risorse destinate alla formazione obbligatoria dei docenti nelle classi con alunni con disabilità (Commi 961 – 963) 37

Potenziamento dell’offerta formativa nella scuola dell’infanzia (Comma 968) 38

Incremento del Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione (Comma 969) 39

Disposizioni in materia di personale scolastico (Commi 978-979) 39

4 – INNOVAZIONE TURISMO ENERGIA E CULTURA. 40

Proroga degli incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (Commi 66-75) 40

Sostegno alle attività economiche nei comuni di particolare interesse per il turismo straniero (Commi 87-88) 45

Misure per incentivare il turismo (Commi 89-94) 47

Ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno (Commi 188-190) 48

Consiglio nazionale dei giovani (Comma 572) 49

Misure di sostegno per la cultura (Commi 574 a 579) 50

Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e continuità della gestione del sistema di allerta COVID (Commi 620-622) 51

Kit digitalizzazione (Commi 623-625) 52

Disposizioni in materia di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus (Commi 649-650) 53

Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di adeguamento dei mezzi di trasporto pubblico locale e regionale (Comma 661) 55

Misure per la promozione della mobilità sostenibile (Commi 691-695) 55

Disciplina per le infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (Commi 725-727) 56

Incremento delle risorse per il trasporto pubblico locale (Commi 816-820) 57

5 – SISMA. 59

Contratto Istituzionale di Sviluppo sisma centro Italia (Commi 191-193) 59

Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato (Comma 412) 60

Disposizioni in materia di assunzioni nei territori colpiti da eventi sismici (Commi 943-953) 60

Disposizioni in materia di completamento della ricostruzione post sisma Campania (Comma 954) 65

Proroga sospensione cartelle sisma Ischia (Comma 1094) 65

Proroga esenzione IMU per gli immobili inagibili siti nelle aree dei terremoti 2012 e 2016 (Commi 1116-1119) 66

6 – FINANZA LOCALE. 67

Unità immobiliari possedute da residenti all’estero (Commi 48-49) 67

Piani di sviluppo per gli investimenti nelle aree dismesse (Commi 146-152) 67

Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e cessione degli immobili e di trasparenza (Comma 153) 70

Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione per il Sud (Commi 161-169) 70

Agevolazioni fiscali per le imprese che avviano una nuova attività economica nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d’Italia (Commi 173-176) 72

Coesione sociale e sviluppo economico nei comuni marginali (Commi 196-202) 73

Compensazioni multilaterali di crediti e debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche (Commi 227-229) 75

Riduzione di capitale delle società (Comma 266) 76

Procedura di determinazione dei tassi di interesse massimi per i mutui dello Stato e degli enti locali (Commi 268-269) 76

Procedure esecutive su immobili realizzati in regime di edilizia pubblica (Commi 376-379) 77

Disposizioni in materia di strutture ricettive (Commi 595-597) 78

Esenzione per l’anno 2021 dalla prima rata dell’imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo e altre misure urgenti per il settore turistico (Commi 599-604) 79

Regime temporaneo degli aiuti di Stato (Comma 627) 82

Ristoro a favore delle città portuali (Commi 734-735) 86

Risorse per l’approvvigionamento idrico e l’attrazione degli investimenti nelle isole minori (Commi 753-754) 86

Disposizioni in materia di riutilizzo di imballaggi nelle ZEA (Commi  760- 766) 87

Incentivi per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle zone economiche ambientali (Commi 767-771) 88

Risorse in favore degli enti in difficoltà finanziarie imputabili alle condizioni socioeconomiche dei territori (Commi 775-777) 90

Fondo di investimento per la costruzione di rifugi per cani randagi (Commi 778-780) 92

Riforma delle risorse in favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario (Commi 783-785) 92

Norme contabili per gli enti territoriali (Commi 786 e 789) 93

Incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e per il potenziamento degli asili nido (Commi 791-794) 95

Contributo a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione siciliana (Comma 808) 98

Incremento delle risorse per investimenti degli enti territoriali (Commi 809-814) 98

Fondo per la perequazione infrastrutturale (Comma 815) 101

Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali (Commi 822-831) 104

Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali – Regioni (Commi 824-826) 108

Fondo per i comuni con meno di 500 abitanti (Comma 832) 109

Incremento del Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario (Commi 843-846) 110

Imposta locale sul consumo a Campione d’Italia (Comma 847) 110

Modifica dei criteri di applicazione del canone patrimoniale per le occupazioni permanenti (Comma 848) 111

Revisione della spesa per lo Stato, le regioni e gli enti locali (Commi 849-853) 112

Fondo per la riforma della polizia locale (Comma 995) 114

Subentro dell’Agenzia delle entrate-Riscossione alla società Riscossione Sicilia S.p.A. (Comma 1090) 114

Integrazione del contributo a favore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022 (Comma 1091) 114

Modifiche alla disciplina dell’albo dei riscossori delle entrate locali, art.1, commi 807 e 808, della legge n. 160/2019 (Commi 1092-1093) 115

Semplificazioni fiscali (Commi 1102-1107) 116

7 – ALTRE NORME. 119

Disposizioni in materia di porti e di trasporti marittimi (Commi 662 e 666-668) 119

Eventi alluvionali e dissesto idrogeologico (Commi 700-704) 120

Attuazione dell’accordo tra il Governo e le autonomie speciali (Commi 805-807) 122

Misure per l’attuazione del Programma Next Generation EU (Commi 1037 e da 1043 a 1045) 123

Risorse del PNRR per investimenti ad alto contenuto tecnologico (Commi 1068-1074) 124

Presentazione

La presente nota di lettura riprende, con il relativo commento, le norme che impattano sui Comuni e sugli enti locali in modo diretto e indiretto.

Per una più agevole lettura e consultazione si articola in sette capitoli in cui sono raggruppati gli ambiti tematici di maggior interesse e una serie di norme che pur non essendo riconducibili ad uno specifico ambito tematico impattano comunque sulla gestione finanziaria e non dei Comuni. Infine, in coda al commento, si riporta un indice dei contenuti di ciascun comma.

Come già sottolineato da ANCI, la legge di bilancio è di fatto un anello della catena di interventi che hanno caratterizzato il supporto all’economia, nel contesto della pandemia, tuttora in atto a livello globale.

Nel complesso, l’iniziativa dell’ANCI ha permesso di superare i rischi iniziali di sottovalutazione degli effetti della pandemia sugli equilibri di bilancio dei Comuni. Le norme che – in particolare con i decreti 18, 34, 104 e 137 del 2020 – hanno disposto proroghe di termini, alleggerimenti di taluni vincoli finanziari e l’assegnazione di un ingente ammontare di risorse (intorno ai 7 mld. di euro), compensative delle perdite di entrata, delle agevolazioni obbligatorie e di talune maggiori spese, hanno di fatto permesso di affrontare la gestione e la chiusura dell’esercizio finanziario in condizioni di generale sicurezza.

Con i provvedimenti di fine anno, dl Ristori, Legge di bilancio e “Milleproroghe” registriamo diversi interventi di rilievo e qualche sottovalutazione da tenere presente per ulteriori interventi normativi.

Va in primo luogo registrata positivamente la dimensione biennale della gestione dell’emergenza indicata dai commi 822 e 823 della legge di bilancio in commento, con i quali la verifica finale dell’assorbimento di risorse straordinarie – e, in definitiva, dell’effettivo fabbisogno di sostegno anti-emergenza – viene posposta alla conclusione dell’esercizio 2021. Viene così consentito un più disteso intervento sulle esigenze dei territori in un contesto di prosecuzione dell’emergenza e di obiettiva incertezza dei suoi effetti sul 2021.

La determinazione del Fondo di solidarietà per il 2021 comporta l’assenza di effetti negativi di carattere redistributivo, pur nella prosecuzione del percorso perequativo a favore dei Comuni meno dotati di risorse. Questo importante risultato viene ottenuto con l’inserimento di risorse statali aggiuntive a rafforzamento dei servizi sociali comunali, derivante da una revisione dei fabbisogni standard esplicitamente orientata a stimare i fabbisogni aggiuntivi per il raggiungimento di livelli soddisfacenti e non ancorata alla mera redistribuzione delle risorse già disponibili.

L’incremento di risorse sul Sociale è valutato in +651 mln. di euro, che la legge di bilancio (commi 791 e 792) distribuisce in incrementi annuali, dai + 215,9 mln. per il 2021, fino all’integrazione totale di +650,9 mln. dal 2030. Sempre sul FSC, a decorrere dal 2022, sono assegnati ulteriori 100 mln. di euro (2022) che passano a +300 mln. dal 2026 per il potenziamento del servizio Asili nido. Al tempo stesso prosegue il reintegro del taglio a suo tempo operato con il dl 66/2014, che porterà risorse aggiuntive crescenti (100 mln. nel 2020, 200 mln. nel 2021, fino a 560 mln. nel 2024), in parte utilizzate per abbattere le variazioni negative del FSC.

Ci sono però diverse questioni aperte, che impattano anche sulla gestione dell’emergenza epidemiologica, sulle quali va ulteriormente sviluppata l’iniziativa dell’ANCI.

Si registra, in primo luogo, una sottovalutazione dei vincoli procedurali e temporali che caratterizzano la gestione del bilancio chesiè manifestata con la mancata proroga al 2021 di alcune importanti flessibilizzazioni delle regole finanziarie, dalla libertà di utilizzo degli avanzi liberi, all’estensione della flessibilità anche agli avanzi destinati, all’allentamento dei vincoli nei confronti degli enti in disavanzo complessivo, alla mitigazione degli obblighi di accantonamento al FCDE e al nuovo Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC). Particolarmente preoccupante appare inoltre il mancato inserimento nel quadro normativo di una norma di sospensione dei pesanti obblighi degli enti locali in presenza di perdite delle aziende partecipate (d.lgs. 175/2016), che rischia di produrre squilibri finanziari rilevanti sull’esercizio 2021 e – in taluni casi – l’obbligo di scioglimento automatico delle società in perdita per una pluralità di esercizi.

Vanno altresì segnalate le problematiche di avvio del Canone unico, che hanno determinato la richiesta di proroga della decorrenza al 2022, o di istituzione facoltativa per il 2021 e il mancato accoglimento della facoltà di proroga dei contratti in corso con le aziende di riscossione, il cui processo produttivo è stato fortemente penalizzato dalla crisi, per via di sospensioni obbligatorie delle procedure fiscali, con particolare riferimento alla riscossione coattiva. Su tali problematiche ANCI ha riproposto modifiche normative al DL milleproroghe in corso di conversione (A.C. 2845).

Norme di interesseCommento
1 – PERSONALE
Assunzioni di personale per i procedimenti Eco-bonus (Commi 69-70) 
69. Per l’anno 2021, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all’erogazione del beneficio di cui all’articolo 119 del decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo modificato dal comma 66 del presente articolo, è autorizzata l’assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.Si consente ai Comuni per il 2021, in vista degli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all’erogazione dell’eco-bonus di cui all’art. 119 del DL n. 34/2020, di assumere, anche in forma associata, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata di un anno, non rinnovabile, personale da impiegare, anche in forma associata, ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti. Tali assunzioni avvengono in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall’art. 1 commi 557- 557 quater e 562 della legge 296/2006. Per le assunzioni straordinarie consentite dal comma 69 è prevista la possibilità di accedere a risorse statali, da assegnarsi mediante riparto di un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021. Il riparto sarà effettuato con DPCM, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in misura proporzionale sulla base delle richieste dei Comuni, da presentare al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni (quindi entro il 30 gennaio) dalla data di entrata in vigore legge di Bilancio. Il 26 gennaio u.s., stante la non perentorietà del termine, il Mise ha pubblicato sul proprio sito un comunicato in cui invita i Comuni ad attendere istruzioni sulla presentazione delle domande.
70. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69 i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-citta ed autonomie locali, in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni, da presentare al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021.
Rigenerazione amministrativa per il rafforzamento delle politiche di coesione territoriale nel Mezzogiorno e reclutamento speciale di personale già in servizio a tempo determinato (Commi 179-184) 
179. A decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire la definizione e l’attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, in applicazione dell’articolo 242, commi 2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, nell’ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità, nel limite massimo di 2.800 unità ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023.A decorrere dal 2021, i Comuni e le Città Metropolitane beneficiari degli interventi a valere sulle risorse del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità, in deroga alle disposizioni vigenti e con oneri a carico dei Programmi PON. Il limite complessivo delle unità di personale da assumere, per tutti i soggetti beneficiari, compresi l’Autorità di gestione e gli Organismi intermedi, è di 2.800 unità.  
180. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall’Agenzia per la coesione territoriale, sono ripartiti tra le amministrazioni interessate le risorse finanziarie e il personale di cui al comma 179, individuandone i profili professionali e le categorie.Il DPCM di riparto delle risorse finalizzate alle assunzioni di cui al comma 179 è effettuato, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro per la PA e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall’Agenzia per la coesione territoriale.  
181. Il reclutamento è effettuato mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 19 giugno 2019, n. 56.      Il reclutamento del personale a tempo determinato ai sensi del comma 179 è effettuato dal Dipartimento della Funzione pubblica con le modalità semplificate definite dall’art.3, comma 6, della legge n. 56/2019.  
182. L’Agenzia per la coesione territoriale svolge il monitoraggio sulla corrispondenza delle attività svolte dai soggetti di cui al comma 179 agli scopi e agli obiettivi dei relativi programmi operativi complementari.All’Agenzia per la Coesione territoriale spetta il monitoraggio circa il corretto impiego del personale assunto ai sensi del comma 179 riguardo agli scopi e agli obiettivi dei relativi programmi operativi complementari.
183. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato, previo espletamento della procedura di cui all’articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per l’assunzione di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, relativamente a figure professionali con competenze coerenti con le finalità di cui ai commi 179 e 180: a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 50 per cento di quelli messi a concorso, in favore dei titolari di contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 179 che, alla data di pubblicazione dei bandi, abbiano maturato ventiquattro mesi di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando; b) per titoli, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a), ed esami.Il comma 183 prevede la possibilità per tutte le PPAA di attivare procedure di reclutamento speciale riservato a tempo indeterminato di personale non dirigenziale mediante concorso pubblico, con riserva dei posti nel limite del 50% di quelli messi a concorso, in favore dei soggetti titolari dei contratti a tempo determinato ai sensi del comma 179, che abbiano maturato 24 mesi di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando, oppure per titoli ed esami, valorizzando con apposito punteggio l’esperienza maturata ai sensi del medesimo comma 179. Tali procedure speciali di reclutamento sono avviate nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e nel limite massimo complessivo del 50% delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato.  
184. L’Agenzia per la coesione territoriale provvede all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 179 a 183 nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
Lavori socialmente utili (Commi 292-295)
292. Nell’anno 2021, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, commi 446 e 447, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell’abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono assumere a tempo indeterminato i suddetti lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all’esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego, nel rispetto delle seguenti condizioni e modalità: a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità previsti dall’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dall’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo; b) assunzione secondo le modalità previste dall’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei lavoratori che siano stati previamente individuati, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione, salvo quanto previsto dalle lettere a), c) e d) del presente comma; c) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, ai lavoratori che non siano stati previamente individuati, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione, salvo quanto previsto dalle lettere a), b) e d) del presente comma; d) assunzione secondo le modalità previste dall’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei lavoratori utilizzati mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, fermo restando quanto disposto dalle lettere a), b) e c) del presente comma.Per l’anno 2021, in deroga a quanto previsto dall’art. 1 commi 446 e 447 della legge 145 del 2018, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici di lavoratori socialmente utili e di lavoratori di pubblica utilità possono procedere all’assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all’esperienza effettivamente maturata, fermi i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego. Le condizioni e le modalità per procedere alla stabilizzazione sono definite dalle lettere da a) a d) del comma 292.  
293. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 292 del presente articolo, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, sono consentite nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale e sono considerate, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota di accesso dall’esterno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 446, lettere d), e), f), g) e h) della legge 30 dicembre 2018, n. 145.Viene specificato che le procedure di stabilizzazione ai sensi del comma 292 sono consentite nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, ma che le stesse sono considerate, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota di accesso dall’esterno.  
294. All’articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».Le convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 78, comma 2, della legge n. 388/2000, per l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili, sono prorogate al 31 dicembre 2021.
295. All’articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: «per il solo anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2021».Viene prorogata al 31 marzo 2021 la possibilità di stabilizzare – in deroga ai vincoli assunzionali – lavoratori socialmente utili nonché lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità nell’ambito delle procedure speciali definite dall’art. 1, comma 495, della legge n. 160/2019, in attuazione del DPCM 28 dicembre 2020.
Disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili (Comma 296)
296. All’articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici alla predetta data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2021 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al primo periodo del comma 497 del presente articolo».Le misure in materia di assunzioni incentivate dei lavoratori socialmente utili di cui all’art. 1, comma 495, della legge n. 160/2019, vengono integrate con la possibilità per le amministrazioni utilizzatrici di assumere a tempo indeterminato i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Tali assunzioni possono essere effettuate anche in deroga, per il solo anno 2021 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alla quota di risorse etero-finanziate.
Destinazione ai fondi di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato (Comma 413) 
413. Allo scopo di incrementare le risorse destinate prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto dell’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, l’importo di 40 milioni di euro, quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell’entrata, è destinato, nell’esercizio 2020, ai fondi di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo il criterio di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto-legge. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.Il comma 413 destina l’ulteriore quota parte di 40 milioni della somma versata dalla Camera dei deputati per incrementare, nell’esercizio 2020, i fondi per la retribuzione accessoria di incentivo al lavoro straordinario del personale sanitario dipendente dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale impiegato nell’emergenza sanitaria in corso.
Disposizioni in favore dei lavoratori fragili (Comma 481) 
481. Le disposizioni dell’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.Viene estesa al 28 febbraio 2021 l’applicazione delle speciali norme di tutela previste dall’art. 26 del DL n. 18/2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992. In particolare, tali lavoratori svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’assegnazione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali (Commi 797-804) 
797. Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e, contestualmente, i servizi di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell’ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, è attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente: a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000; b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.La norma, che accoglie parzialmente una richiesta dell’ANCI, è finalizzata a potenziare il sistema dei servizi sociali territoriali, attraverso la concessione di un contributo economico statale per l’assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali da parte degli ambiti territoriali e dei Comuni che ne fanno parte. Il contributo ha natura strutturale, e ammonta: – a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 residenti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000 residenti; – a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000 Di conseguenza per beneficiare del contributo statale, gli ambiti devono garantire con risorse proprie il rapporto di 1 assistente sociale per 6.500 residenti. Dalla formulazione della norma non è chiaro se ai fini del raggiungimento della soglia di 1 a 6.500 possano essere computati anche gli assistenti sociali in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, o altra forma di lavoro flessibile, oppure solo i dipendenti a tempo indeterminato.
798. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell’ambito e per ciascun comune, con riferimento all’anno precedente e alle previsioni per l’anno corrente: a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell’anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell’ambito o direttamente dall’ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione; b) la suddivisione dell’impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attività.Si definisce una modalità di monitoraggio prevedendo che entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale, anche per conto dei Comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell’ambito e per ciascun comune, con riferimento all’anno precedente e alle previsioni per l’anno corrente il numero medio di assistenti sociali in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (ed equivalente a tempo pieno) e la suddivisione dell’impiego degli assistenti sociali per area di attività.  
799. Il contributo di cui al comma 797 è attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Le somme necessarie all’attribuzione dei contributi previsti per l’anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all’anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 798, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l’anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell’anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli ambiti territoriali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita ai sensi del secondo periodo, si procede comunque all’attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 797 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 798.Il contributo è attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Le somme necessarie all’attribuzione dei contributi sono determinate, sulla base dei prospetti riassuntivi inviati dagli ambiti territoriali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. In caso di mancata o tardiva trasmissione dei prospetti riassuntivi da parte degli ambiti, non sono attribuiti loro contributi.
800. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità in base alle quali il contributo attribuito all’ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all’ambito stesso, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative ai servizi sociali.Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisce con Decreto le modalità in base alle quali il contributo attribuito all’ambito territoriale è suddiviso tra i comuni che ne fanno parte, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative ai servizi sociali.
801. Per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all’articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell’articolo 57, comma 3-septies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 797 sono effettuate a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all’articolo 33 del DL n. 34/2019. Tale specificazione può far sorgere il dubbio che la spesa per le nuove assunzioni di personale assuma rilievo ai fini del rispetto del valore soglia definito in applicazione dell’art. 33 del D.L. n. 34/2019, tuttavia ciò è da escludersi, stante il richiamo espresso all’art. 57, comma 3-septies, del DL n. 104/2020, in base al quale le spese di personale etero-finanziate, e le corrispondenti entrate, non rilevano ai fini del rispetto dei valori-soglia individuati dal DM 17 marzo 2020 per la definizione della capacità assunzionale dei Comuni. L’ulteriore previsione della deroga all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, che dispone le limitazioni finanziarie per la spesa del lavoro flessibile (e non per le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dal comma 797), dovrebbe ritenersi riferita alla possibilità di effettuare ancora assunzioni a tempo determinato di assistenti sociali, finanziate con risorse statali, in applicazione dell’art. 1, comma 200, della Legge n. 205/2017.
802. Agli stessi fini, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni, ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, previa individuazione della relativa copertura finanziaria, possono indire procedure concorsuali riservate, anche su base regionale, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possieda tutti i requisiti di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.Si prevede la possibilità fino al 31 dicembre 2023 di indire procedure concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possieda tutti i requisiti di cui all’articolo 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno.  
803. La dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.  La dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale è incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
804. La dotazione del Fondo per le politiche sociali, di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ridotta di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.Corrispondentemente, la dotazione del Fondo per le politiche sociali è ridotta di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
Welfare contrattuale (Comma 870) 
870. In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell’anno successivo, nell’ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo. Per i Ministeri le predette somme sono conservate nel conto dei residui per essere versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 44,53 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.Il co. 870 consente il reimpiego delle risorse non utilizzate  nel corso del 2020 per remunerare le prestazioni di lavoro straordinario e per i buoni pasto del personale delle Pubbliche amministrazioni, a causa dell’emergenza epidemiologica, per finanziare nel 2021 i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero gli istituti del welfare integrativo. Le somme non utilizzate nell’esercizio 2020 devono essere certificate dagli organi di controllo, il relativo reimpiego nell’anno 2021 avviene nell’ambito della contrattazione integrativa e le risorse in questione sono utilizzabili in deroga al limite finanziario per i trattamenti economici accessori disposto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.
Sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell’osservanza degli orari di lavoro (Comma 958) 
958. I commi da 1 a 4 dell’articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono abrogati.Alcune disposizioni della c.d. legge sulla concretezza nelle Pubbliche amministrazioni (L. n. 56/2019) sono abrogate, in particolare quelle che prevedono l’utilizzo di sistemi di verifica biometrica dell’identità finalizzati alla verifica del rispetto dell’orario di lavoro.
Incremento delle risorse per la contrattazione collettiva del pubblico impiego (Comma 959) 
 
959. Le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.Le risorse finanziarie per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico, di cui all’articolo 1, comma 436, della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) sono incrementate di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
Disposizioni in materia di personale di polizia locale (Commi 993-994) 
 
