Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi
D.L. 183/2020 / A.C. 2845

PROPOSTE DI EMENDAMENTI ANCI

DDL DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 31 DICEMBRE 2020, N. 183 RECANTE “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea”

AC 2845

Sommario

  1. Predisposizione dei bilanci di previsione 2021-23 3
  2. Facoltatività applicazione Canone unico per il 2021 3
  3. Proroga entrata in vigore FGDC 4
  4. Proroga termine deliberazione PEF rifiuti 2020 5
  5. Rideterminazione del termine di deliberazione dei provvedimenti Tari 5
  6. Proroga quota libera avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo 6
  7. Adeguamento accantonamento FCDE 7
  8. Sospensione recuperi dei disavanzi 7
  9. Proroga prescrizione delle richieste di pagamento del servizio idrico 8
  10. Sospensione sanzioni sugli enti locali strutturalmente deficitari (art.243, comma 5, TUEL) 8
  11. Proroga sanzioni per mancato perfezionamento dell’adesione a pagoPA (art. 65, co.2, d.lgs. 217/2017)  9
  12. Proroga efficacia dei nuovi criteri di classificazione dei rifiuti di cui al d.lgs 116/2020 9
  13. Modifiche in materia di società partecipate 10
  14. Proroga validità del DURC 11
  15. Proroga sospensione versamento contributo Anac 12
  16. Proroga dei permessi per i Sindaci 12
  17. Risorse residue centri estivi 13
  18. Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie 13
  19. Assunzioni nei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni 14
  20. Proroga delle graduatorie del personale educativo, scolastico e ausiliario 14
  21. Proroga utilizzo graduatorie concorsuali 15
  22. Disciplina delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica 15
  23. Proroga termine avvio lavori oggetto di contributi statali (art. 1, co. 32, L. 160/2019; contributi 2020 ex co.14-bis, art. 30, dl 34/2019) 16
  24. Proroga periodo richiesta per agevolazioni ampliamento o riapertura di esercizi commerciali nei comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti 16
  25. Ricostruzione privata 17
  26. Compensazione minor gettito IMU 17
  27. Predisposizione dei bilanci di previsione 2021-23

Dopo il comma 821 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è inserito il seguente:

“821-bis. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, gli enti locali, nelle more della progressiva determinazione delle effettive dinamiche delle entrate e delle spese per l’esercizio 2021, a fronte dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 ed ai fini della corretta applicazione del principio contabile n. 5 di cui al decreto legislativo 23  giugno 2011, n.118, possono formulare le previsioni di bilancio 2021-2023, tenendo conto della media delle entrate ricorrenti dei rendiconti del triennio 2017-2019, ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dell’evoluzione dell’emergenza in corso
Motivazione

L’emendamento ha la finalità di inserire una norma di principio che consenta agli enti locali di determinare le previsioni di bilancio in continuità con un volume di risorse disponibile “ordinario”, e quindi facendo riferimento alla media delle entrate ricorrenti dei rendiconti del triennio 2017-2019, ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dell’evoluzione dell’emergenza in corso e dei ristori disposti dalla legge.

  1. Facoltatività applicazione Canone unico per il 2021
    Aggiungere il seguente articolo:
    Art. XZ
  2. Gli enti locali possono non applicare per l’anno 2021 il canone di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, commi 816-847, sulla base di una apposita deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021. Nei casi di adozione della deliberazione di cui al precedente periodo, i termini di cui al comma 847 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono prorogati di un anno.
  3. Per l’anno 2021 i prelievi relativi sull’occupazione di spazi pubblici a qualsiasi titolo gravanti sugli operatori dei mercati, anche su aree attrezzate e del commercio su suolo pubblico sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo con dotazione di 60 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
       
    Motivazione  
       
    Il presente emendamento concede agli enti locali, limitatamente al 2021 la facoltà di rinviare di un anno l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd canone unico).  
    L’approvazione di tale norma si rende necessaria in quanto le novità normative connesse al COVID, nonché la necessità di fronteggiare i perduranti effetti economici, sociali e amministrativi della pandemia cui i Comuni sono chiamati anche attraverso un’attenta politica della fiscalità locale, rendono l’attuale contesto amministrativo e tributario incompatibile con le attività necessarie per l’introduzione del nuovo canone unico.  
    La norma proposta prevede inoltre, indipendentemente dal regime di prelievo applicato, una riduzione degli oneri gravanti sui mercati finanziata per il solo anno 2021 da un contributo compensativo statale.
  4. Proroga entrata in vigore FGDC
    Aggiungere il seguente articolo:
    Art. XY
    Ai commi 859 e 868 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “A partire dall’anno 2021”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “A partire dall’anno 2022”.