993. Per l’anno 2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l’attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell’anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.In considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l’attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’epidemia da COVID-19, è disposta l’esclusione delle maggiori spese di personale sostenute, rispetto all’anno 2019, per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, città metropolitane e unioni dei comuni, fermo restando l’equilibrio di bilancio, dal computo ai fini delle limitazioni di spesa per l’anno 2021 previste dal DL 78/2010  
994. All’articolo 115, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «per l’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021».Il co. 994 dispone, anche per il 2021, l’esclusione – introdotta per il solo 2020 dal D.L. 18/2020 (Cura Italia) art. 115 – delle risorse destinate al finanziamento del lavoro straordinario effettuato dal personale di polizia locale dal computo delle spese che soggiacciono ai limiti del trattamento accessorio previsti dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il citato art. 115 del D.L. 18/2020 prevede che la disposizione si applichi – a beneficio del personale della polizia locale “direttamente impegnato” per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico e limitatamente alla durata dell’efficacia delle disposizioni dettate per la gestione dell’emergenza sanitaria in corso.
2 – WELFARE 
Fondo assegno universale e servizi alla famiglia (Commi 2-7) 
2. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l’anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, di cui una quota non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 è destinata all’assegno universale e servizi alla famiglia. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo. omissis 7. Il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia e altre misure correlate, di cui al comma 339 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 3.012,1 milioni di euro per l’anno 2021.Nello stato di previsione del MEF è istituito un fondo, di cui una quota non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 è destinata all’assegno universale e servizi alla famiglia.             Il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, istituito dalla legge di bilancio 2020, è incrementato di 3.012,1 milioni di euro per l’anno 2021.
Incremento fondo famiglia (Commi 23-26) 
23. Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, il Fondo di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l’anno 2021, è incrementato di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto. 24. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 23.Il Fondo per le politiche della Famiglia per l’anno 2021 è incrementato di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto e la conciliazione dei tempi di vita-lavoro. Le modalità di attribuzione delle risorse sono definite con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza unificata.  
26. Al comma 1250 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera i) è inserita la seguente: « i-bis) interventi per il sostegno ai genitori nei casi di morte del figlio. Per le finalità di cui alla presente lettera, il Fondo di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l’anno 2021, è incrementato di 500.000 euro per l’anno 2021, da destinare al finanziamento delle associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio»Il Fondo per le politiche della Famiglia è inoltre incrementato di 500 mila euro per il 2021 per il finanziamento delle attività di associazioni che prestino assistenza psicologica ai genitori che affrontano il lutto per la perdita di un figlio.  
Estensione congedo paternità nei casi di morte perinatale (Comma 25)
25. All’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «nascita del figlio» sono aggiunte le seguenti: «, anche in caso di morte perinatale».Il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo viene esteso ai casi di morte perinatale.  
Incremento fondo pari opportunità per donne vulnerabili in condizioni di povertà (Comma 28)
28. Per le finalità di cui all’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all’articolo19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.Al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore  vulnerabilità,  nonché di  favorire,  attraverso  l’indipendenza  economica,   percorsi   di autonomia e di emancipazione  delle  donne  vittime  di  violenza  in condizione di povertà, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Fondo per il finanziamento dell’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia (Commi 322-323) 
322. Al fine di contribuire all’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell’articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l’accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.Per contribuire all’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette e in case-alloggio per l’accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, è istituito presso il Ministero della giustizia un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
323. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse del fondo di cui al comma 322 del presente articolo sono ripartite tra le regioni, secondo criteri e modalità fissati dallo stesso decreto anche al fine di rispettare il limite di spesa massima di cui al medesimo comma 322.I criteri e le modalità di riparto del fondo tra le regioni sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, di concerto con il MEF, sentita la Conferenza unificata.  
Istituzione fondo per l’Alzheimer e le demenze (Commi 330-332) 
330. Al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la presa incarico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo, denominato « Fondo per l’Alzheimer e le demenze », con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023.Per migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, è istituito presso il Ministero della salute il Fondo per l’Alzheimer e le demenze, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
331. Il Fondo di cui al comma 330 è destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in applicazione del Piano nazionale demenze – strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze, approvato con accordo del 30 ottobre 2014 dalla Conferenza unificata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015,nonché al finanziamento di investimenti effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante l’acquisto di apparecchiature sanitarie, volti al potenziamento della diagnosi precoce, del trattamento e del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer, al fine di migliorare il processo di presa in carico dei pazienti stessi.Il Fondo è destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in applicazione del Piano nazionale demenze, approvato con accordo del 30 ottobre 2019 dalla Conferenza Stato-regioni, nonché al finanziamento di investimenti volti al potenziamento della diagnosi precoce, del trattamento e del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer.  
332. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 330, nonché il sistema di monitoraggio dell’impiego delle somme.I criteri e le modalità di riparto del Fondo, nonché il sistema di monitoraggio dell’impiego delle somme, sono individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.  
Istituzione nuovo fondo per i caregiver familiari (Comma 334) 
334. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, come definito dal comma 255 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare.
Care leavers (Comma 335) 
335. Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, la quota del Fondo Povertà di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è integrata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Lo stanziamento di cui al primo periodo è riservato, in via sperimentale, a interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l’autonomia garantendo la continuità dell’assistenza nei confronti degli interessati, fino al compimento del ventunesimo anno d’età.Per prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria (“care leavers”), la quota del Fondo Povertà è integrata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Le risorse sono riservate a finanziare interventi sperimentali in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l’autonomia garantendo la continuità dell’assistenza, fino al compimento del ventunesimo anno d’età.
Semplificazioni in materia di pensione di cittadinanza (Comma 337) 
337. Al fine di semplificare le procedure e l’utilizzo del beneficio economico della Pensione di cittadinanza da parte dei soggetti anziani, il comma 6-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è sostituito dal seguente: « 6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai beneficiari di Pensione di cittadinanza che risultino titolari di altra prestazione pensionistica erogata dall’INPS il beneficio è erogato insieme con detta prestazione pensionistica per la quota parte spettante ai sensi dell’articolo 3, comma 7. Nei confronti dei titolari della Pensione di cittadinanza non valgono i limiti di utilizzo di cui al comma 6 ».A decorrere dal 1° gennaio 2021 ai beneficiari di Pensione di cittadinanza che risultino titolari di altra prestazione pensionistica erogata dall’INPS, il beneficio è erogato insieme a detta prestazione pensionistica e senza i vincoli di utilizzo legati alla Carta RdC disposti per i beneficiari di Reddito di Cittadinanza.  
Bonus bebè – assegno di natalità (Comma 362)
362. L’assegno di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo la disciplina prevista dall’articolo1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma, valutato in 340 milioni di euro per l’anno 2021 e in 400 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente comma e ne riferisce, con relazioni mensili, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 340 milioni di euro per l’anno 2021 e di 400 milioni di euro per l’anno 2022, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia e del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l’importo annuo dell’assegno e i valori dell’ISEE di cui all’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.L’assegno di natalità è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. La misura è finanziata con 340 milioni di euro per l’anno 2021 e con 400 milioni di euro per l’anno 2022, tramite la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia.  
Congedo di paternità (Commi 363-364) 
363. Al comma 354 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportatele seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021»; b) al secondo periodo, le parole: «e a sette giorni per l’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, a sette giorni per l’anno 2020 e a dieci giorni per l’anno 2021»; c) al terzo periodo, le parole: «Per gli anni 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018, 2019,2020 e 2021». 364. All’onere derivante dal comma 363, valutato in 151,6 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede quanto a 106,1 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziata dalla presente legge.Viene prorogato il congedo obbligatorio di paternità per il padre lavoratore dipendente, elevandone la durata a 7 giorni per il 2020 e a 10 giorni per il 2021. La misura è finanziata per l’anno 2021 con 106,1 milioni di euro milioni di euro mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, rifinanziato dalla presente legge di bilancio.  
Sostegno alle madri con figli con disabilità (Commi 365-366) 
365. Alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023 che costituisce limite massimo di spesa.Alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che costituisce limite massimo di spesa.
366. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri per l’individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 365I criteri per l’individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo sono disciplinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.  
Reddito di cittadinanza (Comma 371) 
371. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 196,3 milioni di euro per l’anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l’anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l’anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l’anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l’anno 2028 e di 477,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma si provvede mediante soppressione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.Le risorse del Fondo per il Reddito di Cittadinanza, finalizzate all’erogazione del beneficio economico del RdC e della Pensione di Cittadinanza, sono incrementate di 196,3 milioni di euro per l’anno 2021 e di importi variabili tra 473 e 477 mln. di euro annui tra il 2022 e il 2029.
Rifinanziamento del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (Comma 375) 
375. Il fondo di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 40 milioni di euro per l’anno 2021.Il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, istituito presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, è incrementato di 40 milioni di euro per l’anno 2021.
Contributi per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali (Commi 381-384) 
381. Per l’anno 2021, al locatore di un immobile adibito a uso abitativo, situato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, in caso di riduzione dell’importo del contratto di locazione è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 384, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore.I commi 381-384 dispongono l’erogazione di contributi per l’anno 2021 al locatore di abitazione sita in aree ad alta tensione abitativa utilizzata come abitazione principale dal locatario, fino al 50% della riduzione di canone accordata e fino a un massimo di 1.200 euro per singolo locatore.
382. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 381, il locatore comunica, in via telematica, all’Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.La rinegoziazione del canone di locazione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate insieme alle altre informazioni utili.
383. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione dei commi 381 e 382 e la percentuale di riduzione del canone di locazione mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 384, nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni di cui al comma 382.Le modalità attuative del contributo sono determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, anche con la determinazione di una quota percentuale di riparto tra i richiedenti a seconda della capienza delle richieste rispetto al limite di spesa di cui al co. 384 (50 mln. di euro).
384. Per le finalità di cui al comma 381 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2021. 
Accreditamento attività di cure domiciliari (Comma 406) 
406. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 8-ter, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e per l’erogazione di cure domiciliari»; b) all’articolo 8-quater, comma 1, dopo le parole: «che ne facciano richiesta,» sono inserite le seguenti: «nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari,»; c) all’articolo 8-quinquies, comma 2, alinea, dopo le parole: «e con i professionisti accreditati,» sono inserite le seguenti: «nonché con le organizzazioni pubbliche e private accreditate per l’erogazione di cure domiciliari,».Il comma modifica alcuni articoli del d.lgs. 502/1992 in relazione all’estensione della disciplina autorizzatoria per l’accreditamento delle attività di cure domiciliari, e in particolare: – all’articolo 8-ter, comma 2, si prevede l’estensione dell’autorizzazione richiesta per l’esercizio di attività sanitarie anche alle strutture che erogano cure domiciliari. – all’articolo 8-quater, comma 1, in materia di rilascio dell’accreditamento istituzionale da parte della regione alle strutture autorizzate, si aggiungono, oltre alle strutture pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, anche le organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari. Anche per tali ulteriori soggetti, la richiesta di accreditamento istituzionale sarà pertanto autorizzata subordinatamente alla rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale ed alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti. – all’articolo 8-quinquies, comma 2, riguardo agli accordi per l’individuazione di responsabilità, di indirizzi per la formulazione dei programmi di attività, di determinazione dei piani per le alte specialità e per la rete dei servizi di emergenza, e dei criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture, vengono estese alle organizzazioni pubbliche e private non accreditate per l’erogazione di cure domiciliari le specifiche disposizioni relative ai contratti stipulati da regioni e aziende sanitarie locali con le strutture private.
Telemedicina (Comma 444) 
444. Al fine di salvaguardare i livelli di assistenza anche mediante la telemedicina, le regioni destinano una quota pari allo 0,5 per cento dello stanziamento di cui al comma 442 all’incentivo all’acquisto, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti e assistenza domiciliare da remoto.Il comma impegna le regioni a destinare una quota pari allo 0,5% dello stanziamento del programma di investimenti in edilizia sanitaria, all’acquisto, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti e assistenza domiciliare da remoto (telemedicina).
Incremento fondo autismo (Commi 454-455) 
454. Al comma 401 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 50 milioni di euro per l’anno 2021 ».Si dispone un incremento del Fondo per i disturbi dello spettro autistico di 50 milioni di euro per il 2021.
455. Il comma 402 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: «402. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità per l’utilizzazione del Fondo di cui al comma 401 del presente articolo nonché le disposizioni necessarie per la sua attuazione, prevedendo che le risorse del Fondo stesso siano destinate ai seguenti settori di intervento: a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nonché le buone pratiche terapeutiche ed educative; b) per una quota pari al 25 per cento, all’incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico, in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, adolescenti e adulti; il contributo per le strutture private è erogato subordinatamente al conseguimento dell’accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale; c) per una quota pari al 60 per cento, all’incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all’erogazione delle terapie previste dalle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell’Istituto superiore di sanità».Si sostituisce il comma 402 dell’art.1 della legge di bilancio 2016, disponendo che, con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, siano definiti i criteri e le modalità per l’utilizzazione del Fondo per i disturbi dello spettro autistico, destinato ai seguenti settori di intervento: a) per una quota pari al 15%, allo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nonché le buone pratiche terapeutiche ed educative; b) per una quota pari al 25%, all’incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico, in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, adolescenti e adulti; il contributo per le strutture private è erogato subordinatamente al conseguimento dell’accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale; c) per una quota pari al 60 per cento, all’incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all’erogazione delle terapie previste dalle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell’Istituto superiore di sanità.  
Rifinanziamento del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (Comma 733) 
733. Il Fondo di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2021.Il comma 733 incrementa di 50 mln. di euro il fondo di sostegno inquilini morosi incolpevoli.
Risorse per i comuni di confine e costieri coinvolti nella gestione dei flussi migratori (Commi 795-796) 
795. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato all’erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori.Il comma 795 prevede l’istituzione di un fondo con una dotazione di 5 mln per il 2021 nello stato di previsione del Ministero dell’interno, finalizzato all’erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori.
796. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 795 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 795, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 795, ai sensi del comma 796, sono stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si segnala infine che, per quanto riguarda il Fondo nazionale politiche e servizi per l’asilo – Fondo di finanziamento del Sistema di Accoglienza e Integrazione SAI – la Tabella 08 del Ministero dell’interno della legge di bilancio 2021 incrementa di 100 milioni di euro le risorse rispetto allo scorso anno, passando quindi da 404.260.475 a 504.260.475 milioni di euro.
3 – SCUOLA E SPORT 
Esonero contributivo nel settore sportivo dilettantistico (Commi 34-35) 
34. Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l’anno 2022, per finanziare nei predetti limiti l’esonero, anche parziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.   35. L’esonero di cui al comma 34 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.I commi prevedono l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai fini del riconoscimento di un esonero, anche parziale, dei contribuiti previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Lo sgravio è cumulabile con gli esoneri o le riduzioni delle aliquote previdenziali previsti da altre norme.  
Sospensione versamenti federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche (Commi 36-37)
36. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:   a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;   b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;   c) i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;   d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.   37. I versamenti sospesi ai sensi del comma 36 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.I commi sospendono, fino al 28 febbraio 2021, i versamenti delle imposte sul reddito, dell’IVA e dei contributi previdenziali per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020. I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 dello stesso mese.  
Investimenti dell’INAIL per la costruzione di edifici scolastici (Commi 203-205) 
203. Per le finalità di cui ai commi 677 e 678 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni del Mezzogiorno d’Italia, l’INAIL, nell’ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023, destina l’ulteriore somma complessiva di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse a tal fine autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze, alla costruzione delle scuole di cui al comma 153 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, in comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti compresi nei territori delle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. 204. Le iniziative di cui al comma 203 sono individuate attraverso un avviso pubblico predisposto dal Ministero dell’istruzione, di concerto con il Ministero per il sud e la coesione territoriale. 205. È autorizzata la spesa di 0,3 milioni di euro per l’anno 2022, di 0,6 milioni di euro per l’anno 2023 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 per gli oneri relativi ai canoni di locazione da corrispondere all’INAIL.I commi 203-205 dispongono che l’INAIL destini un’ulteriore somma di 40 mln di euro, del Piano triennale investimenti immobiliari 2021-2023, per la costruzione di scuole nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti delle Regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Le iniziative saranno individuate con avviso pubblico del Ministero Istruzione, di concerto con il Ministero del Sud e la coesione territoriale. Il comma 205 autorizza una spesa per la corresponsione all’INAIL di canoni di locazioni (da intendersi con riferimento alle scuole oggetto dei commi precedenti), per 300mila euro nel 2022, 600mila euro nel 2023 e 1,2 mln. di euro a decorrere dal 1,2 mln di euro.  
Interventi per il contrasto alle disuguaglianze nel diritto all’istruzione e alla povertà educativa anche a seguito dell’emergenza sanitaria (Commi 503-509) 
503. Anche al fine di ridurre le diseguaglianze e di favorire l’ottimale fruizione del diritto all’istruzione, anche per i soggetti privi di mezzi, il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all’articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementato di 117,8 milioni di euro per l’anno 2021, di 106,9 milioni di euro per l’anno 2023, di 7,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3,4 milioni di euro per l’anno 2026.Il comma 503 incrementa il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa, di cui all’articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, al fine di ridurre le diseguaglianze e di favorire l’ottimale fruizione del diritto all’istruzione anche per i soggetti privi di mezzi, stanziando 117,8 milioni di euro per l’anno 2021, 106,9 milioni di euro per l’anno 2023, 7,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 3,4 milioni di euro per l’anno 2026.
504. In relazione all’evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti dalla legislazione vigente, con decreto del Ministro dell’istruzione sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame di Stato le risorse finanziarie allo scopo necessarie, tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale interessati, e, con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all’articolo 1 del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. 505. Per le finalità di cui al comma 504 sono stanziati 30 milioni di euro per l’anno 2021 sui pertinenti capitoli del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle scuole paritarie. 506. Agli oneri di cui ai commi 504 e 505 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’incremento del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all’articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.I commi prevedono l’assegnazione di risorse per 30 mln di euro alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esami di Stato per l’anno scolastico 2020/2021, finalizzati allo svolgimento delle prove nel rispetto degli standard di sicurezza sanitaria.
507. Al fine di ridurre le disuguaglianze e di contrastare la perdita di apprendimento nei territori più marginalizzati, il Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 509, promuove un programma nazionale di ricerca e di interventi, della durata di dodici mesi, sul contrasto della povertà educativa attraverso un piano organico multidisciplinare e multilivello di monitoraggio dei territori e dei gruppi di popolazione più a rischio e di sperimentazione di interventi innovativi. 508. Nell’attuazione del programma nazionale di ricerca e di interventi possono essere coinvolte le università, anche attraverso la partecipazione volontaria di studenti universitari nel sostegno educativo, le organizzazioni del Terzo settore con esperienza nel contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica, le istituzioni scolastiche e gli istituti di cultura. 509. Ai fini indicati nei commi 507 e 508 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, un fondo con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l’anno 2021.I commi 507-509 dispongono uno stanziamento di 2 mln. di euro per un programma di ricerca sul contrasto alla povertà educativa, al quale potranno partecipare studenti universitari, le organizzazioni no-profit, le scuole e gli istituti di cultura.
Misure per l’innovazione didattica e digitale nelle scuole (Commi 512-513) 
512. Al fine di potenziare le azioni per l’innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica, il fondo di cui all’articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 8.184.000 annui a decorrere dall’anno 2021. 513. Per le finalità di cui all’articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata l’ulteriore spesa di euro 12 milioni per l’anno 2021.Il co. 512 dispone, a decorrere dal 2021, l’incremento del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (art. 1, c. 62, della legge 107/2015) per 8,2 mln. di euro annui destinati a potenziare l’innovazione didattica nelle scuole attraverso gli animatori digitali. Ulteriori 12 milioni di euro finanzieranno la realizzazione di un sistema informativo integrato delle istituzioni scolastiche.  
Contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità (Comma 514) 
514. Per l’anno 2021, il contributo di cui all’articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di 70 milioni di euro.Il co. 514 dispone, per l’anno 2021, l’incremento di 70 mln di euro del contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità di cui all’art. 1-quinquies del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, che già aveva stanziato 23,4 milioni a partire dal 2017.
Promozione dell’attività sportiva di base nei territori (Comma 561-562) 
561. Al fine di potenziare l’attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione e di ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l’esercizio fisico, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021. 562. Con decreto dell’autorità di governo competente in materia di sport sono individuati i criteri di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 561.I commi 561 e 562 istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo per potenziare l’attività sportiva di base, con una dotazione di 50 mln. di euro per il 2021. I criteri di gestione delle risorse del fondo saranno individuati con decreto dell’autorità di governo competente in materia di sport.
Campionati europei di nuoto 2022 (Comma 563) 
563. Al fine di supportare le attività organizzative e di sviluppo nel territorio nazionale, in particolare nella regione Lazio e nella città metropolitana di Roma capitale, relative ai Campionati europei di nuoto del 2022, aggiudicati a Roma, in considerazione del favorevole impatto turistico e sociale determinato da tale avvenimento internazionale anche in termini di gettito per l’erario statale, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2021, da destinare alla Federazione italiana nuoto, che può avvalersi di un comitato organizzatore. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate anche per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la partecipazione all’evento di atleti paralimpici.Il co. 563 attribuisce alla Federazione italiana nuoto – che a tal fine può avvalersi di un comitato organizzatore –  4 mln. di euro per il 2021 da destinare alle attività organizzative relative ai campionati europei di nuoto che si svolgeranno a Roma nel 2022. Le risorse devono essere utilizzate anche per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la partecipazione di atleti paralimpici.  
XX Giochi Mediterraneo 2026 (Comma 564) 
564. Al fine di implementare le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sono destinati 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.Il co. 564 assegna al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo del 2026 1,5 mln. di euro annui per il triennio 2021-2023, da utilizzare per le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi.
Progetti pilota di educazione ambientale (Comma 759) 
759. Al fine di realizzare progetti pilota di educazione ambientale destinati a studenti degli istituti comprensivi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni che ricadono nelle zone economiche ambientali di cui all’articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nelle riserve MAB-UNESCO e nei siti naturalistici dichiarati dall’UNESCO patrimonio dell’umanità, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al periodo precedente. Alle attività previste dal presente comma, comprese quelle che coinvolgono i docenti scolastici, si provvede nel limite delle risorse del fondo di cui al primo periodo, oltre che nei limiti delle disponibilità del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica interessata.Il co. 759 istituisce un fondo di 4 milioni per ogni anno dal 2021 al 2022 finalizzato alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale destinati a studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Criteri e modalità del riparto saranno definiti con decreto del Ministero dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’ambiente.  
Olimpiadi 2026 (Commi 772-774) 
772. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione delle opere necessarie per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina: a) per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e delle opere infrastrutturali ad esso connesse, all’interno del programma integrato di intervento Montecity-Rogoredo, le relative procedure di VIA regionale si svolgono con le forme e le modalità di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I termini di cui al predetto articolo sono dimezzati, ad eccezione di quello previsto dall’ultimo periodo del comma 4 del medesimo articolo per la presentazione delle osservazioni, che è di trenta giorni; b) per la realizzazione del villaggio olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie, qualora entro il 31 luglio 2021 non sia stato adottato il piano attuativo per la zona speciale Porta Romana o l’alternativo strumento urbanistico unitario, come previsto dall’accordo di programma per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site nel comune di Milano correlata al potenziamento del sistema ferroviario milanese, gli obiettivi di riqualificazione e trasformazione urbanistica dell’area indicata, limitatamente all’area identificata dal master plan previsto dall’accordo di programma quale sede del villaggio olimpico di Milano, possono essere realizzati mediante permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’articolo 28-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su richiesta dei soggetti proprietari delle aree interessate, da presentare entro il 31 ottobre 2021 e previo assenso del collegio di vigilanza istituito dal medesimo accordo di programma. 773. Al fine di accelerare e di garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano e di incrementare l’attrattività turistica dei citati territori, è autorizzata, con riferimento a tutte le aree olimpiche, la spesa di 45 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 774. Con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare previa intesa con gli enti territoriali interessati, sono individuati gli interventi da finanziare, con l’indicazione per ciascuno di essi del soggetto attuatore e dell’entità del finanziamento concesso, e sono ripartite le risorse di cui al comma 773.Sono previste accelerazioni circa le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e del Villaggio olimpico di Milano, nonché delle infrastrutture connesse, in vista delle Olimpiadi invernali 2026. Inoltre, si autorizza una spesa di 45 mln. di euro  per il 2021, 50 mln. per il 2022 e 50 mln. per il 2023, per le opere legate all’evento (co. 773). Gli interventi oggetto di finanziamento e la ripartizione delle risorse sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con gli enti territorialmente interessati (co. 774).  
Incremento delle risorse per il trasporto scolastico (Comma 790) 
790. Al fine di consentire l’erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2021. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’istruzione e con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni, tenendo anche conto di quanto previsto dal comma 1-bis dell’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.Il comma 790 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione di 150 milioni per l’anno 2021, al fine di consentire l’erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. I criteri di riparto del predetto fondo e le assegnazioni ai singoli comuni sono stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’istruzione e con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini dell’attuazione della presente disposizione si tiene conto, altresì, di quanto previsto dal comma 1-bis dell’articolo 39 del Dl 104/2020 che ha autorizzato i comuni a finanziare i servizi di trasporto scolastico aggiuntivi a valere sul fondo per le funzioni degli enti locali di cui all’art. 106 del dl 34/2020.
Processo di statizzazione (Commi 887-889) 
887.All’articolo 22-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nell’ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio alla data del 24 giugno 2017 presso le predette istituzioni anche con contratto di lavoro flessibile, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio a tempo determinato e indeterminato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; b) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Completato l’inquadramento di cui al terzo periodo, nei limiti delle dotazioni organiche e delle risorse ancora disponibili, nel rispetto dei criteri di cui al predetto decreto, ovvero di analogo decreto adottato ai sensi del terzo periodo, può altresì essere inquadrato il personale, anche con contratto di lavoro flessibile, in servizio alla data del 1° dicembre 2020».I commi 887-889 riguardano la statizzazione degli ISSM e delle Accademie di Belle Arti. In particolare, è confermata la consistenza delle dotazioni organiche al 24 giugno 2017, e sono indicate le procedure per l’immissione in ruolo del personale precario in servizio fino al 1° dicembre 2020 secondo un ordine concordato anche con la Funzione Pubblica.
888. All’esito dell’adozione del decreto di cui all’articolo 22-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal comma 887 del presente articolo, e al fine di corrispondere alle esigenze formative, le dotazioni organiche delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, comprese quelle definite ai sensi del predetto comma 2, sono incrementate a decorrere dal 1° novembre 2021.Il co. 888 precisa che dal 1° novembre 2021 le dotazioni organiche delle Istituzioni statali sono incrementate anche delle dotazioni degli ISSM statizzandi.
889. Ai fini del comma 888 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l’anno 2021 e di 70 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 da destinare all’ampliamento della dotazione organica delle istituzioni ivi previste, cui si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 854.Con il co. 889 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l’anno 2021 e di 70 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 da destinare all’ampliamento della dotazione organica.
Risorse destinate alla formazione obbligatoria dei docenti nelle classi con alunni con disabilità (Commi 961 – 963) 
 
961. Il fondo di cui all’articolo 1, comma125, della legge 13 luglio 2015, n.107, è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno2021 destinati alla realizzazione di interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Tale formazione è finalizzata all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità e a garantire il principio di contitolarità nella presa in carico dell’alunno stesso. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità attuative, prevedendo il divieto di esonero dall’insegnamento, i criteri di riparto, le condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, i criteri e le modalità di monitoraggio delle attività formative di cui al presente comma.Il co. 961 incrementa di 10 mln. di euro per il 2021 il fondo per l’attuazione del Piano nazionale di formazione del personale docente, con specifica destinazione alla formazione obbligatoria del personale docente di classi con alunni con disabilità.
962. Al fine di realizzare l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 sono stanziati 10 milioni di euro per l’acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b),della legge 5 febbraio 1992, n.104, e per l’acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo, destinati alle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con disabilità certificata ai sensi della citata legge n.104 del 1992. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse dedicate e il relativo monitoraggio.La norma stanzia 30 milioni di euro, per il triennio dal 2020/2021 al 2022/2023 (10 milioni per anno scolastico), finalizzati all’acquisto e alla manutenzione di sussidi didattici per le scuole che accolgono gli alunni con disabilità. Le risorse sono erogate con decreto del Ministro dell’Istruzione che ne disciplina i criteri e le modalità di assegnazione.  
963. Al fine di regolare l’assegnazione delle risorse professionali di sostegno didattico e di assistenza specialistica, agli alunni con disturbi specifici di apprendimento diagnosticati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n.170, spettano esclusivamente le misure educative e didattiche di supporto di cui all’articolo 5 della citata legge n.170 del2010, senza l’impiego delle risorse professionali di cui alla legge 5 febbraio 1992,n.104, erogate in attuazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66.Il co. 963 puntualizza che, al fine di regolare l’assegnazione delle risorse professionali di sostegno didattico e di assistenza specialistica, agli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) spettano esclusivamente le misure educative e didattiche di supporto di cui all’art. 5 della L. 170/2010, senza l’impiego delle risorse professionali di cui alla L. 104/1992 erogate in attuazione dell’art. 3 del d.lgs. 66/2017.
Potenziamento dell’offerta formativa nella scuola dell’infanzia (Comma 968) 
 
968. La dotazione organica complessiva di cui all’articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n.107, è incrementata di 1.000 posti, con riferimento alla scuola dell’infanzia, da destinare al potenziamento dell’offerta formativa nel relativo grado di istruzione. Con il decreto del Ministro dell’istruzione di cui al citato articolo 1, comma 64, della legge n.107 del 2015, il contingente di 1.000 posti è ripartito tra le regioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 11,67 milioni di euro per l’anno 2021, di 38,43 milioni di euro per l’anno 2022, di 37,32 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di 38,48 milioni di euro per l’anno 2027 e di 40,79 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.Il co. 968 autorizza 1000 nuovi posti per il potenziamento della scuola dell’infanzia che saranno ripartiti tra gli Uffici Scolastici Regionali con decreto del Ministero dell’istruzione. A tal fine è autorizzata la spesa di 11,67 milioni di euro per l’anno 2021, di 38,43 milioni per il 2022, di 37,32 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di 38,48 milioni per il 2027 e di 40,79 milioni a decorrere dall’anno 2028.  
Incremento del Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione (Comma 969) 
 
969. Il fondo di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65, è incrementato, a decorrere dall’anno 2021, di60 milioni di euro annui. Per l’anno 2021, in deroga alle disposizioni del citato articolo12, comma 4, del decreto legislativo n.65 del 2017, una quota parte dell’incremento, pari a euro 1.500.000, è destinata al Ministero dell’istruzione per l’attivazione del sistema informativo nazionale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo n.65 del 2017. A tal fine è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.Il co. 969 prevede l’incremento pari a 60 mln di euro annui, a decorrere dal 2021 del fondo per il sistema di educazione e di istruzione 0/6 anni (art. 12, d.lgs. 65/2017). Per l’anno 2021, una quota parte dell’incremento pari a 1,5 è destinata al Ministero dell’Istruzione per l’attivazione del sistema informativo nazionale di cui all’art. 5 del d.lgs. 65/17.  
Disposizioni in materia di personale scolastico (Commi 978-979) 
 
978. Per l’anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell’ufficio scolastico regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.   979. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 978 è autorizzata la spesa di 13,61 milioni di euro per l’anno 2021 e di 27,23 milioni di euro per l’anno 2022.Per l’anno scolastico 2021/2022, si riduce a 500 da 600 unità, e fino a 300 unità da 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, il numero minimo di alunni necessario per l’attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e di un direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva. Per l’attuazione di quanto previsto è autorizzata la spesa di 13,61 milioni di euro per l’anno 2021 e di 27,23 milioni di euro per l’anno 2022.  
4 – INNOVAZIONE TURISMO ENERGIA E CULTURA 
Proroga degli incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (Commi 66-75) 
66. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) al comma 1: 1) all’alinea, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022» e dopo le parole: «di pari importo» sono inserite le seguenti: «e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022»; 2) alla lettera a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente»;   b) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale»;   c) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: «1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A»;   d) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente,» sono inserite le seguenti: «nonché agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni,»;   e) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo»;   f) al comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo»;   g) al comma 4-ter, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022» e dopo le parole: «legge 24 giugno 2009, n. 77» sono aggiunte le seguenti: «, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza»;   h) dopo il comma 4-ter è inserito il seguente: «4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»;   i) al comma 5, dopo le parole: «26 agosto 1993, n. 412,» sono inserite le seguenti: «ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici,» e dopo le parole: «pari importo» sono inserite le seguenti: «e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022»;   l) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a otto colonnine. L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare»;   m) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023»;   n) al comma 9, lettera a), dopo la parola: «condomini» sono aggiunte le seguenti: «e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche»;   o) al comma 10, le parole: «I soggetti di cui al comma 9, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b)»;   p) al comma 9-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole»;   q) al comma 14, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a)»;   r) dopo il comma 14 è inserito il seguente: «14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”».La norma prevede la proroga del cosiddetto “superbonus 110%” fino al 30 giugno 2022 e, solo per i condomìni che al giugno 2022 hanno concluso almeno il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre 2022 (lettera e).   La parte di spesa sostenuta nel 2022 sarà recuperata in 4 quote annuali anziché in 5. Sono prorogate a tutto il 2022 le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito. La norma chiarisce alcuni punti critici sorti con l’introduzione dell’incentivo, ovvero quello della definizione del concetto di ‘funzionalmente indipendente’: alla lettera b) si spiega che una unità immobiliare potrà ritenersi tale se dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianto per l’approvvigionamento idrico, per il gas, per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale. La lettera m) prevede che per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (ex-IACP) per i quali al 31 dicembre 2022 viene raggiunta la percentuale del 60%, il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023. Sono ammessi al superbonus 110% gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Si aggiunge alla lettera a) n. 2 la previsione per cui gli interventi di coibentazione del tetto sono trainanti, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. Sono inclusi tra i beneficiari del superbonus 110% alla lettera c) gli edifici privi di APE perché sprovvisti di tetto, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi (unità collabenti), purché al termine dei lavori raggiungano una classe energetica in fascia A. Il superbonus 110% – lettera d) – si applica anche ai lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzati sia dai portatori di handicap che dagli over 65 (anche se non portatori di handicap). La lettera g) prevede che il superbonus 110% valga anche per la ricostruzione degli immobili danneggiati da tutti i sismi che si sono verificati dopo il 2008, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.   La lettera i) prevede che la detrazione per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa agli impianti solari fotovoltaici installati su strutture pertinenziali agli edifici. La lettera l) sostituisce il comma 8 sull’installazione di colonnine di ricarica privata. In particolare, per gli interventi di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, ammessi al superbonus se realizzati congiuntamente a uno degli interventi trainanti, sono stabiliti tre differenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: – 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno; – 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano al massimo otto colonnine; – 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano più di otto colonnine. La detrazione va riferita ad una sola colonnina per unità immobiliare. Quella spettante per le spese sostenute nel 2022, fino al 30 giugno, va suddivisa in quattro quote annuali di pari importo. Alla regola già vigente in merito alla validità delle deliberazioni dell’assemblea condominiale riguardanti l’approvazione degli interventi agevolabili, gli eventuali finanziamenti degli stessi, l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura (occorre un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio), viene aggiunta alla lettera p) la precisazione che, per la validità delle deliberazioni aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa per l’intervento, occorrono quegli stessi requisiti più la condizione che i soggetti ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.   La lettera q) chiarisce in merito all’obbligo dei professionisti di assicurarsi. Non è necessario stipulare una nuova assicurazione ma si può integrare quella già esistente, a condizione che la polizza già stipulata non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo la copertura del rischio di asseverazione dell’art. 119 del Decreto Rilancio (lettera q).  
67. All’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:   «7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, nell’anno 2022, spese per gli interventi individuati dall’articolo 119».La norma proroga fino al 2022 l’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.
68. All’articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: «le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione» sono inserite le seguenti: «ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio».La norma chiarisce che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 6 giugno 2013, ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio, su edifici ubicati nelle zone 1 e 2, spetta una detrazione dell’imposta lorda nella misura del 50% fino ad un ammontare totale delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
71. Per l’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro, finalizzato a sostenere gli istituti autonomi case popolari comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, in relazione ai costi per le esternalizzazioni relative ad attività tecnica e a prestazioni professionali previste dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.Per il 2021 è istituito un fondo di 1 milione di euro presso il MIT a beneficio degli IACP, comunque denominati e degli altri enti aventi le medesime finalità sociali. Il fondo finanzia i costi relativi alle attività esterne di assistenza tecnica e professionali, come previste dal codice appalti e della normativa edilizia. Le modalità attuative saranno definite con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.  
72. Gli oneri di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo modificato dal comma 66 del presente articolo, sono rideterminati, anche per effetto dei minori oneri connessi alla parziale applicazione, nell’anno 2020, del medesimo articolo 119, in 893,7 milioni di euro per l’anno 2021, in 3.099,9 milioni di euro per l’anno 2022, in 4.590,4 milioni di euro per l’anno 2023, in 4.224,5 milioni di euro per l’anno 2024, in 4.128,9 milioni di euro per l’anno 2025, in 3.361,1 milioni di euro per l’anno 2026 e in 37,78 milioni di euro per l’anno 2033. 
73. Agli oneri derivanti dalle proroghe di cui ai commi da 66 a 72, valutati in 3,9 milioni di euro per l’anno 2021, in 206,9 milioni di euro per l’anno 2022, in 2.016 milioni di euro per l’anno 2023, in 1.836,7 milioni di euro per l’anno 2024, in 1.743,8 milioni di euro per l’anno 2025 e in 1.743,5 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede, quanto a 1.655,4 milioni di euro per l’anno 2023, a 1.468,9 milioni di euro per l’anno 2024, a 1.376,1 milioni di euro per l’anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per l’anno 2026, ai sensi dei commi da 1037 a 1050, con le risorse previste per l’attuazione del progetto nell’ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, quanto a 729,7 milioni di euro per l’anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, e, per la restante parte, con i minori oneri di cui al comma 72. 
74. L’efficacia delle proroghe di cui ai commi da 66 a 72 resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione previsti nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza per tale progetto.Le proroghe disposte in materia di superbonus 110% non sono immediatamente esecutive, ma subordinate all’approvazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea. 
75. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione– programmazione 2021-2027, è incrementato di 729,7 milioni di euro per l’anno 2027 e al relativo onere si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle proroghe di cui ai commi da 66 a 74. 
Sostegno alle attività economiche nei comuni di particolare interesse per il turismo straniero (Commi 87-88) 
87. All’articolo 59, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) all’alinea, dopo le parole: «o di città metropolitana» sono inserite le seguenti: «e dei comuni ove sono situati santuari religiosi»;   b) alla lettera a), dopo le parole: «comuni capoluogo di provincia» sono inserite le seguenti: «e per i comuni ove sono situati santuari religiosi».I commi in esame estendono ai comuni non capoluogo sedi di santuari religiosi il campo di applicabilità delle agevolazioni alle attività economiche dei settori più esposti al calo del turismo straniero a seguito dell’emergenza epidemiologica, già disposte dal dl 104/2020 con riferimento ai soli capoluoghi di provincia e di città metropolitana. Si ricorda che l’articolo 59 del Dl 104/2020 prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto nei confronti di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni e servizi al pubblico. Tali attività devono essere svolte nelle zone A o equipollenti di comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti all’estero sulla base dell’ultima rilevazione effettuata dalle amministrazioni competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici. Il predetto contributo è riconosciuto: a) ai comuni capoluogo di provincia che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; b) ai comuni capoluogo di città metropolitana che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini esteri in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
88. Per i comuni di cui al comma 87, diversi dai comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, le disposizioni del medesimo comma 87 hanno efficacia per l’anno 2021. Ai relativi oneri si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro per il medesimo anno, che costituisce limite di spesa.L’estensione agisce per il 2021, sulla base di uno stanziamento specifico di 10 mln. di euro. Ai fini del riparto si ricorda che il contributo, ai sensi dell’articolo 59 del dl 104/2020, è erogato a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel mese di giugno 2019. Il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi con riferimento a giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi con riferimento a giugno 2019. Le percentuali da applicare sono: a) il 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del dl 104/2020 (15 agosto 2020); b) il 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del dl 104/2020 (15 agosto 2020); c) il 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del dl 104/2020(15 agosto 2020). Si ricorda inoltre che l’ammontare del contributo a fondo perduto deve comunque essere: · non inferiore a mille euro per le persone fisiche; · non inferiore duemila euro per i soggetti doversi dalle persone fisiche. Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni interessati. L’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.
Misure per incentivare il turismo (Commi 89-94) 
89. Al fine di incentivare la ripresa dei flussi di turismo di ritorno, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per consentire, nei limiti delle disponibilità del medesimo fondo, ai cittadini italiani residenti all’estero, che attestino la loro iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, l’ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica, di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.I commi 89 e 90 prevedono l’ingresso gratuito nei musei e nelle aree archeologiche pubbliche dei cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE per gli anni 2021-2023. Viene a questo scopo costituito presso il MIBACT un fondo di 1,5 mln. di euro annui per il periodo 2021-2023.
90. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità di attuazione del comma 89 anche al fine del rispetto del limite di spesa annuo stabilito dal medesimo comma 89.Vengono stabilite le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma precedente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.
91. Al fine di garantire la tutela e la valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico o speleologico, nonché di sostenerne lo sviluppo e la gestione ambientalmente sostenibile e di promuoverne la fruizione pubblica, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro per l’anno 2021.I commi 91-94 dispongono lo stanziamento di 4 mln. di euro per il 2021 per interventi di risistemazione illuminazione e messa in sicurezza delle aree sotterranee di interesse geologico e speleologico.
92. Il fondo di cui al comma 91 è volto al finanziamento, in favore dei complessi carsici a vocazione turistica, degli interventi di riqualificazione e di adeguamento degli impianti di illuminazione ordinaria, di sicurezza e multimediale, sia di superficie che degli ambienti sotterranei aperti alla fruizione pubblica, anche mediante la sostituzione e il rinnovo degli stessi con tecnologie che garantiscano la sicurezza delle persone, l’efficienza energetica, la tutela dell’ambiente con l’eliminazione delle sorgenti inquinanti e la conservazione del patrimonio ipogeo. 
93. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, le risorse del fondo di cui al comma 91 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti grotte naturali turistiche aventi le seguenti caratteristiche: a)  un percorso visitabile, esclusivamente mediante l’accompagnamento da parte di personale autorizzato, della lunghezza minima di 2 chilometri; b) una media annua di almeno 300.000 visitatori nel periodo 2015-2019; c) ubicazione in siti di interesse comunitario. 94. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasferiscono, nell’ambito delle proprie competenze in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, le risorse spettanti agli enti gestori dei complessi carsici di cui al comma 93.Le risorse sono ripartite tra le regioni interessate (per il successivo trasferimento agli enti gestori dei siti) e sono mirate ad interventi su aree ipogee ubicate in siti di interesse comunitario, con almeno due chilometri di percorso visitabile con accompagnamento ed una media di 300mila visitatori annui nel periodo 2015-2019.   Un decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio ripartirà le risorse di cui al comma 91. Non è previsto il passaggio in Conferenza Unificata.
Ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno (Commi 188-190) 
188. Al fine di favorire, nell’ambito dell’economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è promossa la costituzione di Ecosistemi dell’innovazione, attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa, con la collaborazione di università, enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del Terzo settore.I commi da 188 a 193 promuovono la realizzazione di “infrastrutture materiali e immateriali” a sostegno della formazione, della ricerca e dell’incubazione di nuove imprese nel Mezzogiorno, attraverso la creazione di “Ecosistemi dell’innovazione”. La creazione di tali Ecosistemi  è finalizzata allo svolgimento di attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa in collaborazione fra attori della ricerca, PA, imprese e terzo settore – nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, permettendo a tale scopo il finanziamento di interventi per la riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali.  
189. Per la costituzione delle strutture di cui al comma 188, con deliberazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono assegnate al Ministero dell’università e della ricerca, nell’ambito del Piano sviluppo e coesione di competenza, risorse nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma possono contribuire altresì le risorse relative ai fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2021-2027 nonché ulteriori risorse assegnate all’Italia nel contesto delle decisioni assunte dal Consiglio europeo del 17-21 luglio 2021.I provvedimenti di avvio dell’iniziativa sono demandati a delibere CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale e le risorse, assegnate al Ministero dell’Università e Ricerca, ammontano a 50 mln. di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Le risorse in questione potranno essere integrate con ulteriori fondi provenienti dal Next generation UE.    
190. Per le finalità di cui al comma 188, entro sessanta giorni dalla deliberazione del CIPE di cui al comma 189, il Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per la ripartizione delle risorse, le modalità di accesso al finanziamento e l’ammontare del contributo concedibile.Entro sessanta giorni dalla deliberazione del CIPE di cui al precedente comma, il  Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, emana un decreto per stabilire i criteri per la ripartizione delle risorse, le modalità di accesso al finanziamento e l’ammontare del contributo concedibile.
Consiglio nazionale dei giovani (Comma 572) 
572. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi 473, 474 e 475 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il fondo di cui all’articolo 1, comma 472, della medesima legge, è incrementato di 400.000 euro per l’anno 2021.Questo articolo definisce l’aumento del fondo destinato al CNG per l’anno 2021, incrementato di ulteriori euro 400.000. Il Consiglio Nazionale dei Giovani è l’organo consultivo cui è demandata la rappresentanza dei giovani nella interlocuzione con le Istituzioni per ogni confronto sulle politiche che riguardano il mondo giovanile, istituito con la legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi da 470 a 477). Il Governo ha stanziato un apposito fondo per il finanziamento delle attività del Consiglio previste dalla norma istitutiva. Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile rappresenta l’interlocutore primario del Consiglio Nazionale dei Giovani e ne segue le attività. Il CNG è membro del Forum Europeo della Gioventù (European Youth Forum in sigla YFJ) che rappresenta gli interessi dei giovani europei presso le istituzioni internazionali. Ad oggi, l’organismo è operativo a tutti gli effetti nel rispetto della normativa vigente. Tra i diversi i compiti del Consiglio: può essere sentito, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall’Autorità politica delegata, su materie e politiche che abbiano impatto sulle giovani generazioni ed esprime pareri e formula proposte su atti normativi di iniziativa del Governo su materie che interessano le/i giovani.
Misure di sostegno per la cultura (Commi 574 a 579) 
574. Al fine di consentire al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo l’esercizio della facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali ai sensi dell’articolo 60 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2021, di 15 milioni di euro per l’anno 2022 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.E’ disposta al Mibact, per l’esercizio della facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali, l’autorizzazione di spesa per 10 milioni di euro per l’anno 2021, per 15 milioni di euro per l’anno 2022 e per 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.  
575. Al primo periodo del comma 3 dell’articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «165 milioni di euro per l’anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «, di 25 milioni di euro per l’anno 2021 e di 20 milioni di euro per l’anno 2022».Viene incrementato il Fondo  emergenze imprese e istituzioni culturali con 25 milioni di euro per l’anno 2021 e con 20 milioni di euro per l’anno 2022.  
576. Al comma 357 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «i quali compiono diciotto anni di età nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «i quali compiono diciotto anni di età nel 2020 e nel 2021» e dopo le parole: «di 190 milioni di euro per l’anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 150 milioni di euro per l’anno 2021».Viene estesa anche per il 2021 la Carta elettronica (per spese culturali) per chi compie 18 anni di età nel 2020 e nel 2021.
577. Al primo periodo del comma 317 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2023».Viene rifinanziato il Fondo per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e delle  attività  culturali con 11 mln di euro per 2021 e 2022 e  con 1 mln di euro per il 2023.  
578. Il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei, di cui all’articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 1 milione di euro per l’anno 2021, da destinare alla digitalizzazione del patrimonio nonché alla progettazione di podcast e di percorsi espositivi funzionali alla fruizione delle opere e alla predisposizione di programmi di didattica telematica (e-learning).Viene incrementato di 1 mln di euro per il 2021 il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei, da destinare a interventi di digitalizzazione. Non è previsto il passaggio in Conferenza Unificata nonostante i piccoli musei siano quasi tutti comunali e la materia rientri nelle competenze concorrenti.
579. Al fine di garantire l’accesso e la fruizione dei prodotti editoriali a tutte le categorie deboli, in particolare alle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull’accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è assegnato un contributo aggiuntivo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 in favore della Fondazione Libri italiani accessibili (LIA). A decorrere dall’anno 2023 alla Fondazione di cui al primo periodo è riconosciuto un contributo pari a 300.000 euro annui.Viene assegnato un contributo alla Fondazione Libri italiani accessibili (LIA) con 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 300.000 euro per il 2023.  
Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e continuità della gestione del sistema di allerta COVID (Commi 620-622) 
620. All’articolo 239, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con i predetti decreti, le risorse di cui al comma 1 possono essere trasferite, in tutto o in parte, anche alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la realizzazione di progetti di trasformazione digitale coerenti con le finalità di cui al comma 1».Viene aggiunto un periodo all’articolo che istituisce il Fondo per l’Innovazione tecnologica del cosiddetto DL Rilancio.  La modifica consente al Ministro per l’Innovazione e la Digitalizzazione che gestisce il fondo di 50 milioni di euro, attraverso propri decreti attuativi, di trasferire, tutte o in parte, le risorse finanziarie alle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 2 comma 2 lettera a) del Codice per l’Amministrazione Digitale, per la realizzazione di progetti di trasformazione digitale coerenti con le finalità del Fondo medesimo. Il Ministro per l’Innovazione e la Digitalizzazione ha deciso di destinare la maggior parte delle risorse del fondo ai Comuni che potranno accedervi o attraverso le Regioni, se rientranti nell’elenco di quelli selezionati dalle sette Regioni che hanno presentato un progetto a valere sul fondo (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Provincia Autonoma di Trento, Puglia e Veneto), oppure rispondendo all’Avviso pubblicato dallo stesso Ministero in data 15/12/2020, entro la scadenza del 15 gennaio 2021. L’Avviso è gestito dalla Società PagoPA S.p.A. e tutti i dettagli e le modalità per partecipare sono disponibili al link: https://www.pagopa.gov.it/it/pagopa-spa/fondoinnovazione/avviso/ La modifica introdotta costituisce il presupposto per l’attuazione delle modalità di assegnazione delle risorse poi decise dal Ministero per l’Innovazione.
621. Per l’anno 2021, le attività dirette a garantire lo sviluppo, l’implementazione e il funzionamento della piattaforma di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, sono realizzate dalla competente struttura per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.Il comma stabilisce che le attività per garantire lo sviluppo, l’implementazione e il funzionamento della Piattaforma Unica Nazionale per la gestione del sistema di allerta Covid-19 (IMMUNI) per l’anno 2021 sono affidate alle strutture del Dipartimento per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, invece che al Commissario Domenico Arcuri, come previsto originariamente.
622. Ai fini dell’attuazione del comma 4 dell’articolo 24 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, considerate le iniziative e le attività di singole pubbliche amministrazioni che comportano un incremento significativo del numero medio di accessi al secondo al sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), per assicurare la sostenibilità tecnica ed economica dello SPID, in deroga a quanto previsto dal comma 2-decies dell’articolo 64 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è corrisposta ai gestori dell’identità digitale un’indennità di architettura e di gestione operativa del sistema nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l’anno 2021. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito Fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste misure di compensazione, nel limite di spesa indicato, al fine di assicurare ai gestori gli importi dovuti a valere su eventuali risparmi di spesa resi disponibili per gli anni successivi; sono, altresì, previsti i criteri di attribuzione dell’indennità ai gestori dell’identità digitale basati su princìpi di proporzionalità rispetto al numero di identità digitali gestite da ciascuno dei gestori e i criteri di comunicazione, a scopo statistico, all’Agenzia per l’Italia digitale da parte delle singole pubbliche amministrazioni del numero di accessi annui ai servizi tramite il sistema di identità digitale.Nel bilancio di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri pari ad 1 milione di euro per l’anno 2021. Tale fondo è destinato ai gestori dell’identità digitale SPID di cui all’art. 64 del Codice per l’Amministrazione Digitale, al fine di corrispondere loro un’indennità di architettura e di gestione operativa del sistema, in ragione dell’incremento significativo del numero medio di accessi al secondo al sistema, originato dalla sempre più ampia diffusione di SPID presso cittadini ed imprese. Tali misure di compensazione verranno corrisposte in base a principi di proporzionalità rispetto al numero di identità digitali gestito e al numero di accessi annui tramite SPID comunicati, a fini statistici, dalle Pubbliche Amministrazioni all’Agenzia per l’Italia Digitale. Le modalità di attuazione sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita l’Agenzia per l’Italia Digitale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.  
Kit digitalizzazione (Commi 623-625) 
623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e favorire la fruizione della didattica a distanza ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui, con almeno uno dei componenti iscritti a un ciclo di istruzione scolastico o universitario non titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile, che si dotino del sistema pubblico di identità digitale (SPID), è concesso in comodato gratuito un dispositivo elettronico dotato di connettività per un anno o un bonus di equivalente valore da utilizzare per le medesime finalità. 624. Il beneficio di cui al comma 623 è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2021. A tal fine nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2021, da trasferire successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale. 625. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 623.Per favorire la fruizione della didattica a distanza, è istituito un Fondo di 20 milioni di euro per l’anno 2021 che il Ministero dell’economia e Finanze trasferirà al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la trasformazione digitale; tale fondo è destinato ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE fino a 20.000 euro annui, con almeno uno dei componenti iscritti a un ciclo di istruzione scolastico o universitario non titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile, che si dotino del sistema pubblico di identità digitale (SPID). Ad un solo soggetto per nucleo familiare è concesso in comodato gratuito un dispositivo elettronico dotato di connettività per un anno o un bonus di equivalente valore da utilizzare per le medesime finalità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 623.  
Disposizioni in materia di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus (Commi 649-650) 
649. All’articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché di mitigare gli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato: a) nella misura di 20 milioni di euro per l’anno 2020, a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i servizi di cui all’alinea del presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in ragione  dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all’emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio; b) nella misura di 20 milioni di euro per l’anno 2021, al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui all’alinea ai sensi e per gli effetti del  decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. 2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’erogazione delle risorse di cui al comma 1. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno».La norma introduce un fondo pari a 40 Milioni di euro per il sostegno al settore di autotrasporto persone privato di cui 20 Milioni per il 2020 e altrettanti per il 2021. Nel 2020 c’è stato il ristoro dei mancati incassi e danni subiti dalle aziende, nel 2021 è previsto il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing per chi ha acquistato a partire dal 1 gennaio 2018 autobus per il servizio anche in locazione finanziaria. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma il MIT individua le regole e le modalità per l’erogazione, tenendo conto di eventuali sovracompensazioni.  
650. All’articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse autorizzate ai sensi del comma 113 è destinata al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, concernenti gli acquisiti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3 e adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018 anche mediante contratti di locazione finanziaria. Il contributo di cui al secondo periodo del presente comma è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica prevista dal primo periodo del presente comma».La norma modifica l’articolo 1, comma 114 della legge di bilancio 2020, prevedendo che, nell’ambito dello stanziamento complessivo di 53 milioni di euro allora previsto, la quota destinata alle imprese che svolgono il servizio di trasporto di passeggeri su strada di cui alla legge n. 218 del 2013 (attività di noleggio) sia elevata da 30 a 50 milioni di euro. 
Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di adeguamento dei mezzi di trasporto pubblico locale e regionale (Comma 661) 
661. All’articolo 1, comma 866, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «nonché alla riqualificazione elettrica» sono inserite le seguenti: «e, nei limiti del 15 per cento della dotazione del Fondo, alla riconversione a gas naturale dei mezzi a gasolio euro 4 ed euro 5».Il Fondo stanziato dalla Legge di Stabilità 2016 per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale  e regionale, e  in  particolare  per  l’accessibilità  di  persone  a mobilità ridotta, destinato anche alla riqualificazione elettrica del parco mezzi, può essere utilizzato nei limiti del 15% per la riconversione a gas naturale dei mezzi a gasolio euro 4 ed euro 5.
Misure per la promozione della mobilità sostenibile (Commi 691-695) 
691. Il contributo di cui all’articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto, nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e nel limite di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, alle medesime condizioni previste dal citato comma 1057, anche per gli acquisti di cui al medesimo comma effettuati negli anni dal 2021 al 2026.La legge Bilancio 2019 ha previsto un incentivo per chi acquista o loca un veicolo elettrico o ibrido rottamando un veicolo euro 0, 1 e 2. Tale contributo è esteso fino a 20 Milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e nel limite di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 (contributo pari al 30 % del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000 euro).
692. Al fine di riconoscere l’erogazione del buono mobilità per il rimborso degli acquisti dei beni e servizi di cui all’articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020, il fondo denominato « Programma sperimentale buono mobilità », di cui all’articolo 2, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019, è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2021. 693. Alle medesime finalità di cui al comma 692 del presente articolo sono destinate le risorse derivanti dal mancato o parziale utilizzo, alla data del 5 dicembre 2020, dei buoni mobilità erogati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. 694. Alla conclusione delle procedure di assegnazione delle risorse di cui ai commi 692 e 693 del presente articolo, le eventuali disponibilità sono destinate, per l’anno 2021, alla finalità di cui all’articolo 2, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. 695. All’onere derivante dal comma 692 del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse già iscritte a legislazione vigente sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’esercizio finanziario 2021, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.Il buono mobilità è incrementato di 100 Milioni per consentire di coprire gli acquisti di beni e servizi effettuati dal 4 maggio al 2 novembre 2020.  
Disciplina per le infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (Commi 725-727) 
725. All’articolo 17-septies, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, le parole da: «partecipa al cofinanziamento» fino a: «dei progetti» sono sostituite dalle seguenti: «finanzia le spese sostenute per l’acquisto e per l’installazione degli impianti nell’ambito dei progetti».La norma prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipi, con una quota di cofinanziamento fino a un massimo del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e per l’installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli, nell’ambito degli accordi di programma.
726. All’articolo 8 del decreto legislativo16 dicembre 2016, n.257, dopo il comma 5 è inserito il seguente:   «5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di alimentazione della PUN da parte dei gestori delle infrastrutture pubbliche e delle infrastrutture private ad accesso pubblico obbligati a conferire alla PUN il set minimo di dati e informazioni previsti dal PNire».Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, con decreto MIT di concerto con il MISE e con l’intesa della Conferenza Unificata vengono stabilite le modalità di alimentazione della PUN (piattaforma unica nazionale) da parte dei gestori di infrastrutture pubbliche e private.
727. All’articolo 57, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, le parole: «in coerenza con i propri strumenti di pianificazione» sono sostituite dalle seguenti: «in coerenza con gli strumenti di pianificazione regionali e comunali».Si prevede infine che la disciplina adottata da ciascun comune per l’installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica debba essere coerente anche con gli strumenti di pianificazione regionale e comunale.
Incremento delle risorse per il trasporto pubblico locale (Commi 816-820) 
 