Motivazione

La norma proposta prevede la proroga al 2022 della decorrenza degli obblighi di accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC). A legislazione vigente tale misura decorre dal 2021 e si applica in conseguenza della violazione dei termini di pagamento delle transazioni commerciali o della mancata riduzione del debito pregresso. Si tratta di inadempimenti che sono rilevati attraverso indicatori calcolati a partire dalle informazioni registrate nella Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) alla quale il Legislatore ha assegnato il ruolo di base informativa unica per il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.
In tale quadro è evidente che l’applicazione delle misure di garanzia a partire dal 2021 porrebbe seri problemi attuativi legati al non completo allineamento del contenuto informativo della PCC con le scritture contabili locali. I problemi applicativi sollevati dalla piattaforma, infatti, in buona parte risolti con l’introduzione di SIOPE+, richiedono tuttavia agli enti un ulteriore sforzo per l’allineamento del pregresso e per il completamento dell’integrazione fra procedure informatiche di contabilità locali e SIOPE+. Appare, inoltre, inopportuna l’eventuale introduzione di una norma specifica che preveda, limitatamente all’esercizio di prima applicazione dell’obbligo di accantonamento, la possibilità di utilizzare una diversa modalità di calcolo degli indicatori che parta dalle informazioni registrate nelle contabilità locali. Tale previsione, infatti, peraltro già introdotta con il d.l. n 124/2019 e subito dopo soppressa dalla legge n. 160/2019, avrebbe l’effetto di generare incertezza nelle amministrazioni pubbliche impegnate nelle attività di allineamento e corretta alimentazione della PCC, che la norma pone come riferimento esclusivo per il monitoraggio dei debiti commerciali. D’altra parte, l’eventuale mancata proroga al 2022 non appare convergente con gli obiettivi degli interventi messi in campo dalla Ragioneria Generale dello Stato, d’intesa con ANCI, nei confronti degli enti locali, in particolare nei riguardi di quelli che mostrano condizioni di maggior scostamento dalla regolarità dei pagamenti e dallo smaltimento di stock di debito rilevanti. Detti interventi, infatti, incluse le iniziative in fase di avvio che mirano ad incentivare l’utilizzo esclusivo di SIOPE+ per la gestione dei casi complessi (note di credito, sospensione dei documenti, etc), non vanno nella direzione di un monitoraggio distribuito e diffuso nel territorio ma, al contrario, sono orientati al consolidamento del sistema centrale grazie al quale sarà possibile ottenere nel corso del 2021 risultati significativi, accentuando la tendenza al miglioramento della gestione del debito commerciale che già si è rilevata con riferimento al triennio 2017-19 e al primo semestre del 2020.
Infine occorre ricordare che l’imposizione già nel 2021 di obblighi formali di accantonamento rischia di produrre impatti controproducenti sulle situazioni finanziarie più fragili, sia per condizioni strutturali che per gli effetti della pandemia tuttora in corso

  1. Proroga termine deliberazione PEF rifiuti 2020
    All’articolo 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “entro il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle parole “entro il 31 gennaio 2021”.

Motivazione
La norma proposta reca una proroga tecnica del termine di deliberazione del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per il 2020 (PEF 2020), al fine di permettere l’ordinato svolgimento dell’adempimento ai Comuni che si sono avvalsi della facoltà di deliberazione prorogata al 31 dicembre 2020 di cui all’art. 107 del dl n. 18/2020, in considerazione delle difficoltà dovute alla recrudescenza dell’emergenza epidemiologica nell’ultimo trimestre dell’anno.