816. Al fine di consentire l’erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all’attuazione delle misure di contenimento derivanti dall’applicazione delle Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all’atto dell’emanazione del decreto di cui al secondo periodo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2021. Per le finalità di cui al presente comma, le regioni e i comuni, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al primo periodo, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui al primo periodo, ripartite sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del decreto di cui al comma 1-bis dell’articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Eventuali risorse residue possono essere utilizzate, nell’anno 2021, per le finalità previste dall’articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.Il comma 816 istituisce un Fondo con una dotazione di 200 milioni per il 2021 presso il MIT per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale anche per gli studenti di Regioni e Province Autonome ritenuti indispensabili per l’avvio dell’anno scolastico, in attuazione delle Linee Guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di TPL e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, approvate nella Conferenza Unificata del 31 agosto 2020. Con successivo decreto interministeriale MIT e MEF, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, sono ripartite le risorse alle Regioni sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del decreto di cui all’articolo 44, comma 1-bis del dl 104/2020 relativamente all’incremento del sostegno al trasporto pubblico locale. Regioni e Comuni possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada (autobus privati), nonché ai titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. Le eventuali risorse non utilizzate per gli scopi indicati sono portate ad incremento del fondo di sostegno al TPL, a fronte dell’emergenza epidemiologica, di cui all’art. 200 del dl 34/2020.
817. All’articolo 44, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a tale fine ricorrendo, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente».Il comma 817 modifica l’articolo 44, comma 1, del decreto “agosto” (Dl 104/2020), che prevede la possibilità di assicurare servizi di trasporto pubblico locale aggiuntivi, appostando specifiche risorse, disponendo che la previsione che tale offerta di servizi avvenga ricorrendo, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nonché a titolari di licenze taxi ed NCC.
818. Al fine di assicurare che l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al personale di cui ai commi da 1 a 3 dell’articolo 12-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere conferite le funzioni di controllo, nonché di accertamento, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, del rispetto da parte dei viaggiatori delle modalità di utilizzazione del trasporto pubblico locale come disciplinate dalle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.Il comma 818 prevede che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, agli ausiliari del traffico e della sosta, nonché al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico locale, possano essere conferite funzioni di controllo e di accertamento con riguardo al rispetto, da parte degli utilizzatori del servizio di trasporto pubblico locale, delle disposizioni imposte ai fini del contenimento della diffusione dell’epidemia di Covid -19.
819. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2021 e di 6 milioni di euro per l’anno 2022, destinato all’erogazione, nei limiti delle risorse disponibili per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di contributi in favore dei comuni che, con ordinanza adottata entro il 30 giugno 2021 ai sensi dell’articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvedono a istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale ovvero delle donne in stato di gravidanza.Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 819, è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni per l’anno 2021 e di 6 milioni per l’anno 2022, destinato all’erogazione, nei limiti delle risorse disponibili per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di contributi in favore dei comuni che provvedono a istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale ovvero delle donne in stato di gravidanza.
820. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri di determinazione dell’importo del contributo riconoscibile a ciascun comune a valere sulle risorse di cui al comma 819, nonché le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché di erogazione del contributo stesso.I criteri di determinazione dell’importo del contributo riconoscibile a ciascun comune, le modalità di presentazione delle domande di accesso e le modalità di erogazione del contributo stesso sono stabilite con decreto ministeriale (Ministero infrastrutture e trasporti di concerto con il Mef).
5 – SISMA 
Contratto Istituzionale di Sviluppo sisma centro Italia (Commi 191-193) 
191. Al fine di consentire il coordinamento strategico e l’attuazione integrata di interventi per lo sviluppo socio-economico dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con apposita deliberazione del CIPE, sono destinati 100 milioni di euro al finanziamento di uno specifico contratto istituzionale di sviluppo di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e al comma 178, lettera f), del presente articolo, a valere per l’anno 2021 sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 del presente articolo.I commi 191-193 destinano risorse a sostegno delle aree colpite dal sisma del Centro Italia. In particolare, vengono stanziati 100 mln. di euro al finanziamento di un “contratto istituzionale per lo sviluppo” ai sensi dell’art. 6 del Decreto legislativo n. 88/2011 e del comma 178 lettera f) della presente legge per lo sviluppo socio-economico dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Le risorse vengono rese disponibili con apposita deliberazione del CIPE a valere, per l’anno 2021, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2021, di cui al precedente comma 177.
192. Con provvedimento del Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, agli interventi di investimento individuati nel contratto istituzionale di sviluppo di cui al comma 191 possono essere destinate risorse, nel limite di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del citato decreto legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016.Il comma in commento prevede che, al fine di potenziare gli interventi di investimento individuati nel contratto istituzionale di sviluppo di cui al comma 191, il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 possa destinare agli stessi, ulteriori risorse provenienti dalla contabilità speciale di sua competenza, nel limite di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022.  
193. Nel contratto istituzionale di sviluppo di cui al comma 191 sono riportati, ove previsto per l’intervento ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il relativo codice unico di progetto (CUP), il soggetto o i soggetti attuatori, le risorse, l’importo del finanziamento e i criteri e le modalità di realizzazione. Tali interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.Il comma introduce disposizioni inerenti il monitoraggio – ai sensi del D.lgs. 229/2011 sul monitoraggio delle opere pubbliche – degli interventi relativi al contratto istituzionale di sviluppo di cui al comma 191, prevedendo l’indicazione del CUP, del/i soggetto/i attuatori, delle risorse, dell’importo del finanziamento e dei criteri e delle modalità di realizzazione.
Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato (Comma 412) 
412. L’importo di 40 milioni di euro, quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell’entrata, è destinato, nell’esercizio 2020, al fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.Con il co. 412, l’importo di 40 milioni di euro – quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020 – è destinato, nell’esercizio 2020, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati sisma Centro Italia.
Disposizioni in materia di assunzioni nei territori colpiti da eventi sismici (Commi 943-953) 
 
943. All’articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «ricompresi nei crateri» sono inserite le seguenti: «del sisma del 2002,»;La disposizione estende anche alle regioni e agli enti locali ricompresi nel cratere del sisma del 2002 (Sisma Emilia), oltre che nel cratere del Sisma Centro Italia, la possibilità di assumere il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali crateri.
944. All’articolo 57, comma 3-bis, del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) le parole: «e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, a 31 milioni di euro per l’anno 2021 e a 83 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022»;   b) la lettera b) è abrogata.Viene quindi incrementato di un milione di euro il fondo istituito presso il Ministero dell’economia finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato (da 30 a 31 milioni) ed esteso ad 83 milioni per il 2022.
945. All’articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:      a) al comma 1, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Per l’anno 2021 è assegnato un contributo straordinario di 10 milioni di euro»;      b) al comma 2, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Per l’anno 2021 è destinato un contributo pari a 1 milione di euro» e, al sesto periodo, le parole: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».Il comma 945 interviene con modifiche alle disposizioni relative al Contributo straordinario in favore del Comune dell’Aquila di cui al DL n. 113/2016, art. 3, assegnando un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021. La lettera b) destina un contributo di 1 milione di euro ai comuni diversi dal comune dell’Aquila gli altri comuni del cratere sismico, diversi da L’Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione ed estende fino al 2021 il contributo di 500mila euro per l’espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere.
946. All’articolo 14, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». 947. All’articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole da: «31 dicembre 2020» fino a: «secondo periodo del medesimo comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021, nelle ipotesi previste dal primo periodo e dal secondo periodo del citato comma 6 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 244 del 2016». 948. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 946 e 947, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l’anno 2021.È disposta la proroga al 31/12/2021 per il pagamento  delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati dalle banche, dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti e dei canoni per contratti di locazione finanziaria per  edifici distrutti o divenuti inagibili, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici nei territori colpiti dal Sisma Centro Italia.   Sempre per i Comuni compresi nel cratere del Sisma del Centro Italia  per i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti e in relazione alla possibilità di optare tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, è prorogato al 31/12/2021 il termine entro il quale – qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca le informazioni su  costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi –  non  vi sono oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento rispetto alle  rate in scadenza entro la predetta data.  Il successivo comma 948 dispone una copertura di euro 1,5 milioni di euro per il 2021 per la concorrenza da parte dello Stato alla copertura degli oneri di cui ai due commi precedenti.
949. Il termine di cui all’articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2021. 950. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dal comma 949, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l’anno 2021.È prorogato al 31/12/2021, nei comuni colpiti dal sisma Emilia e dagli eventi atmosferici nella regione Veneto accaduti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014, il termine per i soggetti titolari di mutui e finanziamenti per la presentazione dell’autocertificazione del danno subito, finalizzata alla possibilità di ottenere a domanda, fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile danneggiato una sospensione delle rate dei medesimi mutui. Il successivo comma 950 indica in 1,5 milioni di euro la copertura da parte dello stato degli oneri relativi al precedente comma.
951. All’articolo 57, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) le parole: «a decorrere dal 1° novembre 2020,» sono soppresse;   b) dopo le parole: «con le procedure» sono inserite le seguenti: «, i termini»;   c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli enti parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 75 del 2017. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2021, un’attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell’ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali concorsi i relativi bandi prevedono altresì l’adeguata valorizzazione dell’esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro».La norma specifica che la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato da parte delle regioni, degli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché da parte gli Enti parco nazionali coinvolti nel sisma 2016, debba avvenire rispettando i termini, oltre che le procedure e le modalità, previsti dall’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sciogliendo il primo dubbio interpretativo sorto all’indomani dell’entrata in vigore del comma 3  dell’articolo 57 del DL 104/2020.  In base a tale precisazione, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 20 comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017, del personale da stabilizzare, deve essere maturato al 31 dicembre 2020.  Tale precisazione però viene integrata con una modifica del regime in vigore per le stabilizzazioni di personale che – accogliendo un emendamento dell’ANCI – fa sì che il periodo di servizio richiesto per le stabilizzazioni in esame possa essere maturato computando periodi di servizio svolti a tempo determinato presso Amministrazioni diverse da quella che procede alle assunzioni, purchè previste comprese tra Uffici speciali per la ricostruzione, enti locali o enti parco dei predetti crateri.  Altra significativa modifica rispetto al regime generale previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 è la previsione del termine, fissato alla data del 31 dicembre 2021, entro il quale il personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui sopra, un’attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni, è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei concorsi per i posti resisi disponibili. In tali concorsi va valorizzata l’esperienza con contratti di somministrazione e lavoro svolta nei predetti enti.  Trattasi dunque di una duplice apertura del legislatore alle stabilizzazioni tramite concorsi riservati al 50% al personale precario de quo: Si rileva che, trattandosi di una modifica del comma 3 dell’articolo 57 del DL 104/2020, il 50% del personale assunto con le modalità appena descritte potrà usufruire delle risorse a valere sul fondo di cui al comma 3bis del medesimo articolo 57 del dl 104 e dunque non rilevare la relativa spesa ai fini della determinazione della soglia di cui al DM 17 marzo 2020, in quanto spesa di personale eterofinanziata.    
952. Il termine di trenta giorni indicato al terzo periodo del comma 3-bis dell’articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogato al 31 marzo 2021.Viene prorogato al 31 marzo 2021 il termine entro cui gli enti presentano istanza per l’accesso alla ripartizione del fondo per le assunzioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo.
953. Allo scopo di soddisfare le esigenze dei territori colpiti dai sismi degli anni 2009, 2012 e 2016, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e seguenti dell’articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di una delle amministrazioni indicate nel citato comma 3, che risulti in possesso, al 31 dicembre 2020, dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che abbia maturato, anche presso amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione, almeno due anni di servizio ai sensi della lettera c) del citato comma 1, e che sia stato titolare di precedenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con una o più delle predette amministrazioni, si applica, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni dell’amministrazione stessa e senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, il comma 11-bis del citato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017.Il comma 953 completa l’ambito soggettivo di applicazione delle procedure di stabilizzazione del personale che ha prestato servizio negli enti colpiti dagli eventi sismici degli anni 2009, 2012 e 2016. In particolare, si prevede che possa essere stabilizzato, con le procedure di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, il personale in possesso, alla data del 31 dicembre 2020, dei requisiti stabiliti dalle lettere a) e b) dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, e che quindi: e inoltre: Tali assunzioni sono realizzate in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e senza oneri a carico dello Stato, e per esse si applica il comma 11-bis dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017: tale rinvio dinamico, ad avviso di ANCI, ha la finalità di consentire di concludere le procedure di stabilizzazione nel più ampio termine temporale del 31 dicembre 2022. Inoltre, l’esclusione di oneri a carico dello Stato per tali fattispecie di stabilizzazioni, porta ad escludere, per le stesse, l’accesso al Fondo di cui al comma 3bis del DL 104/2020 e dunque la sterilizzazione della relativa spesa ai fini del regime assunzionale di cui al DM 17 marzo 2020. Infine, va chiarita la durata, non meglio specificata, della durata dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa da sommare ai due anni di servizio con contratto di lavoro a tempo determinato.
 
Disposizioni in materia di completamento della ricostruzione post sisma Campania (Comma 954) 
954. Al fine di assicurare la definitiva e completa ultimazione dell’opera di ricostruzione nei comuni della Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, vengono attribuite ai singoli comuni della regione Campania le competenze di spesa, programmazione e controllo delle somme residue da liquidare e già assegnate: euro 43.787.690,62 dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 13333/1 del 30 dicembre 2008; euro 12.951.040,54 dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 3724 del 26 marzo 2010; euro 16.524.443,20 dalla Delibera CIPE n. 45 del 23 marzo 2012. Inoltre tutte le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali dei comuni, aperte e risultanti dal Report di Banca D’Italia al 31 dicembre 2018, vengono assegnate ai comuni per il completamento degli interventi di ricostruzione.Rispetto agli eventi sismici della Campania degli anni 1980 e 1981, con lo scopo di assicurare la definitiva e completa ricostruzione, le competenze di spesa delle somme residue da liquidare e già assegnate vengono attribuite ai Comuni, ai quali vengono anche riassegnate le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali.
Proroga sospensione cartelle sisma Ischia (Comma 1094) 
 
1094. All’articolo 35 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2022».Il co. 1094 proroga di un anno la sospensione dei termini per la notifica di cartelle di pagamento e per la riscossione nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017. In particolare, sono sospesi i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle entrate in materia di IRPEF, IRAP, IVA; le attività di recupero delle somme a qualsiasi titolo dovute all’INPS; delle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività di riscossione degli enti locali.
Proroga esenzione IMU per gli immobili inagibili siti nelle aree dei terremoti 2012 e 2016 (Commi 1116-1119) 
 
1116. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai commissari delegati ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato di emergenza di cui all’articolo 15, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell’articolo 8 del citato decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.122 del 2012, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. 1117. Gli oneri di cui al comma 1116 sono valutati in 11,6 milioni di euro per l’anno 2021.Il co. 1116 prevede la proroga dell’esenzione dell’IMU per gli immobili tuttora inagibili siti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. La copertura finanziaria dell’agevolazione (co.1117) è pari a 11,6 mln. di euro per l’anno 2021.
1118. Al secondo periodo del comma 16 dell’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2021». Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 21,1 milioni di euro per l’anno 2021. 1119. Gli oneri di cui al comma 1118 sono valutati in 21,1 miliardi di euro per l’anno 2021.Il co. 1118 prevede la proroga dell’esenzione IMU anche per i fabbricati distrutti o inagibili ed oggetto di ordinanze sindacali di sgombero ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 nel Centro Italia (di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del dl n. 189/2016), fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (rispetto al previgente 31 dicembre 2020). La copertura finanziaria indicata dal co. 1119 è pari a 21,1 mln. di euro per l’anno 2021.
6 – FINANZA LOCALE 
Unità immobiliari possedute da residenti all’estero (Commi 48-49)
48. A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.Il comma 48 riduce alla metà, a decorrere dall’anno 2021, l’IMU dovuta per una ed una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo – purché non locata o data in comodato d’uso – posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia e siano residenti in uno “Stato di assicurazione” diverso dall’Italia. Per gli stessi immobili la tassa sui rifiuti (TARI), o l’equivalente tariffa corrispettiva, è dovuta in misura ridotta di due terzi. Sarà pertanto dovuto un terzo dell’importo totale del prelievo commisurato per anno solare. Al riguardo si segnala che non appare chiaro il riferimento allo “Stato di assicurazione”, che sembra doversi riferire allo Stato in cui il soggetto è titolare di prestazioni assistenziali o previdenziali, ma il termine non trova riscontro né nella normativa nazionale né in quella comunitaria.
49. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 48 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.Il comma 49 istituisce un apposito fondo di ristoro in favore dei Comuni a compensazione delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni IMU e TARI (o tariffa corrispettiva) disposte dal precedente comma 48, con dotazione di 12 milioni a decorrere dal 2021. Tale fondo è ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (entro il 2 marzo 2021).
Piani di sviluppo per gli investimenti nelle aree dismesse (Commi 146-152)
146. Per favorire l’attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo, nelle aree dismesse o in disuso, delle infrastrutture e dei beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere definiti piani di sviluppo per il finanziamento degli interventi necessari alla rigenerazione, alla riqualificazione e all’infrastrutturazione nonché per l’attrazione di investimenti privati volti al rilancio economico.  147. Alla struttura di missione InvestItalia, di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è affidato il compito di coordinare e coadiuvare le amministrazioni centrali e locali interessate alla predisposizione e alla definizione dei piani di sviluppo di cui al comma 146 nonché di proporre l’elenco annuale delle proposte di piani in ordine di graduatoria ai fini dell’accesso al finanziamento da parte del Fondo di cui al comma 150.   148. Al fine di favorire lo sviluppo di iniziative di partenariato pubblico-privato, possono essere acquisite, nell’ambito della procedura di predisposizione dei piani, proposte di investimento privato raccolte a seguito della pubblicazione di avvisi pubblici, predisposti su iniziativa dell’amministrazione titolare del bene o a seguito di specifica manifestazione di interesse. Tali proposte, inserite nei piani da sottoporre alla successiva valutazione, devono indicare il collegamento funzionale tra la rigenerazione, riqualificazione e infrastrutturazione del bene, finanziata con risorse pubbliche, e l’iniziativa economica privata derivante dall’insediamento produttivo proposto sulla medesima area, nonché il piano economico-finanziario volto a dimostrare la redditività dell’investimento e la sua sostenibilità economico-finanziaria nonché a fornire gli elementi per massimizzare gli effetti economico-sociali e occupazionali sul territorio. 149. I piani di sviluppo di cui al comma 146 definiscono: articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; i) le modalità di verifica dell’adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti. 150. Per il finanziamento degli interventi previsti dai commi da 146 a 152, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo per l’attrazione di investimenti in aree dismesse e per beni dismessi», con una dotazione di 36 milioni di euro per l’anno 2021, di 72 milioni di euro per l’anno 2022 e di 147 milioni di euro per l’anno 2023. 151. Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla programmazione economica e agli investimenti pubblici, sulla base dell’elenco annuale predisposto ai sensi del comma 147, il CIPE approva le proposte di piani di sviluppo e ne dispone il finanziamento nei limiti delle risorse di cui al comma 150. Con la medesima deliberazione il CIPE definisce i tempi di attuazione e i criteri di valutazione dei risultati dei singoli piani. 152. Il monitoraggio degli interventi compresi nei piani di sviluppo è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e costituisce la base informativa per il riscontro degli elementi indicati alle lettere a), b), c), d), g) e h) del comma 149 nelle fasi di predisposizione, valutazione e approvazione dei piani nonché per le verifiche previste dalla lettera i) del medesimo comma 149.  I commi 146-152 promuovono la riqualificazione e valorizzazione di aree in disuso di proprietà di amministrazioni pubbliche, centrali e locali. In particolare, le disposizioni in commento, prevedono, al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo urbano e rigenerazione, la possibilità di definire piani di sviluppo per il finanziamento di interventi necessari alla rigenerazione e riqualificazione di aree dismesse incluse le infrastrutture e beni immobili in disuso delle PA.   A tale fine è prevista l’istituzione di un Fondo nello stato di previsione del MEF con la seguente dotazione:  36 milioni per l’anno 2021;  72 milioni per l’anno 2022;  147 milioni per l’anno 2023   La struttura di missione Investitalia (istituita dall’art. 1 comma 179 legge 145/2018) che opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio, avrà il compito di coordinare e  supportare le pubbliche amministrazioni, centrali e locali, nella predisposizione dei piani di sviluppo ai fini dell’accesso al finanziamento di cui al succitato fondo. La disposizione in questione favorisce, inoltre, lo sviluppo di iniziative di partenariato pubblico privato, per il rilancio economico.   Per la predisposizione dei piani, possono essere acquisite -tramite pubblicazione di avvisi pubblici, dell’amministrazione titolare del bene o a seguito di specifica manifestazione di interesse – proposte di investimento privato. Tali proposte, da valutare, devono essere corredate da documentazione attestante le specificità previste nella norma rispetto al collegamento funzionale tra la rigenerazione, riqualificazione e infrastrutturazione del bene sia in termini di sostenibilità economico-finanziaria ed occupazionale per il territorio.Il comma 148 regola il concorso di risorse private alla formazione dei piani. Viene definito anche, nel successivo comma 149,  il contenuto dei piani di sviluppo che devono prevedere:  gli interventi pubblici e privati da attuare, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, nonché gli interventi di riconversione e di sviluppo economico da realizzarsi anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati;   il piano economico finanziario dell’investimento e il relativo cronoprogramma;    le risorse pubbliche e private destinate al programma;    le modalità per l’erogazione delle risorse pubbliche;    la causa di revoca dei contributi e di risoluzione dell’accordo;    l’individuazione dei soggetti, pubblici e privati, attuatori degli interventi, nonché degli altri soggetti coinvolti nel procedimento;    i tempi di realizzazione delle diverse fasi;    le modalità di verifica dell’adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti  Su proposta del sottosegretario di stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega alla programmazione economica e agli investimenti pubblici e sulla base dell’elenco predisposto da Investitalia, viene assegnato al CIPE il compito di approvare le proposte di piani di sviluppo, disponendone il finanziamento nei limiti delle risorse del Fondo. Sempre con la stessa delibera CIPE vengono definiti i tempi di attuazione e i criteri di valutazione dei risultati dei singoli piani.   Viene inoltre previsto un monitoraggio degli interventi ricompresi nei piani di sviluppo in base al d.lgs n. 229/2011. Presso ciascuna amministrazione è prevista l’istituzione di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti all’intero processo realizzativo dell’opera, con obbligo, di subordinare l’erogazione dei finanziamenti pubblici all’effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione stabiliti.    I piani di sviluppo sono coordinati e supportati da InvestItalia, incaricata anche di proporre la graduatoria annuale delle proposte ai fini del finanziamento. L’assegnazione delle risorse è demandata alla competenza del CIPE, senza precise indicazioni temporali.
Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e cessione degli immobili e di trasparenza (Comma 153)
153. Al comma 17-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono, per le finalità di cui al presente articolo, procedere all’acquisto diretto delle unità immobiliari dando notizia, nel sito istituzionale dell’ente, delle relative operazioni, con indicazione del soggetto pubblico alienante e del prezzo pattuito. La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia delle entrate».Il comma 153 integra il contenuto dell’articolo 3, comma 17-bis, del Dl 351/2001 in materia di regolazione dei trasferimenti di proprietà derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. Si prevede, in particolare, che regioni, comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono procedere all’acquisto diretto di unità immobiliari che appartengono al patrimonio immobiliare dello Stato nell’ambito di interventi connessi all’emergenza abitativa. Gli enti interessati sono tenuti a dare notizia nel sito istituzionale dell’ente delle operazioni effettuate, indicando il soggetto pubblico alienante e il prezzo pattuito. La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia delle entrate.
Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione per il Sud (Commi 161-169)
161. Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l’esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica fino al 31 dicembre 2029, modulato come segue: a) in misura pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025; b) in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027; c) in misura pari al 10 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.Il comma 161 estende la riduzione dei contributi sociali di cui all’art. 27 del dl 104/2020 (riservata alle “regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale). La decontribuzione si applica fino al 2029 nella misura del 30% fino al 2025, del 20% nel biennio 2026-27 e nella misura del 10% nel 2028-29.  
162. L’agevolazione di cui al comma 161 non si applica: a) agli enti pubblici economici; b) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale; c) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione; d) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche; e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; f) ai consorzi di bonifica; g) ai consorzi industriali; h) agli enti morali; i) agli enti ecclesiastici.Il comma 162 esclude dall’agevolazione gli enti pubblici, i consorzi di bonifica e i consorzi industriali, gli enti morali ed ecclesiastici.
163. Una quota delle minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 162, pari a 33 milioni di euro per l’anno 2021, a 28 milioni di euro per l’anno 2022 e a 30 milioni di euro per l’anno 2023, è destinata alle finalità di cui al comma 200.Parte delle minori spese da decontribuzione, per circa 30 mln. annui tra il 2021 e il 2023, è devoluta al fondo di sostegno ai “Comuni marginali” (ved. infra, co. 196-200)
164. L’agevolazione di cui al comma 161 è concessa dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19».Il comma 164 riconduce la decontribuzione relativa al primo semestre 2021 al “Temporary framework” UE relativo all’emergenza epidemiologica.  
165. Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 l’agevolazione di cui al comma 161 è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.Per i periodi successivi, a norma del co. 165, la decontribuzione è condizionata all’esplicita autorizzazione della Commissione europea alla luce della disciplina degli aiuti di Stato.
166. Ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, l’amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’amministrazione concedente è l’Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede altresì all’esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato. 
167. Gli oneri derivanti dall’agevolazione di cui al comma 161 sono valutati in 4.836,5 milioni di euro per l’anno 2021, in 5.633,1 milioni di euro per l’anno 2022, in 5.719,8 milioni di euro per l’anno 2023, in 5.805,5 milioni di euro per l’anno 2024, in 5.892,6 milioni di euro per l’anno 2025, in 4.239,2 milioni di euro per l’anno 2026, in 4.047,1 milioni di euro per l’anno 2027, in 2.313,3 milioni di euro per l’anno 2028, in 2.084,8 milioni di euro per l’anno 2029 e in 267,2 milioni di euro per l’anno 2030. Agli oneri derivanti dall’agevolazione di cui al comma 161, per 1.491,6 milioni di euro per l’anno 2021 e per 2.508,4 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede con le risorse del Fondo previsto dai commi da 1037 a 1050.Il comma 167 quantifica l’onere derivante dalla decontribuzione e ne indica la copertura finanziaria, anche ricorrendo al fondo di rotazione per le anticipazioni dell’utilizzo delle risorse europee da Next generation Ue di cui ai commi 1037 e seguenti della legge in commento.
168. Il comma 2 dell’articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, è abrogato.L’abolizione del co. 2, art. 27, del dl 104/2020 è dovuta all’avvenuta attuazione delle ipotesi di stabilizzazione della decontribuzione ivi contenuta, attraverso i commi in esame.
169. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, è ridotto di 3.500 milioni di euro per l’anno 2023. 
Agevolazioni fiscali per le imprese che avviano una nuova attività economica nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d’Italia (Commi 173-176) 
173. Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, l’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES è ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi.I commi 173-176 introducono e disciplinano, anche in relazione ai vincoli europei in materia di aiuti di Stato, la riduzione alla metà dell’imposta sul reddito derivante da nuove iniziative economiche intraprese nelle ZES, per il periodo d’imposta di avvio e per i sei periodi successivi.
174. Il riconoscimento dell’agevolazione di cui al comma 173 è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’agevolazione della quale hanno già beneficiato: a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni; b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.Il comma stabilisce, quali condizioni da rispettare per avere diritto al riconoscimento dell’agevolazione di cui al comma precedente, che le imprese beneficiarie debbano mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni e conservare, per lo stesso periodo, i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata. Al venir meno di tali condizioni, il beneficio decade e scatta l’obbligo di restituzione dell’agevolazione fino a quel momento goduta.
175. Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.Quale ulteriore condizione per accedere al beneficio di cui al comma 173, viene stabilito che le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
176. L’agevolazione di cui ai commi da 173 a 175 spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura.Il comma stabilisce come l’agevolazione della riduzione del 50% dell’’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES spetta nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti europei relativamente agli aiuti “de minimis”, compresi quelli per i settori agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.  
Coesione sociale e sviluppo economico nei comuni marginali (Commi 196-202) 
196. Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della legge 27dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali».Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017, di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, viene ridenominato “Fondo di sostegno ai comuni marginali” e finalizzato a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche.
197. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 resta fermo quanto disposto dai commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.Per il triennio 2020-2022, resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies della legge n. 205/2017, che disciplinano le modalità di accesso e la dotazione del fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali.
198. Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all’articolo 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione.La dotazione del Fondo di sostegno ai comuni marginali è incrementata di 30 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. I termini, le modalità per l’accesso e per la rendicontazione, nonché la ripartizione di queste risorse in aggiunta a quelle stabilite all’articolo 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023) sono definiti con DPCM, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione.
199. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.Il comma 199 riduce in modo corrispondente la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 147 del 2013, per il triennio 2021-2023.
200. Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 48 milioni di euro per l’anno 2021, di 43 milioni di euro per l’anno 2022 e di 45 milioni di euro per l’anno 2023, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento del tessuto produttivo e industriale, da destinare ai comuni dei territori di cui all’articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non ubicati nelle aree oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono ripartite le risorse di cui al presente comma e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione dell’impiego delle risorse medesime. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 48 milioni di euro per l’anno 2021, a 43 milioni di euro per l’anno 2022 e a 45 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede, quanto a 33 milioni di euro per l’anno 2021, a 28 milioni di euro per l’anno 2022 e a 30 milioni di euro per l’anno 2023, ai sensi del comma 163, e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027.Lo stesso Fondo di cui al comma 196 dispone, inoltre, di ulteriori risorse pari a 48 milioni di euro per il 2021, 43 milioni di euro per il 2022 e 45 milioni di euro per il 2023, finalizzate alla realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche di contrasto ai fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento del tessuto produttivo. Lo stanziamento è destinato ai Comuni dei territori di cui all’articolo 3 della legge n. 646/1950 (Comuni delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, Comuni delle province di Latina e Frosinone, l’Isola d’Elba, Comuni della provincia di Rieti già compresi nell’ex circondario di Cittaducale, Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto e i Comuni della provincia di Roma compresi nel comprensorio di bonifica di Latina) non ricompresi nelle aree oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n.104/2020, ossia nelle aree svantaggiate oggetto della cd. Decontribuzione per il sud. Il riparto delle risorse, la definizione dei termini e delle modalità di accesso alle risorse e di rendicontazione, saranno definiti con DPCM su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale.
201. Al fine di sostenere il tessuto economico e produttivo delle imprese non industriali, con sede legale o unità produttiva nei comuni in cui si sono verificati, nel corso dell’anno 2020, interruzioni della viabilità causati da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale, è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l’anno 2021 per l’erogazione di contributi a fondo perduto.Il comma 201 istituisce un Fondo, con una dotazione di 500 mila euro per il 2021 per l’erogazione di contributi a fondo perduto per sostenere il tessuto economico e produttivo delle imprese non industriali, con sede legale o unità produttiva nei comuni in cui si sono verificati, nel corso del 2020, interruzioni della viabilità causati da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale.
202. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, gli importi e le modalità di erogazione del fondo di cui al comma 201.Criteri, importi e modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 201 sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Compensazioni multilaterali di crediti e debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche (Commi 227-229) 
227. All’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra i suddetti soggetti, ad esclusione delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e risultanti da fatture elettroniche emesse ai sensi dell’articolo 1. La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell’estinzione dell’obbligazione ai sensi della sezione III del capo IV del titolo I del libro quarto del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese. Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».Il comma 227 introduce modifiche all’articolo 4 del d.lgs. n. 127/2015 in base alle quali l’Agenzia delle entrate rende disponibile una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti commerciali fra i contribuenti residenti o stabiliti, ad esclusione delle amministrazioni pubbliche. Detti debiti dovranno risultare da fatture elettroniche (le cosiddette e-fatture) e la loro compensazione, producendo gli stessi effetti dell’estinzione dell’obbligazione, ha valore di pagamento a tutti gli effetti. Ai fini del perfezionamento della compensazione occorre che nessuna delle parti aderenti abbia in corso procedure concorsuali, o di ristrutturazione del debito omologate o piani di risanamento iscritti al registro delle imprese.
228. All’individuazione delle modalità di attuazione e delle condizioni di servizio di cui al comma 3-bis dell’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introdotto dal comma 227 del presente articolo, si provvede con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.Le modalità attuative e le condizioni che regoleranno il servizio reso dalla piattaforma saranno individuate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
229. Per l’adeguamento della piattaforma di cui al comma 3-bis dell’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introdotto dal comma 227 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2021.Per l’adeguamento della piattaforma di cui al comma 227 è autorizzata la spesa di 5 mln di euro per l’anno 2021.
Riduzione di capitale delle società (Comma 266)
266. L’articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è sostituito dal seguente: « Art. 6. – (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale) – 1. Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. 2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. 3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma 2. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. 4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio».Alla luce della grave crisi economica e sociale derivante dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid -19, la norma interviene a sostegno delle società con misure relative alle perdite.  La disposizione riscrive infatti l’art. 6 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n.40 relativamente alle disposizioni in materia di riduzione del capitale sociale delle società. Vengono sospese per il 2020 le previsioni del Codice civile sulla riduzione del capitale sociale e sullo scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale, di cui agli specifici articoli del codice civile. Le eventuali perdite conseguite nell’esercizio 2020 vengono dunque sterilizzate, sulla base delle decisioni dell’assemblea dei soci. La riduzione a meno di un terzo della perdita è posticipata al quinto esercizio successivo ossia all’approvazione del bilancio 2025. L’assemblea riduce il capitale in proporzione alle perdite. In alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (nel caso in cui per effetto della perdita di oltre un terzo il capitale si riduca al di sotto di quello legale) l’assemblea può deliberare il rinvio di tali decisioni alla chiusura del bilancio 2025. Fino alla data di tale assemblea non si applica la causa di scioglimento della società per perdita o riduzione del capitale sociale di cui al codice civile.
Procedura di determinazione dei tassi di interesse massimi per i mutui dello Stato e degli enti locali (Commi 268-269)
268. All’articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere uniformità di trattamento sono stabilite dal Capo della Direzione competente in materia di debito pubblico con determinazione da pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro».I commi 268 e 269 semplificano procedure risalenti nel tempo che prevedevano il diretto coinvolgimento del Ministro dell’economia in materia di determinazione e comunicazione dei tassi massimi di interesse applicabili ai mutui concessi agli enti locali, nonché ai mutui e alle obbligazioni con onere a totale carico dello Stato. La competenza viene ora affidata al Capo della Direzione competente in materia di Debito pubblico del Mef (cfr. co.269), e la tradizionale pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della comunicazione è sostituita con l’obbligo di pubblicazione della determina sul sito web del Ministero medesimo.
269. All’articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 32, primo periodo, le parole: «dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «dal Capo della Direzione competente in materia di debito pubblico con determinazione da pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro».Le stesse disposizioni sono applicate anche all’art. 45, co. 32, della legge n.448 del 1998.  
Procedure esecutive su immobili realizzati in regime di edilizia pubblica (Commi 376-379) 
376. Le procedure esecutive aventi a oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato previa formale comunicazione, tramite posta elettronica certificata, agli uffici competenti del comune dove sono ubicati gli immobili e all’ente erogatore del finanziamento territorialmente competente. La nullità è rilevabile d’ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dell’inquilino detentore, prenotatario o socio della società soggetta alla procedura esecutiva.I commi da 376 a 379 limitano l’efficacia delle procedure esecutive su immobili realizzati in regime di edilizia pubblica. In particolare, il comma 376 stabilisce la nullità delle procedure in assenza di preventiva comunicazione al Comune di ubicazione dell’immobile e all’ente erogatore del finanziamento per la realizzazione
377. Nel caso in cui l’esecuzione sia già iniziata, il giudice dell’esecuzione procede alla sospensione del procedimento esecutivo nelle modalità di cui al comma 376 per consentire ai soggetti di cui al citato comma 376 di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi.Il comma 377 dispone la sospensione dell’eventuale procedimento esecutivo già avviato in assenza dei requisiti di cui al comma precedente.
378. Se la procedura ha avuto inizio su istanza dell’istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario, il giudice verifica d’ufficio la rispondenza del contratto di mutuo stipulato ai criteri di cui all’articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e l’inserimento dell’ente creditore nell’elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La mancanza di uno solo dei due requisiti citati determina l’immediata improcedibilità della procedura esecutiva ovvero della procedura concorsuale avviata.Nel caso di procedimento avviato per iniziativa della banca concedente mutuo fondiario sull’immobile, la procedibilità è verificata dal giudice a seconda della ricorrenza di ambedue i seguenti requisiti: rispondenza del contratto di mutuo ai criteri di cui alla legge 457/78, art. 44; iscrizione dell’ente creditore nell’elenco delle banche convenzionate presso il MIT.
379. In relazione a immobili di cui ai commi da 376 a 378, qualora vi siano pendenti procedure concorsuali, il giudice competente sospende il relativo procedimento al fine di procedere alle verifiche definite dai medesimi commi da 376 a 378.Il comma 379 dispone la sospensione dell’esecuzione in caso di procedure concorsuali pendenti, al fine di espletare le verifiche di cui ai commi precedenti.
Disposizioni in materia di strutture ricettive (Commi 595-597) 
595. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo d’imposta relativo all’anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l’attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.L’intervento recato dal comma 595 circoscrive l’applicazione del regime fiscale delle locazioni brevi ai soggetti che destinano a tale utilizzo non più di quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta. Per converso, ai sensi del medesimo comma, la locazione svolta per più di quattro appartamenti è qualificata come attività svolta in forma imprenditoriale. L’ultimo periodo della norma chiarisce poi che la presunzione legale della forma imprenditoriale opera anche nel caso in cui i contratti di locazione siano perfezionati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione o che gestiscono portali telematici (es: Booking, AirBnb etc.)
596. Il comma 3-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogato.Il comma 596 abroga il comma 3-bis, dell’art. 4, del DL 50/2017 ai sensi del quale, su proposta del MEF, avrebbe dovuto trovare adozione un regolamento recante i criteri in base ai quali l’attività di locazione avrebbe dovuto essere qualificata come imprenditoriale.
597. All’articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute»; b) i commi 5 e 6 sono abrogati; c) al comma 7, dopo le parole: «strutture ricettive,» sono inserite le seguenti: «i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,» e le parole: «il codice identificativo» sono sostituite dalle seguenti: «i codici di cui al comma 4».Il comma 597 interviene modificando la norma di cui all’art.13-quater, co.4, del dl 34/2019 concernente l’istituzione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi. La novella normativa, da una parte, attribuisce al MIBACT la potestà in ordine all’istituzione della banca dati ed all’adozione del DM concernente le modalità di realizzazione e gestione della banca dati, dall’altra, riconosce quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. Da quanto previsto ne consegue l’acquisizione alla banca dati ministeriale dei codici identificativi delle strutture adottati dalle Regioni che, secondo quanto previsto dalla norma, dovranno trasmettere tali dati al Ministero. La lettera b) abroga i commi 5 e 6 dell’art 13-quater del Dl 34/2019, che dettavano disposizioni per l’adozione del decreto attuativo della banca dati delle strutture ricettive da parte del MIPAFT. Attraverso la lettera c) il legislatore è intervenuto ad integrazione del dispositivo normativo recato dal comma 7 dell’art. 13-quater del DL 34/2019, stabilendo che l’obbligo di pubblicazione del proprio codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all’offerta ed alla promozione della locazione grava anche sui soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo.  
Esenzione per l’anno 2021 dalla prima rata dell’imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo e altre misure urgenti per il settore turistico (Commi 599-604) 
599. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;   b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affitta camere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate; c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.Il comma 599 esenta dalla prima rata dell’IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli, in continuità con i precedenti provvedimenti normativi che hanno determinato le agevolazioni in commento (dl n.34/2020, dl n.104/2020, dl n.137/2020), per l’esame dei quali si rimanda alle note di lettura disponibili sul sito IFEL. La formulazione del comma in esame, relativamente alle fattispecie considerate ai fini dell’esenzione della prima rata IMU 2021, esplicita le categorie cui si applica il beneficio, riprendendo parte di quelle già considerate per il 2020, nel modo seguente:  a) stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali e stabilimenti termali; b) alberghi e pensioni rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate; c) immobili classificati nella categoria D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; d) destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.
600. Le disposizioni del comma 599 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.Il comma 600 prevede che le disposizioni introdotte si applicano nel quadro del cd. Temporary Framework per gli aiuti di Stato in corso di pandemia, previsti dagli articoli da 54 a 60 del dl 34/2020.
601.  Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 599 del presente articolo, il fondo di cui all’articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 79,1 milioni di euro per l’anno 2021. Alla ripartizione dell’incremento di cui al primo periodo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli effettivi incassi dell’anno 2019.Il comma 601 prevede a favore dei Comuni una compensazione finanziaria pari a 79,1 milioni di euro per l’anno 2021 per il ristoro delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni in questione. Il riparto è demandato a uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Mef, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 2 marzo 2021 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame) tenuto conto degli effettivi incassi dell’anno 2019. Il fondo di ristoro, istituito dall’articolo 177 del decreto-legge n.34 del 2020 (cd. decreto Rilancio) e successivamente integrato dai provvedimenti emergenziali citati nel commento al precedente comma 599, si rammenta, è partito da una originaria dotazione di 76,55 milioni di euro per l’anno 2020, quale ristoro ai Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall’abolizione della prima rata dell’IMU 2020. La dotazione è stata incrementata di 85,95 milioni di euro per il medesimo anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per effetto dell’articolo 78 del dl “Agosto”, che ha abolito la seconda rata IMU 2020 per alcune categorie di immobili, essenzialmente inerenti le attività del turismo e dello spettacolo, nonché, per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, l’abolizione dell’IMU dovuta per gli anni 2021 e 2022. Il menzionato decreto-legge Ristori ha incrementato ulteriormente detto Fondo: – l’articolo 9, comma 3 ha previsto un incremento di 112,7 milioni di euro per l’anno 2020; – l’articolo 9-bis ha ulteriormente integrato le relative risorse, di 31,4 milioni di euro per l’anno 2020.
602. All’articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «imprese turistico-ricettive» sono inserite le seguenti: «, le agenzie di viaggio e i tour operator» e le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».Il comma 602 estende il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, anche alle agenzie di viaggio, tour operator, fino al 30 aprile 2021.
603. All’articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «le imprese turistico-ricettive,» e dopo le parole: «per l’anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 100 milioni di euro per l’anno 2021».Il comma 603 rifinanzia di 100 milioni per l’anno 2021 il Fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide, gli accompagnatori turistici e le imprese di trasporto di persone, in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti. Contestualmente, il comma estende la platea dei beneficiari del Fondo, includendovi le imprese turistico-ricettive, genericamente intese.
604. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 79, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementata di 20 milioni di euro per l’anno 2021.Il comma 604 incrementa di 20 milioni di euro per l’anno 2021 l’autorizzazione di spesa prevista dal decreto-legge “Agosto” (articolo 79, comma 3, del decreto legge n. 104 del 2020), in ragione dell’attribuzione credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere negli anni 2020 e 2021.
Regime temporaneo degli aiuti di Stato (Comma 627) 
627. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 54, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: «7-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è superato. 7-ter. Se l’aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa l’agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 091I del 20 marzo 2020»; b) dopo l’articolo 60 è inserito il seguente: «Art. 60-bis. – (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) – 1. Le regioni, le province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, gli altri enti territoriali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final  “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 091I del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e al presente articolo. 2. Gli aiuti per contribuire ai costi fissi non coperti di cui al presente articolo sono concessi purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’aiuto è concesso entro il 30 giugno 2021 e copre costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021; b) l’aiuto è concesso nel quadro di un regime a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile di cui alla lettera a), un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Il periodo di riferimento è un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile ricada nell’anno 2020 o nell’anno 2021. 3. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione; per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione; per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile di cui al comma 2, lettera a), che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi  variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Ai fini del presente comma, le perdite risultanti dal conto economico durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti. Le svalutazioni sono escluse dal calcolo delle perdite ai sensi del presente comma. L’intensità di aiuto non può superare il 70 per cento dei costi fissi non coperti. Per le microimprese e le piccole imprese, ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, l’intensità di aiuto non può superare il 90 per cento dei costi fissi non coperti. 4. Gli aiuti riconosciuti ai sensi del presente articolo possono essere concessi provvisoriamente sulla base delle perdite previste, mentre l’importo definitivo dell’aiuto è determinato dopo che le perdite sono state realizzate, sulla base di conti certificati o, con un’adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione, sulla base di conti fiscali. La parte di aiuto che risulta erogata in eccedenza rispetto all’importo definitivo dell’aiuto stesso deve essere restituita. 5. In ogni caso, l’importo complessivo dell’aiuto non può superare i 3 milioni di euro per impresa. L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 3 milioni di euro per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 6. Gli aiuti concessi per contribuire ai costi fissi non coperti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili. 7. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata all’adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea»; c) agli articoli 61, commi 1, 1-bis, alinea, 2, 3, 4, 6 e 7, 63, comma 2, e 64, comma 2, le parole: «da 54 a 60», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «da 54 a 60-bis»; d) all’articolo 61, comma 2, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 091I del 20 marzo 2020».Il comma 627 aggiunge nuove previsioni al regime Quadro temporaneo per le misure degli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19, dettato dagli articoli 54-62 del dl n.34/2020 (cd. Dl “Rilancio”). L’intervento è finalizzato ad adeguare il regime quadro degli aiuti di Stato alla proroga al 30 giugno 2021 del Quadro temporaneo e all’inclusione del sostegno ai costi fissi non coperti dalle imprese nei regimi di aiuti ammessi fino a quella data, disposta da parte della Commissione UE con l’approvazione della Comunicazione C(2020) 7127 final (quarta modifica del Quadro). In particolare, si prevede che: Il comma 3 dell’articolo 60-bis reca la classificazione dei costi, ripartiti in: costi fissi, quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione; costi variabili, quelli sostenuti in funzione del livello di produzione; “costi fissi non coperti”, cioè i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti e misure di sostegno. La norma dispone altresì che le perdite risultanti dal conto economico durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti. Le svalutazioni sono escluse dal calcolo delle perdite. L’intensità di aiuto non deve superare il 70 per cento dei costi fissi non coperti. La soglia è elevata al 90% per le micro imprese e le piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del Regolamento generale di esenzione per categoria, Reg. UE 651/2014/UE – GBER). Il comma 4 del nuovo articolo 60 consente che gli aiuti possano essere concessi provvisoriamente sulla base delle perdite previste, mentre l’importo definitivo dell’aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, con un’adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione europea (ad esempio in relazione alle caratteristiche o alle dimensioni di determinati tipi di imprese) sulla base di conti fiscali. La parte di aiuti che risulta erogata in eccedenza rispetto all’importo definitivo dell’aiuto deve essere restituita. In base al comma 5, in ogni caso, l’importo complessivo dell’aiuto non deve essere superiore a 3 milioni di euro per impresa. L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti, a condizione che il valore nominale totale rimanga al di sotto del predetto importo per impresa. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Ai sensi del comma 6, gli aiuti per contribuire ai costi fissi non coperti non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili. Infine, ai sensi del comma 7, la concessione degli aiuti è subordinata all’adozione della decisione di compatibilità della Commissione europea. Si precisa in proposito che l’attività dell’Anci/Ifel sul tema degli adempimenti dei Comuni connessi agli aiuti di Stato è stata caratterizzata da ferme richieste al Governo, iniziate con la lettera del Presidente Decaro ai Ministri interessati e proseguite nei tavoli tecnici in seno alla Conferenza Stato città ed autonomie locali che possono essere così riassunte: circa la linea di condotta da seguire con riferimento alle molteplici agevolazioni adottate per fronteggiare gli effetti dell’emergenza epidemiologica e circa gli adempimenti che devono essere assicurati per la legittimità e l’efficacia delle misure;da norme di legge (artt. 177 e 181 del dl n.34 del 2020);della gran parte delle agevolazioni concesse dai Comuni, al massimo qualche migliaio di euro, a fronte dell’innalzamento della soglia di riferimento europea e, pertanto, anche nel caso di inclusione delle menzionate agevolazioni nel perimetro degli aiuti di Stato, nonché con riferimento agli altri tipi di interventi di sostegno deliberati dai Comuni nel quadro dell’emergenza in corso, l’esigenza di abbattere l’obbligo di inserimento nominativo dei beneficiari delle misure riconducibili alla nozione di aiuto di Stato di importo inferiore ad una soglia minima di rilevanza pari, ad esempio, a 5.000 euro;nel quadro normativo ordinariamente vigente, nelle more della ridefinizione degli adempimenti successivi richiesti agli enti;, anche attraverso un’apposita modifica normativa, le necessarie e specifiche semplificazioni ai fini dell’alimentazione e dell’utilizzo da parte dei Comuni del Registro nazionale degli aiuti di Stato, creando una sezione specifica e semplificata la cui determinazione potrà essere individuata entro il primo semestre del 2021, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali su proposta dei Ministeri interessati (MISE, DPE e MEF), con il supporto dell’Anci. Tali richieste non sono state finora accolte, ma vanno segnalate le norme recate dall’articolo 31-octies del dl “Ristori”, n.137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con particolare riferimento al comma  1 che esclude la responsabilità patrimoniale del soggetto concedente gli aiuti in questione, in relazione ad eventuali inadempimenti a obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e al comma 2 che prospetta ulteriori interventi di semplificazione procedurale.
Ristoro a favore delle città portuali (Commi 734-735) 
734. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo, con una dotazione 5 milioni di euro per l’anno 2021, da destinare, a titolo di ristoro, alle città portuali che hanno subìto perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia da COVID-19. 735. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i criteri le modalità di riparto del Fondo in ragione della riduzione del numero dei passeggeri.La norma istituisce, per il 2021, un fondo di 5 milioni di euro presso il MIT al fine di ristorare le Città portuali che hanno subito perdite economiche a causa del calo del turismo crocieristico in seguito alla pandemia da covid-19. Entro il 2 marzo 2021 con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sono individuati i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo, tenendo conto della riduzione dei passeggeri.
Risorse per l’approvvigionamento idrico e l’attrazione degli investimenti nelle isole minori (Commi 753-754) 
753. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per l’approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Il riparto delle risorse di cui al primo periodo in favore dei predetti comuni è effettuato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2021, in proporzione alle spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto e l’approvvigionamento dell’acqua, come certificate dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2021.IL comma 753 istituisce un fondo, con una dotazione di 4,5 mln per ciascuno degli anni 2021-2023, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per l’approvvigionamento idrico nei comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti nelle isole minori. Al riparto delle risorse si provvede con decreto ministeriale (Interno, di concerto con il Mef, previa intesa in Conferenza Stato-Città), da adottare entro il 28 febbraio 2021, in proporzione alle spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto e l’approvvigionamento dell’acqua, come certificate dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2021.
754. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e la conseguente assegnazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il fondo di cui al presente comma è destinato al finanziamento di iniziative di promozione e di attrazione degli investimenti nelle isole minori.Il comma 754 prevede l’istituzione di un fondo per il finanziamento di iniziative di promozione e di attrazione degli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 1,5 mln per ciascuno degli anni 2021-2023.
Disposizioni in materia di riutilizzo di imballaggi nelle ZEA (Commi  760- 766) 
760. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati nelle zone economiche ambientali di cui all’articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è promosso il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili di cui, rispettivamente, alle lettere b) ed e) del comma 1 dell’articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 761. Agli utilizzatori di cui alla lettera s) del comma 1 dell’articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aventi la sede operativa all’interno di una zona economica ambientale e che introducono per la vendita il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi di cui al comma 760 del presente articolo è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di 10.000 euro ciascuno, corrisposto secondo l’ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fino a esaurimento delle predette risorse. 762. Al fine di promuovere il sistema del vuoto a rendere di cui al comma 760, gli utilizzatori di cui al comma 761 riconoscono agli acquirenti, negli anni 2021 e 2022, un abbuono, all’atto della resa dell’imballaggio, pari al 25 per cento del prezzo dell’imballaggio stesso, contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale. 763. Agli utilizzatori che hanno concesso l’abbuono è riconosciuto un credito d’imposta di importo pari al doppio dell’importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti. 764. Il credito d’imposta di cui al comma 763 è riconosciuto fino a un importo massimo di 10.000 euro annui per ciascun utilizzatore, nel limite massimo complessivo di 5. milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 765. Le disposizioni dei commi da 760 a 764 sono riconosciute nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, al regolamento (Ue) n. 1408/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento (Ue) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura. 766. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l’attuazione dei commi da 760 a 765.La norma intende favorire la riduzione della produzione di rifiuti da imballaggio nelle zone economiche ambientali, istituite ai sensi del d.l. n. 111/2019 (cd. Decreto clima), le zone economiche ambientali corrispondono ai parchi nazionali e prevedono agevolazioni e vantaggi fiscali per i comuni ricadenti nelle aree del parco e per chi volesse aprire al loro interno attività imprenditoriali, chiaramente ecosostenibili. In questo caso la norma intende promuovere il sistema del vuoto a rendere con il riconoscimento di un contributo economico fino a euro 10.000, riconosciuto agli utilizzatori di imballaggiaventi la sede operativa all’interno di una zona economica ambientale e che introducono per la vendita il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili- Il meccanismo prevede che gli utilizzatori riconoscano agli acquirenti, negli anni 2021 e 2022, un abbuono, all’atto della resa dell’imballaggio, pari al 25 per cento del prezzo dell’imballaggio stesso e agli utilizzatori che hanno concesso l’abbuono è riconosciuto un credito d’imposta di importo pari al doppio dell’importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti, fino ad un massimo di 10.000 euro.  
Incentivi per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle zone economiche ambientali (Commi 767-771) 
767. Nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito, in via sperimentale, il «Fondo per la promozione della tariffazione puntuale» con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di incentivare l’adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all’interno di una zona economica ambientale di cui all’articolo 4-ter del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.La norma prevede l’istituzione, in via sperimentale, presso il Ministero dell’Ambiente di un Fondo per la promozione della tariffazione puntuale dei rifiuti, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.   Tale Fondo è attualmente destinato all’incentivazione all’adozione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei Comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all’interno di una zona economica ambientale.
768. Agli enti di governo d’ambito composti dai comuni di cui al comma 767 o, laddove non costituiti, ai comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all’interno di una zona economica ambientale che adottano uno dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da utenze domestiche al servizio pubblico, ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2017, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 767 del presente articolo, è erogato un contributo per la copertura fino al 50 per cento dei costi sostenuti per l’acquisto delle infrastrutture tecniche e informatiche necessarie per l’adozione di uno dei sistemi di misurazione puntuale.Il Fondo è ripartito attraverso una compartecipazione fino al 50% del costo sostenuto per l’acquisto delle infrastrutture tecniche e informatiche necessarie per l’adozione di uno dei sistemi di misurazione puntuale. I contributi sono assegnati agli enti di governo d’ambito composti dai comuni ricadenti nella zona economica ambientale o, laddove non costituiti, ai Comuni.
769. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l’attuazione dei commi 767 e 768, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.I criteri e le modalità di ripartizione del Fondo sono stabili con DM del MATTM, sentito il MEF, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.
770. Al fine di promuovere la diffusione di compostiere di Comunità nelle zone economiche ambientali di cui all’articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato ” Contributi per la promozione di compostiere di Comunità nelle zone economiche ambientali ” con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. 771. Il fondo di cui al comma 770 è assegnato, mediante bandi pubblici, ai Comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all’interno di una zona economica ambientale, per contribuire all’acquisto di compostiere di Comunità da realizzare secondo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266. Il contributo riconosciuto ai Comuni ai sensi del presente comma è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.Il comma 770 istituisce un ulteriore fondo presso il ministero dell’ambiente, sempre con dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2021 e 2022 per promuovere la diffusione di compostiere di comunità. Il fondo è assegnato, mediante bandi pubblici, ai Comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all’interno di una zona economica ambientale, per contribuire all’acquisto di compostiere di Comunità secondo quanto disposto dal regolamento definito con decreto del Ministro dell’ambiente ed è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.
Risorse in favore degli enti in difficoltà finanziarie imputabili alle condizioni socioeconomiche dei territori (Commi 775-777) 
775. Il fondo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l’anno 2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all’articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, nonché tra i comuni che alla medesima data risultano avere il piano di riequilibrio in attesa della deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti sull’approvazione o sul diniego del piano stesso.Il comma 775 incrementa di 100 milioni per il 2021 e di 50 milioni per il 2022 il fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale di cui all’articolo 53, comma 1, del Dl 104/2020, che ha istituito il predetto fondo al fine di favorire il risanamento finanziario dei comuni che presentano un deficit strutturale derivante non da patologie organizzative ma dalle caratteristiche socio economiche della collettività e del territorio, anche in attuazione della sentenza C. Cost n.115/2020. Il Fondo ha, a legislazione vigente, una dotazione annuale pari a 100 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni per il 2021 e il 2022. Le risorse sono da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, nonché tra i comuni che alla medesima data risultano avere il piano di riequilibrio in attesa della deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti sull’approvazione o sul diniego del piano stesso.
776. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 775 per gli esercizi 2021 e 2022, tra i comuni di cui al medesimo comma 775 con l’ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall’ISTAT con riferimento all’ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale e con la relativa capacità fiscale pro capite, adottata ai sensi dell’articolo 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, inferiore a 495; i criteri tengono conto dell’importo pro capite della quota da ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti.I criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al precedente comma 775 sono stabiliti con decreto ministeriale (Interno di concerto con il Mef), da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse sono da destinare ai comuni interessati che presentino criticità strutturali sulla base dei seguenti indicatori: La norma risolve alcuni dei problemi riscontrati in sede di prima applicazione, che aveva visto esclusi dal riparto diversi Comuni in assenza dell’avvenuto esame del piano di riequilibrio da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti. Rimangono invece tuttora esclusi i Comuni della Sardegna e della Sicilia, in quanto non risulta applicabile il criterio della capacità fiscale, non calcolata in quei territori. La ripartizione delle risorse viene fatta con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le modalità di assegnazione tengono conto dell’importo pro capite della quota da ripianare, calcolato sulla popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti.
777. Sono esclusi dall’applicazione dei commi 775 e 776 del presente articolo gli enti beneficiari delle risorse di cui all’articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, come determinate dal decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il riparto del fondo di cui allo stesso articolo 53.Sono esclusi dall’applicazione dei commi 775 e 776, come disposto dal comma 777, gli enti che hanno già beneficiato delle risorse del fondo, sulla base di quanto stabilito dal DM 11 novembre 2020, del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernete il riparto del fondo di cui all’articolo 53 del decreto “Agosto”.
Fondo di investimento per la costruzione di rifugi per cani randagi (Commi 778-780) 
778. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e  2022, in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario ai sensi degli articoli 242, 243- bis e 244 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative alla data di entrata in vigore della presente legge. 779. Il fondo di cui al comma 778 è finalizzato al finanziamento di interventi per la messa a norma dei rifugi di cui al medesimo comma 778 o alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia. I commi 778 –780 riguardano la costituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato ad interventi per la messa a norma di rifugi pubblici per cani randagi ovvero per la progettazione e costruzione di nuovi rifugi pubblici per i medesimi animali. Lo stanziamento è disposto esclusivamente in favore degli enti locali strutturalmente deficitari o in stato di predissesto o di dissesto finanziario, che siano proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative vigenti.
780. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 778, da effettuare previa istanza degli enti interessati.Si demanda la disciplina inerente alle modalità di assegnazione delle risorse ad un decreto del Ministro dell’interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Si prevede che in ogni caso l’assegnazione sia effettuata solo su istanza degli enti interessati.
Riforma delle risorse in favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario (Commi 783-785) 
783. A decorrere dall’anno 2022, i contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario confluiscono in due specifici fondi da ripartire, sulla base dell’istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali. Il riparto è operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento.Il comma 783, a partire dall’anno 2022, introduce una nuova modalità di finanziamento per Province e Città Metropolitane delle RSO disponendo che contributi e fondi di parte corrente vengano fatti confluire in due fondi distinti da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscali, sulla base dell’istruttoria della CTFS. Il riparto è operato con DPCM annuale da emanare entro il 30 settembre precedente, su proposta del Ministro dell’Economia, sentito il Ministro dell’Interno, previo accordo n Conferenza Stato-città. Si ricorda che, a disciplina vigente, le risorse per CM e Province delle RSO sono iscritte nel Fondo Sperimentale di equilibrio provinciale (fondo unico), per molti enti negativo per effetto dei tagli intervenuti nello scorso decennio.
784. A decorrere dall’anno 2022, il contributo spettante a ciascuna provincia e città metropolitana a valere sui fondi di cui al comma 783 del presente articolo è versato dal Ministero dell’interno all’entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all’articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario accerta in entrata la somma relativa al contributo attribuito e impegna in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al lordo dell’importo del contributo stesso, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all’emissione di mandati versati in quietanza di entrata.Il comma 784 stabilisce che il contributo spettante a province e città metropolitane è versato dal Ministero dell’Interno all’entrata del bilancio dello Stato a parziale concorso alla finanza pubblica ai sensi del comma 418 L 190/14 che impone agli enti suddetti, a titolo di contributo alla finanza pubblica, risparmi di spesa corrente per 3 mld dal 2017, da versare in apposito capitolo del bilancio statale. Quindi, contabilmente, ciascun ente accerta in entrata la somma relativa al contributo ricevuto e impegna in spesa il concorso alla finanza pubblica, al lordo dell’importo del contributo stesso provvedendo – per la quota del contributo – all’emissione di mandati in quietanza di entrata.
785. Nel caso in cui il contributo di cui al comma 784 del presente articolo ecceda il concorso alla finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell’interno provvede al trasferimento della parte eccedente all’ente interessato.Nel caso in cui il contributo di cui al comma 784 ecceda il concorso alla finanza pubblica, il Ministero dell’Interno provvede al trasferimento della parte eccedente al fine di compensare il contributo alla finanza pubblica di cui al detto comma 418.
Norme contabili per gli enti territoriali (Commi 786 e 789) 
786. All’articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche all’esercizio 2021, con riferimento al rendiconto 2020»; b) al comma 2, ultimo periodo, le parole: «all’esercizio finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «agli esercizi finanziari 2020 e 2021»; c) al comma 2-bis, le parole: «Per l’esercizio finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021».Il comma 786 proroga all’esercizio finanziario 2021 una serie di norme straordinarie rivelatesi nel 2020 assai utili per la gestione finanziaria dell’ente in una situazione di grave e perdurante emergenza. Nel dettaglio: La facoltà di agire in modo analogo nell’adozione di variazioni di bilancio nel corso dell’esercizio provvisorio (concessa nel 2020 dal co.4, art. 112 del dl 34) non risulta dunque prorogata per gli enti locali. Su questa e su altre norme di favore adottate per il 2020 in materia di utilizzo dell’avanzo libero per il finanziamento delle spese correnti connesse con l’emergenza (art. 109, co. 2 del dl 18/2020) e di estensione della flessibilità anche all’avanzo destinato, nonché di maggiore flessibilità nell’utilizzo delle quote di avanzo per gli enti in disavanzo complessivo, Anci e IFEL sono impegnate a promuovere ulteriori interventi normativi nell’iter di approvazione di provvedimenti in discussione.
789. Al comma 17 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Inoltre, non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell’economia e delle finanze, gli importi pagati dalle regioni e dagli enti locali sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato».Il comma 789 reca una importante modifica in materia di indebitamento degli enti locali, restringendo il perimetro degli atti che, ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione, possono dare luogo ad indebitamento. Nello specifico, la norma chiarisce che non costituiscono indebitamento le operazioni di revisione, ristrutturazione e rinegoziazione del debito che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. Tra i primi esiti che ne derivano, preme segnalare il regime di favore che la norma reca agli enti che hanno dichiarato lo stato di dissesto, nei confronti dei quali non sono pertanto più applicabili indistintamente i limiti all’indebitamento di cui all’articolo 249 del Tuel, che vietano di contrarre nuovi mutui fino all’emanazione del decreto di approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato.
Incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e per il potenziamento degli asili nido (Commi 791-794) 
791. Al fine di incrementare le risorse da destinare allo sviluppo e all’ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e il livello di servizio in relazione all’aumento del numero di posti disponibili negli asilo nido comunali, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è incrementata di 215.923.000 euro per l’anno 2021, di 254.923.000 euro per l’anno 2022, di 299.923.000 euro per l’anno 2023, di 345.923.000 euro per l’anno 2024, di 390.923.000 euro per l’anno 2025, di 442.923.000 euro per l’anno 2026, di 501.923.000 euro per l’anno 2027, di 559.923.000 euro per l’anno 2028, di 618.923.000 euro per l’anno 2029 e di 650.923.000 euro annui a decorrere dall’anno 2030, con riferimento allo sviluppo dei servizi sociali, e di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023, di 200 milioni di euro per l’anno 2024, di 250 milioni di euro per l’anno 2025 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, per il potenziamento degli asili nido.Con i commi da 791 a 794 viene, in primo luogo, incrementata la dotazione del fondo di solidarietà comunale con specifica finalità di impiego per: Tale incremento di risorse conferma, incrementandone ulteriormente la dotazione complessiva, l’innesto di natura “verticale” nell’ambito del sistema di perequazione da tempo richiesto dall’ANCI e già parzialmente disposto per effetto della progressiva riassegnazione al Fondo delle risorse derivanti dalla cessazione della operatività del taglio del dl 66/2014, che per il 2021 ammonta a 200 mln. di euro (rispetto ai 100 mln. del 2020) e a regime raggiungerà i 560 mln. di euro annui.
792. Al comma 449 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-quater) sono aggiunte le seguenti: “d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro per l’anno 2021, a 254.923.000 euro per l’anno 2022, a 299.923.000 euro per l’anno 2023, a 345.923.000 euro per l’anno 2024, a 390.923.000 euro per l’anno 2025, a 442.923.000 euro per l’anno 2026, a 501.923.000 euro per l’anno 2027, a 559.923.000 euro per l’anno 2028, a 618.923.000 euro per l’anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall’anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione “Servizi sociali” e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell’anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un’istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al terzo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui al medesimo terzo periodo, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna quanto a 100 milioni di euro per l’anno 2022, a 150 milioni di euro per l’anno 2023, a 200 milioni di euro per l’anno 2024, a 250 milioni di euro per l’anno 2025 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, in percentuale e nel limite dei livelli essenziali di prestazione (LEP), l’ammontare dei posti  disponili negli asili nido, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione di età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore ai LEP. Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli stessi, il livello di riferimento del rapporto è dato dalla media relativa alla fascia demografica del comune individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard contestualmente all’approvazione dei fabbisogni standard per la funzione “Asili nido”. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione “Asili nido” approvati dalla stessa Commissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard da adottare entro il 31 marzo 2022, sono altresì disciplinate le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse assegnate. Le somme che a seguito del monitoraggio di cui al precedente periodo non risultano destinate al potenziamento dei posti di asilo nido sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a decorrere dall’anno 2021, alla compensazione del mancato recupero a carico del comune di Sappada, distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia Giulia, nell’ambito della provincia di Udine, ai sensi della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018».Il comma 792 reca termini e modalità di riparto delle risorse aggiuntive, con modifica della norma di ordinaria regolazione del FSC (commi 448 e ss. della legge n. 232 del 2016). Ai contributi aggiuntivi destinati allo sviluppo dei servizi sociali viene dedicata la nuova lettera d-quinquies del co. 449 della legge 232/2016. I contributi sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato sulla base di una metodologia innovata per la funzione “Servizi sociali” ed approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard; entro il 30 giugno 2021. Successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno di riferimento (il 30 giugno, per il 2021), sono approvati con DPCM, sulla base di un’istruttoria condotta dalla CTFS, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse. Le risorse non destinate ad assicurare gli obiettivi di servizio come sopra definiti saranno riacquisite al bilancio dello Stato.       Con l’inserimento della lettera d-sexies nel citato comma 449, viene inoltre stabilito, in modo analogo al precedente, il dispositivo di riparto delle risorse aggiuntive che a decorrere dal 2022 saranno destinate al potenziamento degli asili nido, con esplicito riferimento all’incremento dei posti disponibili. In questo campo la norma fa esplicito riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) che come è noto non sono ancora stati definiti. In assenza di questi, la norma richiama indicatori quali il rapporto tra la media relativa alla fascia demografica del comune individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard contestualmente all’approvazione dei fabbisogni standard per la funzione “Asili nido”. Entro il 31 marzo 2022 sono approvate con DPCM, su proposta della CTFS, le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse che, ove non effettivamente utilizzate per il potenziamento dei posti degli asili nido, saranno riacquisite al bilancio dello Stato. Va segnalato che nel caso degli asili nido, l’incremento di risorse coinvolge espressamente anche i Comuni della Sicilia e della Sardegna, per i quali non sono ancora determinati i fabbisogni standard comunali, elemento che renderà necessari ulteriori approfondimenti operativi in materia di riparto delle risorse e di monitoraggio degli interventi. Il comma 792, infine, introduce l’ulteriore lettera d-septies nel mosaico delle quote che compongono il FSC comunale recato dal co. 449 della legge 232/2016. La quota di 1,077 mln. di euro, assicurata dallo Stato, compensa gli effetti finanziari della fuoriuscita del Comune di Sappada dalla giurisdizione della Regione Veneto e del suo accorpamento alla Regione Friuli Venezia Giulia, i cui enti locali sono regolati autonomamente senza l’intervento del FSC. Tale distacco ha determinato uno sbilancio a sfavore del fondo (e quindi della generalità dei Comuni delle RSO) di poco superiore al milione di euro, che negli scorsi anni (2018-20) è stato sostenuto con l’utilizzo di parte dell’accantonamento annuale sul FSC ed ora è finanziato stabilmente da risorse statali.      
793. I commi 848 e 850 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati. 794. In considerazione delle disposizioni recate dai commi da 791 a 793 del presente articolo, al comma 448 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232 le parole: «e in euro 6.213.684.364,87 a decorrere dall’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, in euro 6.213.684.365 per l’anno 2020, in euro 6.616.513.365 per l’anno 2021, in euro 6.855.513.365 per l’anno 2022, in euro 6.980.513.365 per l’anno 2023, in euro 7.306.513.365 per l’anno 2024, in euro 7.401.513.365 per l’anno 2025, in euro 7.503.513.365 per l’anno 2026, in euro 7.562.513.365 per l’anno 2027, in euro 7.620.513.365 per l’anno 2028, in euro 7.679.513.365 per l’anno 2029 e in euro 7.711.513.365 annui a decorrere dall’anno 2030».I commi 793 e 794 rideterminano la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale, integrando nei totali di cui al comma 794 tutte le risorse, ordinarie ed aggiuntive recate dalla più recente normativa. In particolare, si deve segnalare che l’abolizione delle disposizioni finanziarie che con la legge di bilancio per il 2020 (l. 160/2019, commi 848 e 850) variavano il FSC non comporta alcuna riduzione, né compensazione. Infatti, all’abolizione del comma 848 riguardante il progressivo incremento del FSC (tra + 100 e + 560 mln. di euro) a reintegro del taglio ex dl 66/2014 e del co. 450, riguardante l’abolizione del ristoro di 14,2 mln. per il venir meno dell’agevolazione sulla Tasi-inquilini corrispondono variazioni corrispondenti della dotazione totale del fondo. Nel complesso, infatti, tra il 2020 e il 2030 il FSC aumenta di circa 1,5 mld. di euro pari alla somma delle variazioni sopra indicate, oltre ad aggiustamenti contabili di minima entità.
Contributo a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione siciliana (Comma 808) 
808. Il contributo di 80 milioni di euro riconosciuto a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione siciliana ai sensi dell’articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n.160, è aumentato a 90 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. L’incremento del contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione alle risorse assegnate a ciascun ente sulla base della tabella riportata nel citato comma 875 dell’articolo 1 della legge n.160 del 2019. Il contributo, unitamente a quello originario, è versato dall’anno 2021 dal Ministero dell’interno all’entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all’articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n.190. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario accerta in entrata la somma relativa al contributo attribuito e impegna in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n.190 del 2014, al lordo dell’importo del contributo stesso, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all’emissione di mandati versati in quietanza di entrata.Il comma 875 della legge di bilancio per il 2020 ha riconosciuto riconosce un contributo di 80 milioni a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione Sicilia. Il comma 808 in commento aumenta il predetto contributo di ulteriori 10 mln. di euro annui (90 mln. in totale), a decorrere dall’anno 2021. L’incremento del contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione alle risorse già assegnate ai sensi del citato co. 875, della legge 160/2019. Il contributo, unitamente a quello originario, è versato dall’anno 2021 dal Ministero dell’interno all’entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all’articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014. Ciascun ente beneficiario accerta in entrata la somma relativa al contributo attribuito e impegna in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n.190 del 2014, al lordo dell’importo del contributo stesso, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all’emissione di mandati versati in quietanza di entrata.
Incremento delle risorse per investimenti degli enti territoriali (Commi 809-814) 
809. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) il primo periodo del comma 134 è sostituito dai seguenti: «Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nonché per investimenti di cui all’articolo 3, comma 18, lettera c), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per l’anno 2021, di 435 milioni di euro per l’anno 2022, di 424,5 milioni di euro per l’anno 2023, di 524,5 milioni di euro per l’anno 2024, di 124,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 259,5 milioni di euro per l’anno 2026, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per l’anno 2033 e di 200 milioni di euro per l’anno 2034. Gli importi di cui al periodo precedente tengono conto della riduzione apportata ai sensi dell’articolo 39, comma 14-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» e, al secondo periodo, le parole: «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo»;   b) la tabella 1 è sostituita dalla tabella 1 di cui all’allegato H annesso alla presente legge;   c) al comma 135, dopo la lettera c-quinquies) è aggiunta la seguente: «c-sexies) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale»;   d) dopo il comma 135 è inserito il seguente: «135-bis. Le regioni, nell’atto di assegnazione del contributo di cui al comma 134 del presente articolo ai comuni del proprio territorio, individuano gli interventi oggetto di finanziamento attraverso il codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevedendo che i comuni beneficiari, entro il 30 novembre dell’anno precedente al periodo di riferimento, classifichino i medesimi interventi nel sistema di cui al comma 138 del presente articolo sotto la voce “Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019”»;       e) dopo il comma 136 è inserito il seguente: «136-bis. Nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso; le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere. I comuni beneficiari del contributo di cui al periodo precedente sono tenuti ad affidare i lavori entro il 15 dicembre di ciascun anno e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui al comma 138. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato»;     f) al comma 137, dopo le parole: «opere pubbliche» sono inserite le seguenti: «o forniture»;   g) il comma 138 è sostituito dal seguente: «138. Il monitoraggio delle opere pubbliche o forniture di cui ai commi da 134 a 137 del presente articolo è effettuato dai comuni beneficiari, ovvero dalle regioni nel caso di investimenti diretti, attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».Con il comma 809, lett. a) viene rifinanziato e rimodulato il piano di finanziamento degli investimenti delle Regioni a statuto ordinario e dei Comuni già introdotto dalla legge di bilancio 2019. Il rifinanziamento determina un incremento complessivo per il quadriennio 2021-2024 pari a 1 miliardo di euro, di cui almeno 700 milioni a favore dei Comuni. Il dispositivo prevede che le Regioni, assegnatarie dirette delle risorse, ne riservino, per ciascun anno, almeno il 70% ai Comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell’anno precedente al periodo di riferimento per la realizzazione di interventi di:     Le Regioni, nell’atto di assegnazione del contributo ai comuni del proprio territorio, provvedono all’individuazione degli interventi oggetto di finanziamento attraverso il CUP. I comuni beneficiari dei contributi, entro il 30 novembre dell’anno precedente al periodo di riferimento, provvedono alla classificazione, nel sistema di monitoraggio previsto dal comma 138 (che viene riscritto dalla successiva lettera g), sotto la voce “Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019” (lett. d).       I Comuni sono tenuti ad affidare i lavori o le forniture entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. Il mancato rispetto di tale termine nonché l’eventuale parziale utilizzo comportano la revoca, totale o parziale, del contributo e la contestuale assegnazione ai comuni per la realizzazione di piccole opere. I Comuni sono comunque tenuti ad affidare i lavori entro il 15 dicembre dell’anno di riferimento e al rispetto dei medesimi obblighi di monitoraggio. Nel caso di mancato rispetto del termine i contributi sono riacquisiti al bilancio dello Stato (lett. e).             Le Regioni eseguono il monitoraggio anche con riferimento alle “forniture” (lett. f).     Il monitoraggio (lettera g), sia per i Comuni che per le Regioni nel caso di investimenti diretti, segue le regole del sistema BDAP-MOP, anche con riferimento alle forniture.
810. All’articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «manutenzione straordinaria e incremento dell’efficienza energetica» sono sostituite dalle seguenti: «manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell’efficienza energetica e di cablaggio interno».Il comma 810 estende alla messa in sicurezza, alla nuova costruzione e al cablaggio gli interventi sulle scuole delle Province e delle Città metropolitane, finanziati dall’art. 1, co. 63, della Legge di bilancio 2020.  
811. Il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l’edilizia scolastica di cui all’articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.   812. Per le finalità di cui al comma 811 e per garantire una maggiore celerità nell’attuazione degli interventi di edilizia scolastica, al comma 1 dell’articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) all’alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;   b) alla lettera a), dopo la parola: «articoli» sono inserite le seguenti: «21, 27,».   813. Al comma 3 dell’articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «ai sensi dell’articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,» sono soppresse.Incrementano di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, il fondo per le emergenze in edilizia scolastica e, per garantire una maggiore celerità nell’attuazione degli interventi di edilizia scolastica, prorogano fino al 31 dicembre 2021 i poteri speciali dei Sindaci e dei Presidenti delle province e delle città metropolitane già previsti dal “decreto sblocca cantieri” (articolo 4, commi 2 e 3, del DL 32/19).  
814. All’articolo 1, comma 871, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «studio universitario» sono inserite le seguenti: «, per l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale». 
Fondo per la perequazione infrastrutturale (Comma 815) 
815. All’articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il comma 1 è sostituito dai seguenti:   «1. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, entro e non oltre il 30 giugno 2021, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale: a) è effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché la rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione del gas. La ricognizione si avvale dei dati e delle informazioni forniti dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; b) sono definiti gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture.   1-bis. La ricognizione di cui al comma 1, lettera a), è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: a) estensione delle superfici territoriali; b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno; c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo; d) densità della popolazione e densità delle unità produttive; e) particolari requisiti delle zone di montagna; f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio; g) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall’insularità, anche con riguardo all’entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione.   1-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dallo stesso delegato, anche per il tramite della Struttura di missione Investitalia e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, coordina le attività propedeutiche all’emanazione dei decreti di cui al comma 1 e, in collaborazione con i Ministeri competenti, definisce gli schemi-tipo per la ricognizione di cui al comma 1, lettera a), e gli standard di riferimento di cui al comma 1, lettera b).   1-quater. Entro sei mesi dalla ricognizione di cui al comma 1, lettera a), con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale, nonché stabiliti i criteri di priorità per l’assegnazione dei finanziamenti. Per il finanziamento delle infrastrutture necessarie di cui al periodo precedente, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito il “Fondo perequativo infrastrutturale” con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l’anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Al predetto Fondo non si applica l’articolo 7-bis del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.   1-quinquies. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1-quater si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che individua gli interventi da realizzare, l’importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori e il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione.   1-sexies. Il monitoraggio della realizzazione degli interventi finanziati di cui al comma 1-quater è effettuato attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando gli interventi sotto la voce “Interventi per il recupero del deficit infrastrutturale legge di bilancio 2021”».Il comma 815 novella l’art. 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione all’art. 119, della Costituzione sul federalismo fiscale In particolare viene rinviato ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di effettuare una ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti  da adottarsi entro e non oltre il 30 giugno 2021, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il Ministro degli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale. Non è previsto il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nel processo di adozione dei DPCM. La finalità degli interventi perequativi è il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali. Sono confermati gli ambiti oggetto della ricognizione, già previsti dalla norma in vigore: strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione del gas. Ai medesimi DPCM è demandata altresì la definizione degli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture. Con il comma 1 bis si introducono i parametri su cui la ricognizione va condotta tenendo in particolare conto: a) dell’estensione delle superfici territoriali; b) della valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno; c) del deficit infrastrutturale e del deficit di sviluppo; d) della densità della popolazione e della densità delle unità produttive; e) di particolari requisiti delle zone di montagna; f) delle carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio; g) della specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall’insularità. Il comma 1 ter attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri o a Ministro delegato, anche per il tramite della Struttura di missione Investitalia e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il coordinamento delle attività propedeutiche all’emanazione dei richiamati DPCM, definendo anche gli schemi tipo per la ricognizione e gli standard di riferimento.   Con il comma 1 quater si demanda ad ulteriori DPCM l’individuazione sia delle infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale, sia dei criteri di priorità per l’assegnazione dei finanziamenti. Tali decreti saranno adottati entro sei mesi dalla richiamata ricognizione della dotazione infrastrutturale, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata. Tale disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il “Fondo perequativo infrastrutturale” per il finanziamento delle infrastrutture necessarie ad assorbire il divario infrastrutturale. La relativa dotazione complessiva, pari a 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, è così ripartita: 100 milioni per l’anno 2022, 300 milioni per ciascuno degli anni 2023-2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028-2033.  
Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali (Commi 822-831) 
822. Il fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, come rifinanziato dall’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, è ulteriormente incrementato di 500 milioni di euro per l’anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. L’incremento del fondo di cui al primo periodo è ripartito, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo di cui all’articolo106, comma 2, del decreto-legge 19 maggio2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, e, per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del citato tavolo di cui al citato articolo 106, comma 2, del decreto-legge n.34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.77 del 2020, e delle risultanze della certificazione per l’anno 2020 di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge n.104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.126 del 2020.Il comma 822 incrementa di 500 milioni la dotazione del fondo istituito dal D.L. n. 34 del 2020 per assicurare agli enti locali le risorse necessarie all’espletamento delle funzioni attribuite, di cui 450 milioni a favore dei comuni e 50 milioni a sostegno di città metropolitane e province. Entro il 28 febbraio p.v. e previa intesa in sede di CSC, con decreto del Ministro dell’interno, è ripartito un primo acconto (200 milioni per il comparto comunale, 50 milioni per province e città metropolitane), tenendo conto delle proposte del Tavolo di monitoraggio ex art. 106 del DL 34/2020. Un secondo acconto (250 milioni per i comuni e 30 milioni per città metropolitane e province) sarà ripartito, entro il 30 giugno p.v., tenendo in questo caso conto anche delle risultanze prodotte dalla certificazione per l’anno 2020 di cui all’art. 39 del DL 104/2020.  
823. Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all’articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID 19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell’articolo 109, comma 1-ter, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.Il comma 823 estende alla perdita di gettito 2021 il perimetro di utilizzo delle risorse in questione, sia con riferimento alla quota aggiuntiva ora stanziata (comma 822) sia per quanto concerne l’avanzo “obbligatoriamente” vincolato correlato alla quota 2020 del fondo non utilizzata. Sono comunque fatte integralmente salve le finalità di utilizzo delle risorse in questione già disciplinate per l’anno 2020, ossia non solo il ristoro delle minori entrate proprie ma anche il finanziamento delle maggiori spese connesse all’emergenza sanitaria. Si vedano a tal proposito il successivo comma 827 e le FAQ sulla Certificazione Covid-19 del 21 gennaio 2021, pubblicate dal Mef-RGS, in particolare la n. 35, consultabili al seguente indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/ (Area “Pareggio di bilancio”; Ambito “Certificazione Covid 19”) È importante precisare che l’utilizzo dell’avanzo vincolato in questione è pienamente consentito, in deroga ai commi 897 e 898 della legge di bilancio 2019, anche agli enti che registrano una condizione di disavanzo complessivo. Il comma in commento si rivela particolarmente opportuno in ragione del fatto che, alla luce del protrarsi della crisi sanitaria, conferisce di fatto una valenza biennale alla gestione delle risorse straordinarie trasferite agli enti locali negli anni 2020 e 2021 per fronteggiare l’emergenza in corso.
827. Gli enti locali destinatari delle risorse di cui al comma 822 sono tenuti a inviare, utilizzando l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, al Ministero dell’economia e delle finanze–Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2021. La certificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del codice di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome.Il comma 827 disciplina la procedura per la verifica delle risorse ricevute e utilizzate nel 2021 sempre in ragione dell’emergenza epidemiologica, da effettuarsi anche in questo caso valutando l’andamento sia delle minori entrate sia delle maggiori/minori spese, secondo la stessa formulazione di cui all’art. 106 del dl 34/2020. A tal fine, anche per l’esercizio finanziario 2021 gli enti locali saranno tenuti alla trasmissione di una certificazione (entro il 31 maggio 2022), attraverso un apposito schema di rendicontazione che sarà adottato con decreto MEF entro il 30 ottobre 2021. Svolgendo una funzione di certificazione complessiva, vale a dire riferita al biennio 2020-2021, a differenza dello schema precedente questo nuovo modello, pur conformandosi prevedibilmente a quello pubblicato con il DM 3 novembre 2020 e successive modificazioni, dovrà contenere elementi informativi in grado di operare un’esaustiva ricognizione circa l’acquisizione e l’utilizzo, negli anni 2020 e 2021, delle risorse stanziate per il fondo in questione, in particolare per quanto concerne l’impiego della quota 2020 non utilizzata ma resa disponibile per l’anno 2021 sotto forma di avanzo vincolato.
828. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al comma 827 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2022, ma entro il 30 giugno 2022, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’80 per cento dell’importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 822, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2023. Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 827 è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2022, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2023. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è applicata in misura pari al 100 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2023, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al comma 827 entro la data del 31 luglio 2022. A seguito dell’invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n.228.Il comma 828 disciplina il regime sanzionatorio posto a carico degli enti locali in caso di ritardata o mancata trasmissione della certificazione per l’anno 2021 entro il termine prestabilito. La sanzione è fissata: in caso di ritardo fino a 30 giorni, per le trasmissioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2022, in caso di ritardo ulteriore. La restituzione delle risorse è prevista in tre annualità, a partire dal 2023.
829. Entro il 30 giugno 2022 è verificata la perdita di gettito e l’andamento delle spese nell’anno 2021 dei comuni, delle province e delle città metropolitane tenendo conto delle certificazioni di cui al comma 827.Il co. 829 fissa al 30 giugno 2022 il termine entro cui effettuare la verifica delle risorse ricevute e utilizzate nel 2021 in ragione dell’emergenza, valutando anche in questo caso sia le minori entrate sia le maggiori/minori spese.
830. All’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) al comma 2, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2021»;   b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al comma 2 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2021, ma entro il 30 giugno 2021 sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’80 per cento dell’importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2022. Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 2 è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2022. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è applicata in misura pari al 100 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2022, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al comma 2 entro la data del 31 luglio 2021. A seguito dell’invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».Originariamente previsto per il 30 aprile 2021, con la lettera a) il co. 830 pospone al 31 maggio p.v. il termine entro cui gli enti locali sono tenuti ad inviare, utilizzando l’apposita piattaforma del MEF-RGS, la certificazione di cui all’art. 39 del DL 104/2020 sulle risorse Covid attribuite per l’anno 2020. Seguendo l’impostazione di cui al precedente comma 828, alla lettera b) il comma 830 ridefinisce, inasprendola, la sanzione prevista per gli enti locali in caso di mancata trasmissione della certificazione per l’anno 2020 entro il nuovo termine prestabilito, ora pari all’80% delle risorse attribuite in caso di ritardo fino a 30 giorni, aumentata al 90% per le trasmissioni effettuate dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021, fissata infine al 100% in caso di ritardo ulteriore. Anche in questi casi la restituzione delle risorse è prevista in tre annualità, a partire dal 2022.
831. Al comma 1 dell’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».In ragione del protrarsi della crisi epidemiologica, l’utilizzo delle risorse trasferite dallo Stato per fronteggiare l’emergenza viene esteso all’esercizio finanziario 2021. Di conseguenza, il comma 831 pospone al 30 giugno 2022 il termine entro cui operare un’eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, oppure tra i due richiamati comparti. Il passaggio in questione potrebbe comportare, per un certo numero di enti, una rimodulazione delle spettanze straordinarie acquisite nel biennio 2020-2021, da valutarsi tramite un’apposita verifica a consuntivo della dinamica 2019-2021, relativa sia alle entrate proprie correnti sia alle maggiori/minori spese connesse alla crisi.
Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali – Regioni (Commi 824-826) 
824. Nell’anno 2023 è determinato, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, l’importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l’esercizio 2021 rispetto alla media delle spettanze quantificate per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e minori spese per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute.Il co. 824 fissa al 2023 la determinazione delle minori entrate da compartecipazioni o devoluzioni dei gettiti erariali riscontrate nel 2021 per ciascuna Regione a statuto speciale o Provincia autonoma, rispetto alla media 2017-2019, tenendo conto delle maggiori spese al netto delle minori spese riconducibili all’emergenza epidemiologica.
825. Entro il 30 giugno 2022 è determinato l’importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario nel 2021, tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.I minori gettiti 2021 delle Regioni a statuto ordinario sono determinati entro il 30 giugno 2022, sempre tenendo conto delle maggiori spese al netto delle minori spese riconducibili all’emergenza epidemiologica (co. 825).
826. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) i commi 2-octies e 2-novies dell’articolo 111 sono sostituiti dai seguenti:   «2-octies. Le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all’evasione, pari a 950.751.551 euro, incluse negli importi di cui al comma 2-quinquies, sono riacquisite al bilancio dello Stato per un importo complessivo annuo almeno pari a 50 milioni di euro, fino alla concorrenza del valore di 950.751.551 euro.   2novies. Ai fini del comma 2-octies, a decorrere dall’anno 2022 e fino alla concorrenza della propria quota da riacquisire al bilancio dello Stato indicata nella tabella 1, ciascuna regione versa all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il maggiore valore tra gli importi di cui alla tabella 1 e l’ammontare delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione incassate nell’anno precedente rispetto alla media delle entrate riscosse da ciascuna regione negli anni 2017-2019 relative all’attività di accertamento e recupero per la lotta all’evasione con riferimento all’IRAP, all’addizionale IRPEF e alla tassa automobilistica. La media di cui al periodo precedente è determinata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze sulla base dei rendiconti di ciascuna regione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In caso di mancato versamento alla scadenza del 30 giugno di ciascun anno, si procede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale»; b) dopo l’allegato D è inserita la tabella 1 di cui all’allegato I annesso alla presente legge.Il co. 826 rivede i ristori spettanti alle Regioni a statuto ordinario per le minori entrate 2020 da emergenza epidemiologica, con parziale riacquisizione al bilancio dello Stato di una quota dei ristori stessi, con particolare riferimento ai recuperi di evasione pro tempore verificatisi a decorrere dal 2022.
Fondo per i comuni con meno di 500 abitanti (Comma 832) 
832. Al fine di assicurare i necessari trasferimenti ai piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il fondo è destinato a supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà comunale per i comuni che hanno percepito, nell’anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse del fondo tra gli enti locali beneficiari, da valutare in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese.Il co. 832 istituisce un Fondo a favore dei comuni con meno di 500 abitanti, con un plafond triennale pari a 9 milioni di euro, da distribuire in quote costanti per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo in questione si configura quale ristoro integrativo a supporto degli enti con un Fondo di solidarietà comunale particolarmente basso, ossia nell’anno precedente inferiore di oltre 15 punti percentuali alla media provinciale di riferimento, da calcolarsi prendendo in considerazione gli altri enti della medesima classe demografica. I criteri e le modalità di riparto, da individuare in base a fabbisogni netti di spesa e minori entrate, sono demandati ad apposito decreto ministeriale, da adottare entro il 31 gennaio p.v. previa intesa in sede di CSC.
Incremento del Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario (Commi 843-846) 
843. Al fine di prevenire il rischio di dissesto finanziario dei comuni, il Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario, di cui all’articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a favore dei comuni di cui all’allegato B al decreto del Ministro dell’interno 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.Il co. 843 incrementa di 10 milioni di euro per il 2021 il Fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario. Tali risorse aggiuntive sono destinate a favore di determinati comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa. Il Fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario è stato istituito dall’articolo 106-bis del decreto-legge n. 34 del 2020. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
844. Il fondo di cui all’articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato per 5 milioni di euro per l’anno 2021.commi 844-846 incrementano di 5 milioni di euro per il 2021 il Fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario di cui all’articolo 106-bis del Dl “Rilancio”.
845. Per l’anno 2021, le risorse del fondo di cui al comma 844 sono destinate esclusivamente alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all’Arma dei carabinieri e sono attribuite sulla base dei progetti approvati entro il 31 dicembre 2020 da parte degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario.Tali risorse aggiuntive sono però destinate esclusivamente alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all’Arma dei carabinieri.
846. Il fondo di cui al comma 844 è ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.Il co. 846 prevede che il fondo sia ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Imposta locale sul consumo a Campione d’Italia (Comma 847) 
 
847. All’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento non si considerano effettuate nel comune»;   b) al terzo periodo, dopo le parole: «, le prestazioni rese nell’esercizio d’impresa, arti o professioni» sono inserite le seguenti: «da soggetti»;   c) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Non si considerano effettuate a Campione d’Italia le prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni».Il co. 847 modifica alcuni punti della disciplina dell’imposta sul consumo applicabile al solo Comune di Campione d’Italia, in relazione alle specifiche caratteristiche di exclave italiana in territorio svizzero. L’“imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI)” è stata istituita dal comma 559 della legge di bilancio per il 2020 e si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi e alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale.
Modifica dei criteri di applicazione del canone patrimoniale per le occupazioni permanenti (Comma 848) 
 
848. Il comma 831 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:  «831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione dell’occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria: Classificazione dei comuni Tariffa   Comuni fino a 20.000 abitanti euro 1,50   Comuni oltre 20.000 abitanti euro 1,00 In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell’importo risultante dall’applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale».Il co. 848 riformula la disciplina delle occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, nell’ambito del nuovo canone unico patrimoniale, modificando il co.831 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019). La nuova disciplina precisa che i soggetti obbligati al pagamento del canone sono, oltre al titolare della concessione, anche i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo del materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria pari a 1,50 euro nel caso di Comuni fino a 20mila ab. e 1 euro per i Comuni oltre 20mila ab. La norma dispone inoltre che in ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente. I soggetti tenuti al pagamento son o tenuti a comunicare questo dato ai Comuni competenti per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma PagoPa, di cui all’articolo 5 del Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005). Per le occupazioni di pertinenza delle Province e delle Città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20% dell’importo risultante dall’applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni compresi nel medesimo ambito territoriale. Di conseguenza, viene eliminata la disposizione che consentiva al soggetto tenuto al pagamento del canone di rivalersi nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.
Revisione della spesa per lo Stato, le regioni e gli enti locali (Commi 849-853) 
 
849. In considerazione dei risparmi di spesa conseguenti ai processi di razionalizzazione organizzativa che le amministrazioni centrali sono tenute a effettuare a decorrere dall’anno 2023, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell’allegato L annesso alla presente legge sono ridotte degli importi ivi indicati. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate nell’ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.I commi da 849 a 853 richiedono alle amministrazioni statali e agli enti territoriali, a fronte di una “razionalizzazione organizzativa”, anche connessa ai processi di digitalizzazione, risparmi di spesa a decorrere dal 2023 da portare a beneficio della finanza pubblica, sotto forma di tagli alle risorse disponibili. Nel caso degli enti territoriali le riduzioni sono limitate al triennio 2023-2025. Il co. 849 riguarda la revisione della spesa delle amministrazioni centrali con riduzioni delle dotazioni indicate all’allegato L (nel complesso 350,1 mln. di euro, di cui 89,7 mln. “predeterminate per legge”).
850. In considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 200 milioni di euro, per le regioni e le province autonome, a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane.Il co. 850 pone a carico degli enti territoriali, per il triennio 2023-2025, per i motivi sopra menzionati, un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni annui per i comuni, 50 mln. per province e città metropolitane, 200 mln. per regioni e province autonome.
851. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 850 è effettuato, entro il 31maggio 2022, in sede di autocoordinamento tra le regioni e le province autonome, formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie; in assenza di accordo in sede di autocoordinamento il riparto è effettuato, entro il 30 settembre 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un’istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto del Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.Il co. 851, dispone che il riparto del concorso alla finanza pubblica di regioni e province autonome sia effettuato, entro il 31 maggio 2022, in sede di autocoordinamento tra le stesse regioni e province autonome. In assenza di accordo, il provvedimento è emanato entro il 30 settembre 2022, sulla base di un’istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di CINSEDO e previa intesa in Conferenza per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome- sugli obiettivi di efficientamento.
852. Fermo restando l’importo complessivo di 200 milioni di euro annui del concorso alla finanza pubblica delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 850, la quota del concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome è determinata nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Per la regione Trentino Alto Adige/Südtirol, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori, il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi dell’articolo 79, comma 4-ter, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.Il co. 852 prevede che il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, fermo restando l’importo complessivo di 200 milioni annui, sia determinato nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione del singolo ente.
853. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane di cui al comma 850 è effettuato, entro il 31 maggio 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un’istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto dell’Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL) e dell’Unione delle province d’Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.In base al co. 853, Il riparto del taglio imposto agli enti locali dal comma 850 sarà effettuato, entro il 31 maggio 2022, con apposito DPCM e previa intesa in sede di CSC, sulla base di un’istruttoria tecnica affidata alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, con il supporto dell’IFEL e dell’Upi.
Fondo per la riforma della polizia locale (Comma 995) 
995. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma della polizia locale, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo, con una dotazione di 20 milioni a decorrere dall’anno 2022, per la definizione degli interventi necessari a dare attuazione alla riforma della polizia locale e disposti con appositi, futuri, provvedimenti normativi.  
Subentro dell’Agenzia delle entrate-Riscossione alla società Riscossione Sicilia S.p.A. (Comma 1090) 
 
1090. Nell’ambito del riassetto della riscossione nel territorio siciliano, l’Agenzia delle entrate-Riscossione può subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A. nell’esercizio delle relative funzioni anche con riguardo alle entrate spettanti alla Regione siciliana. Per garantire il subentro senza soluzione di continuità e favorire la sostenibilità economica e finanziaria dell’operazione, è previsto un contributo in conto capitale in favore dell’Agenzia delle entrate- Riscossione fino a 300 milioni di euro, da erogare entro 30 giorni dalla data di decorrenza del subentro, utilizzabile anche a copertura di eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali della società. A tal fine è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro nell’anno 2021.Il comma 1090 autorizza l’Agenzia delle Entrate-Riscossione a subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.a. nella riscossione delle entrate degli enti territoriali siciliani, comprese quelle di pertinenza della Regione. A tale scopo la norma assegna all’Agenzia delle Entrate-Riscossione un contributo “fino a 300 milioni di euro” per il 2021, erogabili entro 30 giorni dalla data di subentro.  
Integrazione del contributo a favore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022 (Comma 1091) 
 
1091. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, i commi 326, 327 e 328 sono sostituiti dai seguenti: «326. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tenuto conto dell’esigenza di garantire, nel triennio 2020-2022, l’equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione, l’Agenzia delle entrate, in qualità di titolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, della funzione della riscossione, svolta dall’ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, eroga allo stesso ente, a titolo di contributo e in base all’andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale, una quota non superiore complessivamente a 450 milioni di euro, di cui 300 milioni per l’anno 2020, 112 milioni per l’anno 2021 e 38 milioni per l’anno 2022, a valere sui fondi accantonati nel bilancio 2019 a favore del predetto ente, incrementati di 200 milioni di euro derivanti dall’avanzo di gestione dell’esercizio 2019, in deroga all’articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e sulle risorse assegnate per gli esercizi 2020 e 2021 alla medesima Agenzia delle entrate. Tale erogazione è effettuata in acconto, per la quota maturata al 30 giugno di ciascun esercizio, entro il secondo mese successivo alla deliberazione del bilancio semestrale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione e a saldo entro il secondo mese successivo all’approvazione del bilancio annuale della stessa Agenzia. 327. Qualora la quota da erogare per l’anno 2020 all’ente Agenzia delle entrate-Riscossione a titolo di contributo risulti inferiore all’importo di 300 milioni di euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza, l’incremento della quota di 112 milioni di euro, erogabile allo stesso ente per l’anno 2021, in conformità al comma 326. 328. La parte eventualmente non fruita del contributo per l’anno 2021, anche rideterminato ai sensi del comma 327, si aggiunge alla quota di 38 milioni di euro erogabili all’ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l’anno 2022, in conformità al comma 326».Il co. 1091 integra con ulteriori risorse e variazioni alla disciplina di attribuzione il contributo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione a sostegno delle minori entrate dovute alle prolungate sospensioni delle attività esecutivo disposte dai provvedimenti di contrasto all’emergenza epidemiologica.
Modifiche alla disciplina dell’albo dei riscossori delle entrate locali, art.1, commi 807 e 808, della legge n. 160/2019 (Commi 1092-1093) 
 
1092. Al comma 807 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:    «b-bis) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti»; b) alla lettera c), le parole: «fino a 200.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti».Il co. 1092, modificando il co. 807 della legge n. 160/2019, introduce l’ulteriore fascia dei Comuni fino a 100mila abitanti, in relazione alla quale le aziende che intendono svolgere attività propedeutiche alla riscossione delle entrate locali possono essere iscritte alla sezione dell’albo di nuova istituzione con un capitale sociale ridotto ad almeno 150mila euro. La soglia di capitale della fascia immediatamente superiore (500mila euro) è ora riservata alle aziende che intendono operare per i Comuni da 100mila a 200mila abitanti. Rimane invece invariata la soglia di 1 milione di euro per le aziende che intendono operare nei Comuni con popolazione superiore a 200mila abitanti.
1093. Al comma 808 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».Con il co. 1093 viene prorogato al 30 giugno 2021 il termine entro il quale le aziende iscritte all’albo dei riscossori (tutte, non solo quelle di cui alla sezione separata relativa allo svolgimento delle attività propedeutiche) devono adeguarsi alla nuova disciplina (co. 808 della legge n. 160/2019).
Semplificazioni fiscali (Commi 1102-1107) 
 
1102. All’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. I soggetti che esercitano l’opzione di cui al comma 1, lettera a), possono annotare le fatture nel registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni».   1103. All’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni: a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione».   1104. All’articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati».   1105. All’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «Per i periodi d’imposta 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021».   1106. All’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente,» sono inserite le seguenti: «e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria,»; b) al comma 2, dopo le parole: «anche per il tramite di intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,» sono inserite le seguenti: «in possesso della delega per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica,».   1107. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo dell’anno a cui l’imposta si riferisce, inviano al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per la determinazione del tributo mediante l’inserimento degli stessi nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i dati rilevanti per la determinazione dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il mancato inserimento da parte delle regioni e delle province autonome nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta comporta l’inapplicabilità di sanzioni e di interessi».I commi da 1102 a 1107, riportati per completezza, introducono alcune norme di semplificazione fiscale.   Il co. 1102 allinea per i contribuenti minori i termini di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelli previsti per la liquidazione dell’imposta.   Il co. 1103 prevede che dal 1° gennaio 2022 la trasmissione dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere avverrà attraverso il Sistema di interscambio gestito dall’Agenzia delle entrate. Risulta in tal modo abolita la specifica comunicazione attraverso il c.d. “esterometro” e i dati saranno trasmessi telematicamente attraverso lo stesso canale utilizzato per le fatture elettroniche.                 Per l’omessa o errata trasmissione dei dati (co. 1104), è prevista una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura (entro il limite di 400 euro mensili), ridotta alla metà (con tetto di 200 euro mensili) se l’invio avviene nei 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.       Il co. 1105 conferma per il 2021 il divieto, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria al fine di consentire la precompilazione della dichiarazione dei redditi, di emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.   Il co. 1106 detta norme di armonizzazione relative alla precompilazione delle dichiarazioni IVA.                 Il co. 1107 estende alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l’obbligo di pubblicazione delle informazioni rilevanti per il calcolo dell’IRAP dovuta dalle attività produttive sul portale del Mef, in apposita sezione. La mancata pubblicazione comporta l’inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi.
7 – ALTRE NORME 
Disposizioni in materia di porti e di trasporti marittimi (Commi 662 e 666-668)
662. All’articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 10-bis, al primo periodo, dopo le parole: «un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e di 68 milioni per l’anno 2021» e, al secondo periodo, dopo le parole: «nel limite di 5 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l’anno 2020 e nel limite di 63 milioni di euro per l’anno 2021»; b) al comma 10-ter, dopo le parole: «nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2020» sono inserite le seguenti: «e nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2021» e le parole: «nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020».La norma modifica l’articolo 199, comma 10 bis, del decreto-legge n. 34 del 2020 rifinanziando il Fondo a sostegno dei concessionari di aree portuali e del demanio marittimo con ulteriori 68 milioni di euro per l’anno 2021 (lettera a). Il fondo destina i 63 milioni di euro (dei 68 aggiuntivi) alla compensazione dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti in relazione all’emergenza COVID-19 per le Autorità di sistema portuale (lettera a) Si modifica anche il comma 10 ter attribuendo i restanti 5 milioni di euro del Fondo sopra descritto per compensare, per l’anno 2021, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subìto una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e al 31 dicembre 2020 (nella precedente disposizione il termine era il 31 luglio 2020) pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell’anno 2019 (lettera b).
666. In considerazione dei danni subìti dall’intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone a causa dell’insorgenza dell’epidemia di COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività e l’efficienza del settore del trasporto marittimo e del comparto crocieristico dei terminal portuali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l’anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi conseguente al decremento di passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. 667. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 666 del presente articolo alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché all’articolo 36 del codice della navigazione. Tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. 668. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 666 e 667 del presente articolo è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.Al fine di mitigare i danni subiti dai terminal portuali e dal comparto marittimo e crocieristico viene stanziato un fondo di 20 milioni di euro per il 2021, presso il MIT, a compensazione del decremento di passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.   Entro il 31 gennaio 2021, un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il MEF, definisce criteri e modalità per il riconoscimento delle succitate compensazioni alle imprese indicate nella norma e secondo le specifiche previste, previa autorizzazione della Commissione europea. 
Eventi alluvionali e dissesto idrogeologico (Commi 700-704) 
700. Al fine di fare fronte ai danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2021, da destinare alla realizzazione degli interventi urgenti e alla ricognizione dei fabbisogni previsti dall’articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è istituito, per l’anno 2021, un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al secondo periodo si provvede con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.Con il comma 700 viene istituito un apposito fondo da trasferire al Dipartimento della Protezione Civile, con una dotazione pari a 100 milioni di euro, destinati alla realizzazione di interventi urgenti, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni, commessi ai danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del codice della protezione civile. La somma sarà ripartita con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
701. Per l’accelerazione e l’attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile possono, sulla base della ricognizione e del riparto di cui al comma 702 e nel limite delle risorse assegnate, fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2021, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi. 702. Per le finalità di cui al comma 701, i soggetti ivi indicati inviano i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo dell’importo di cui al comma 704. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile. 703. Per l’individuazione del personale di cui al comma 701, le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all’assunzione a tempo indeterminato, che è automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato. 704. Per l’attuazione dei commi da 701 a 703 è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di euro 35 milioni per l’anno 2021.Con il comma 701 si autorizzano il Dipartimento della Protezione Civile, le regioni e i soggetti attuatori a ricorrere a contratti di lavoro a tempo determinato e ad altre forme di lavoro flessibile utili ad accelerare e attuare gli investimenti per il dissesto idrogeologico, nel limite fissato dal successivo comma 704, pari a 35 milioni di euro. La procedura, descritta dal comma 702, prevede che i fabbisogni siano inviati al Dipartimento della Protezione Civile per il successivo riparto, al quale si provvede con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Conferenza Stato-regioni. Il personale, come indicato dal comma 703, potrà essere individuato dalle amministrazioni attingendo alle graduatorie vigenti e il  personale assunto a tempo determinato non perde il diritto all’assunzione a tempo indeterminato, che è spostata automaticamente alla scadenza del contratto a tempo determinato.
Attuazione dell’accordo tra il Governo e le autonomie speciali (Commi 805-807)
805. In attuazione dell’accordo sottoscritto in data 5 novembre 2020 tra il Governo e le autonomie speciali, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti dall’emergenza da COVID-19 per l’anno 2021 è pari a 100 milioni di euro ed è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per il medesimo anno, secondo gli importi indicati per ciascun ente nella seguente tabella:   REGIONI E PROVINCE AUTONOME Riduzione del concorso alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito per l’anno 2021 Valle d’Aosta 3.200.000 Sardegna 18.200.000 Trento 13.700.000 Bolzano 14.200.000 Friuli Venezia Giulia 20.700.000 Sicilia 30.000.000 TOTALE 100.000.000 Il comma 805, in attuazione dell’accordo del 5 novembre 2020 tra il Governo e le autonomie speciali, quantifica in 100 milioni di euro il contributo a titolo di ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano per l’anno 2021, a seguito dell’emergenza COVID-19. Viene conseguentemente ridotto in misura di pari importo e secondo il riparto previsto nella tabella, il concorso alla finanza pubblica delle autonomie speciali.
806. Al fine di tenere conto dei punti 9 e 10 dell’accordo quadro tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il 20 luglio 2020, è preordinato, a titolo di acconto, l’importo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Per l’anno 2021 il predetto importo è comprensivo di 100 milioni di euro destinati alla riduzione del contributo alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall’emergenza da COVID-19 di cui al comma 805.Il comma 806,per dare attuazione all’Accordo quadro del 20 luglio 2020, quantifica in 300 milioni di euro a decorrere dal 2021, comprensivi dei 100 milioni destinati alla riduzione del concorso alla finanza pubblica di cui al comma 805, la misura dell’accantonamento finalizzato alla revisione degli accordi bilaterali in materia finanziaria tra lo Stato e le autonomie regionali speciali, nonché per la sottoscrizione di un accordo quadro in materia finanziaria finalizzato al ristoro della perdita di gettito a causa dell’emergenza COVID-19.
807. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con lo Stato le azioni necessarie affinché gli enti locali del proprio territorio partecipino alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE– Soluzioni per il sistema economico Spa, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.Il comma 807, infine, concerne le rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard necessari per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. La norma prevede che ciascuna autonomia speciale concordi con lo Stato le azioni necessarie affinché gli enti locali del proprio territorio partecipino alle rilevazioni periodiche riguardanti i costi e i fabbisogni standard attivate dalla SOSE in collaborazione con IFEL, come anche stabilito dall’art. 31 del decreto legislativo n. 68 del 2011, esclusivamente “a fini conoscitivi e statistico-informativi”.
Misure per l’attuazione del Programma Next Generation EU (Commi 1037 e da 1043 a 1045)
1037. Per l’attuazione del programma Next Generation EU è istituito, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall’Unione europea, il Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia, con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l’anno 2021, di 40.307,4 milioni di euro per l’anno 2022 e di 44.573 milioni di euro per l’anno 2023.I commi da 1037 a 1042, ai fini della prima regolazione degli interventi oggetto di finanziamento con il programma Next Generation EU, istituiscono, in primo luogo, un Fondo di rotazione finalizzato al finanziamento dei progetti che godranno dei contributi a valere sul programma Next Generation EU-Italia, quale anticipazione sui fondi che da questo deriveranno. Viene inoltre definita la cornice normativa di utilizzo delle risorse, distinguendo tra quote di contribuzione a fondo perduto e quote a debito ed affidando alla Ragioneria generale dello Stato il compito di allestire un sistema informatico di monitoraggio specifico dei progetti.
1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze–Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico.Il comma 1043 attribuisce alle amministrazioni e agli organismi titolari dei progetti che fruiscono del fondo di rotazione la responsabilità nell’attuazione degli interventi e nella relativa vigilanza. Il Mef-RGS mette a disposizione un sistema informatico per il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo dei progetti in questione.  
1044. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l’analisi e la valutazione degli interventi.Il co. 1044 demanda ad un DPCM da adottare entro 60 giorni la definizione delle modalità di rilevazione dei dati caratteristici di ciascun progetto, utili all’analisi e alla valutazione degli interventi.
1045. Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027, anche sulla base dei dati di cui al comma 1044, il Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere una relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze–Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nella quale sono riportati i prospetti sull’utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti. La relazione indica, altresì, le eventuali misure necessarie per accelerare l’avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.Il co. 1045 prevede una relazione annuale da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027 sull’andamento dei progetti e sulle eventuali misure necessarie per la loro completa realizzazione.
Risorse del PNRR per investimenti ad alto contenuto tecnologico (Commi 1068-1074)
1068. Al fine di sostenere gli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nel quadro del programma Next Generation EU, e in particolare delle missioni strategiche relative all’innovazione e alla coesione sociale e territoriale, sono attribuiti 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al2023, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1037.Nell’ambito delle anticipazioni erogabili a norma del co. 1037, il co. 1068 attribuisce 250 mln. di euro annui per il triennio 2021-2023 al sostegno di investimenti ad alto contenuto tecnologico.
1069. Le somme di cui al comma 1068 sono utilizzate, secondo quanto previsto dai commi da 1070 a 1073, per l’erogazione di contributi agli investimenti, che perseguano gli obiettivi di cui al medesimo comma1068, in macchinari, impianti e attrezzature produttive in misura pari al 40 per cento dell’ammontare complessivo di ciascun investimento. I contributi erogati ai sensi dei commi da 1068 a 1072 sono cumulabili con altri incentivi e sostegni previsti dalla normativa vigente, nei limiti disposti dalla medesima normativa e nel limite massimo del50 per cento di ciascun investimento.Le somme indicate al comma precedente sono finalizzate all’erogazione di contributi agli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature per il 40% del valore complessivo dell’investimento. I contributi in questione sono cumulabili con altri incentivi previsti da norme vigenti, comunque entro il limite del 50 % del valore dell’investimento.
1070. La gestione delle risorse di cui al comma 1068 è affidata alla società Invitalia–Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa o auna società da questa interamente controllata. Il gestore è autorizzato, su base semestrale in riferimento a quanto previsto dal comma 1073, a trattenere dalle suddette risorse le somme necessarie per le spese digestione effettivamente sostenute e comunque nel limite massimo dello 0,5 per cento delle medesime risorse.L’assegnazione di cui al co. 1068 è affidata a InvestItalia, o a società da questa interamente controllata. Il co. 1070 prevede spese di gestione, di cui autorizza il trattenimento, non superiori allo 0,50% delle risorse utilizzate.
1071. Il gestore provvede a: a) predisporre e rendere disponibile nel proprio sito internet istituzionale un modello uniforme per la presentazione delle istanze di ammissione al contributo da parte delle imprese; b)verificare, sulla base della documentazione prodotta dalle imprese istanti, che gli investimenti proposti per il contributo sono ad alto contenuto tecnologico e hanno effetti positivi sulla coesione sociale, con particolare riferimento all’occupazione e all’indotto, e territoriale, nonché, anche in raccordo con le amministrazioni e i soggetti competenti per materia, in relazione a quanto disposto al comma 1069, che le imprese istanti possono beneficiare delle agevolazioni e dei sostegni ulteriori rispetto al contributo di cui ai commi da 1068 a 1072 e ai relativi limiti; c) verificare che le imprese istanti: 1) si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale; 2) si trovino in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa antimafia, edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente; 3) non rientrino tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 4) non si trovino nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; 5) non sia intervenuta nei confronti degli amministratori, dei soci e dei titolari effettivi condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74. 1072. In seguito alle verifiche di cui al comma 1071, il gestore comunica, secondo l’ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse disponibili e dei criteri di cui al comma 1069 del presente articolo, l’accoglimento delle domande e vincola le somme pluriennali ad esse relative, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 184. Il contributo è erogato, entro l’anno 2026, anche in più rate annuali, in relazione allo stato di avanzamento dell’investimento autocertificato dall’impresa ammessa al beneficio e rendicontato ai sensi del comma 1073 del presente articolo.   1073. Il gestore provvede ad acquisire rendiconti periodici dalle imprese beneficiarie del contributo di cui ai commi da 1068 a1072, definendone i contenuti, la cadenza e le modalità, nonché la documentazione giustificativa. Sulla base delle informazioni così acquisite, il gestore provvede: a) a revocare il contributo e a recuperare quanto erogato nel caso in cui l’impresa non rispetti più le condizioni di cui al comma 1071, lettera c), o non utilizzi il contributo per gli obiettivi di cui al comma1, come documentati ai sensi del comma1071, lettera b), o non produca la documentazione giustificativa adeguata ai contributi erogati; b) a rendicontare su base semestrale in relazione all’attività svolta in esecuzione dei commi da 1068 a 1072, nonché alle spese digestione e alle commissioni trattenute ai sensi del comma 1070.I commi 1071-1073 stabiliscono le modalità di intervento del gestore dell’intervento anche con riferimento ai requisiti dei soggetti beneficiari dei contributi.                                          
1074. Il Ministro dello sviluppo economico trasmette annualmente alle Camere una relazione recante le informazioni di cui al comma 1073, lettera b), relative alla rendicontazione dell’attività svolta dal gestore e delle spese di gestione e delle commissioni da esso trattenute, corredata dell’indicazione dei progetti di investimento finanziati e dei criteri posti alla base dell’erogazione dei contributi per valutare l’alto contenuto tecnologico degli investimenti e il loro impatto positivo sulla coesione sociale e territoriale nel quadro del programma Next GenerationEU.Il co. 1074 impegna il MISE alla presentazione al Parlamento di una relazione annuale sull’attività svolta dal gestore anche con riferimento all’impatto degli investimenti finanziati.

Indice dei commi

N. commaArgomentoPagina
2-7Fondo assegno universale e servizi alla famiglia20
23-26Incremento fondo famiglia21
25Estensione congedo paternità nei casi di morte perinatale21
28Incremento Fondo pari opportunità per donne vulnerabili in condizioni di povertà21
34-35Esonero contributivo nel settore sportivo dilettantistico29
36-37Sospensione versamenti federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche30
48-49Unità immobiliari possedute da residenti all’estero67
66-75Proroga degli incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici40
69-70Assunzioni di personale per i procedimenti eco-bonus10
87-88Sostegno alle attività economiche nei comuni di particolare interesse per il turismo straniero45
89-94Misure per incentivare il turismo47
146-152Piani di sviluppo per gli investimenti nelle aree dismesse67
153Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e cessione degli immobili e di trasparenza70
161-169Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione per il Sud70
173-176Agevolazioni fiscali per le imprese che avviano una nuova attività economica nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d’Italia72
179-184Rigenerazione amministrativa per il rafforzamento delle politiche di coesione territoriale nel Mezzogiorno e reclutamento speciale di personale già in servizio a tempo determinato10
188-190Ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno48
191 – 193Contratto istituzionale di sviluppo sisma centro Italia59
196-202Coesione sociale e sviluppo economico nei comuni marginali73
203-205Investimenti dell’INAIL per la costruzione di edifici scolastici31
227-229Compensazioni multilaterali di crediti e debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche75
266Riduzione di capitale delle società76
268-269Procedura di determinazione dei tassi di interesse massimi per i mutui dello Stato e degli enti locali76
292-295Lavori socialmente utili12
296Disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili14
322-323Fondo per il finanziamento dell’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia22
330-332Istituzione fondo per l’Alzheimer e le demenze22
334Istituzione nuovo fondo per i caregiver familiari23
335Care leavers23
337Semplificazioni in materia di pensione di cittadinanza23
362Bonus bebè – assegno di natalità24
363-364Congedo di paternità24
365-366Sostegno alle madri con figli con disabilità25
371Reddito di cittadinanza25
375Rifinanziamento del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti26
376-379Procedure esecutive su immobili realizzati in regime di edilizia pubblica77
381-384Contributi per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali26
406Accreditamento attività di cure domiciliari26
412Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato60
413Destinazione ai fondi di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato14
444Telemedicina27
454-455Incremento fondo autismo28
481Disposizioni in favore dei lavoratori fragili15
503-509Interventi per il contrasto alle disuguaglianze nel diritto all’istruzione e alla povertà educativa anche a seguito dell’emergenza sanitaria31
512-513Misure per l’innovazione didattica e digitale nelle scuole33
514Contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità33
561-562Promozione dell’attività sportiva di base nei territori33
563Campionati europei di nuoto 202233
564XX Giochi Mediterraneo 202634
572Consiglio nazionale dei giovani49
574 – 579Misure di sostegno per la cultura50
595-597Disposizioni in materia di strutture ricettive78
599-604Esenzione per l’anno 2021 dalla prima rata dell’imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo e altre misure urgenti per il settore turistico79
620-622Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e continuità della gestione del sistema di allerta COVID51
623-625Kit digitalizzazione52
627Regime temporaneo degli aiuti di Stato82
649-650Disposizioni in materia di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus53
661Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di adeguamento dei mezzi di trasporto pubblico locale e regionale55
662 e 666-668Disposizioni in materia di porti e di trasporti marittimi119
691-695Misure per la promozione della mobilità sostenibile55
700-704Eventi alluvionali e dissesto idrogeologico120
725-727Disciplina per le infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica57
733Rifinanziamento del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli28
734-735Ristoro a favore delle città portuali87
753-754Risorse per l’approvvigionamento idrico e l’attrazione degli investimenti nelle isole minori87
759Progetti pilota di educazione ambientale34
760- 766Disposizioni in materia di riutilizzo di imballaggi nelle ZEA88
767-771Incentivi per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle zone economiche ambientali89
772-774Olimpiadi 202634
775-777Risorse in favore degli enti in difficoltà finanziarie imputabili alle condizioni socioeconomiche dei territori91
778-780Fondo di investimento per la costruzione di rifugi cani randagi93
783-785Riforma delle risorse in favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario93
786- 789Norme contabili per gli enti territoriali94
790Incremento delle risorse per il trasporto scolastico36
791-794Incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e per il potenziamento degli asili nido96
795-796Risorse per i comuni di confine e costieri coinvolti nella gestione dei flussi migratori29
797-804Potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali15
805-807Attuazione dell’accordo tra il Governo e le autonomie speciali122
808Contributo a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione siciliana98
809-814Incremento delle risorse per investimenti degli enti territoriali98
815Fondo per la perequazione infrastrutturale101
816-820Incremento delle risorse per il trasporto pubblico locale57
822-831Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali104
824 – 826Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali – Regioni108
832Fondo per i comuni con meno di 500 abitanti109
843-846Incremento del Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario110
847Imposta locale sul consumo a Campione d’Italia110
848Modifica dei criteri di applicazione del canone patrimoniale per le occupazioni permanenti111
849-853Revisione della spesa per lo Stato, le regioni e gli enti locali112
870Welfare contrattuale18
887-889Processo di statizzazione36
943-953Disposizioni in materia di assunzioni nei territori colpiti da eventi sismici60
954Disposizioni in materia di completamento della ricostruzione post sisma Campania65
958Sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell’osservanza degli orari di lavoro19
959Incremento delle risorse per la contrattazione collettiva del pubblico impiego19
961 – 963Risorse destinate alla formazione obbligatoria dei docenti nelle classi con alunni con disabilità37
968Potenziamento dell’offerta formativa nella scuola dell’infanzia38
969Incremento del Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione39
978-979Disposizioni in materia di personale scolastico39
993-994Disposizioni in materia di personale di polizia locale19
995Fondo per la riforma della polizia locale114
1037 e da 1043 a 1045Misure per l’attuazione del Programma Next Generation EU123
1068-1074Risorse del PNRR per investimenti ad alto contenuto tecnologico124
1090Subentro dell’Agenzia delle entrate-Riscossione alla società Riscossione Sicilia S.p.A.114
1091Integrazione del contributo a favore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022114
1092 – 1093Modifiche alla disciplina dell’albo dei riscossori delle entrate locali, art.1, commi 807 e 808, della legge n. 160/2019115
1094Proroga sospensione cartelle sisma Ischia65
1102-1107Semplificazioni fiscali     116



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Nota di lettura
delle disposizioni di interesse per gli enti locali contenute nella  
 
Legge di bilancio per il 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legge 30 dicembre 2020, n 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”1116-1119
Proroga esenzione IMU per gli immobili inagibili siti nelle aree dei terremoti 2012 e 201666

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