  1. Rideterminazione del termine di deliberazione dei provvedimenti Tari
  2. A decorrere dal 2021, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all’esercizio in corso dal 1° gennaio precedente.  Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all’approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile. 
    Motivazione
    La proposta permette di disgiungere in via ordinaria il termine per le deliberazioni del PEF, delle tariffe e dei regolamenti Tari e Tari corrispettivo, dal termine di deliberazione del bilancio di previsione dei Comuni. Viene pertanto stabilito un termine specifico (il 30 aprile), entro il quale devono essere deliberati i provvedimenti relativi alla Tari, in considerazione delle complesse procedure di acquisizione delle informazioni necessarie per la formazione del Piano economico finanziario, nel quadro della nuova regolazione del sistema indicata da ARERA.
    Va sottolineato che il servizio rifiuti è caratterizzato dall’integrale finanziamento dei relativi oneri attraverso il prelievo Tari o tariffa corrispettiva. Questo elemento strutturale rende possibile considerare i provvedimenti sulla Tari non propedeutici alla formazione del bilancio di previsione, bensì oggetto di integrazione nello schema di bilancio attraverso una variazione delle previsioni già deliberate.
  3. Proroga quota libera avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo
    Aggiungere il seguente articolo:
    Art. XY
  4. All’articolo 112-bis, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole “Per l’anno 2020” sono sostituite dalle parole “Per gli anni 2020 e 2021” e al secondo periodo le parole “Per il medesimo anno” sono sostituite dalle parole “Per i medesimi anni”.”
  5. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell’avanzo di amministrazione di cui all’articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l’utilizzo della predetta quota dell’avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. 
    3.Nel caso in cui risulti negativo l’importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all’articolo 187, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l’applicazione al bilancio di previsione dell’avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.  
  6. Il comma 3-bis dell’articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato. 
  7. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei.
  8. All’articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole “all’esercizio finanziario 2020” sono sostituite dalle parole “agli esercizi finanziari 2020 e 2021”.
    Motivazione
    La modifica richiesta consente una maggior libertà di variazione di bilancio in esercizio provvisorio, e un allentamento degli obblighi di rendicontazione dei fondi trasferiti agli enti locali in continuità con l’analoga norma di cui al dl n.34/2020 (co.1).
    Consente maggior flessibilità a favore degli enti in disavanzo complessivo, in particolare per l’utilizzo delle quote destinate per equilibri correnti (co. 2)
    Con riferimento al biennio 2021-22, a fini di facilitazione degli investimenti, il comma 2 permette agli enti in disavanzo di utilizzare le somme confluite in avanzo vincolato per investimenti anche in deroga ai limiti di utilizzo connessi alla capacità di ripiano del disavanzo nel primo anno del bilancio di previsione (co. 3).  
    Con l’inserimento del comma 4, infine, si prevede l’abrogazione della norma TUEL (art. 187, co.3) che vieta l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non vincolato nel caso in cui l’ente si trovi in anticipazione di tesoreria o utilizzo fondi vincolati (salvo l’utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio ex art. 193 TUEL). Poiché, a causa dell’emergenza in atto, è prevedibile un più ampio ricorso all’anticipazione di tesoreria da parte degli enti locali, il comma in oggetto, laddove mantenuto, limiterebbe eccessivamente l’utilizzo degli avanzi di amministrazione destinati e liberi, con effetti negativi anche in relazione all’emergenza in corso.  
    Il nuovo comma 5 permette di disporre degli eventuali avanzi vincolati formatisi per assegnazioni a valere su fondi sociali, nazionali ed europei, oltre gli ordinari vincoli che ne limitano l’utilizzo per gli enti in disavanzo complessivo.
    Con il comma 6 si propone di estendere al 2021 il libero utilizzo degli avanzi liberi, a sostegno degli equilibri di parte corrente, come già disposto per il 2020 dall’art. 109 co.2 del dl 18/2020.
  9. Adeguamento accantonamento FCDE

Art. XY (Adeguamento accantonamento FCDE)

1. Per l’anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell’allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l’accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95% dell’importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

  1. All’articolo 107-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole “e del 2021”.
  2. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell’80%, anche in corso d’anno, l’accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell’accantonamento a rendiconto.
    Motivazione

La proposta consente: di mantenere la stessa misura ordinaria di accantonamento al FCDE applicata nel 2020; di utilizzare i dati ai fini dei calcoli dell’accantonamenti o i dati relativi alle riscossioni del 2019 (come già concesso nel 2020); di ridurre eccezionalmente fino al limite dell’80% l’accantonamento FCDE 2021 in fase di previsione e gestione, ferma restando l’integrale considerazione in fase di rendiconto.

  1. Sospensione recuperi dei disavanzi
    Art. XY (Sospensione recuperi dei disavanzi)
  2. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell’annualità 2021. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.  
  3. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell’ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per compensare le eventuali perdite di entrata o le maggiori spese derivanti dall’emergenza epidemiologica in atto, nonché ai fini della salvaguardia degli equilibri di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
      
    Motivazione   
    Le norme proposte sospendono per il 2021 il ripiano dei disavanzi di amministrazione degli enti locali, permettendone il recupero mediante l’allungamento di un anno dei rispettivi periodi di ammortamento. Sono fatti salvi gli obblighi di pagamento dei crediti dei fornitori inseriti nel piano finanziario pluriennale e le economie derivanti da queste misure emergenziali sono destinate al pagamento dei debiti fuori bilancio e al contenimento degli squilibri di bilancio in fase di salvaguardia, nonché alle maggiori esigenze finanziarie dovute all’emergenza.   
  4. Proroga prescrizione delle richieste di pagamento del servizio idrico

In considerazione delle difficoltà incontrate dai comuni che gestiscono i servizi idrici nell’adeguamento alla disciplina speciale della prescrizione degli atti di cui all’articolo 1, commi da 4 a 10 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 10 della predetta legge n. 205 del 2017, la lettera c) è così sostituita:
“c) per il settore idrico, al 30 giugno 2021”.

Motivazione
La disciplina della prescrizione degli atti di richiesta di pagamento per i servizi idrici è stata fortemente innovata dalla legge 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018). La norma ha previsto la riduzione dei termini di prescrizione rispetto alla “prescrizione breve” adottata ordinariamente per la generalità delle entrate patrimoniali (5 anni) al termine più ravvicinato di due anni. Il comma 10 ha inoltre stabilito scansioni temporali di entrata in vigore delle nuove disposizioni, che per il settore idrico ne prevedono l’applicazione alle fatture “la cui scadenza è successiva” al 1° gennaio 2020. In diversi Comuni gestori di servizio idrico tale adeguamento è stato ostacolato dalle difficili condizioni finanziarie (casi di dissesto e “predissesto” degli enti), nonché dalle complesse esigenze di razionalizzazione e riordino degli archivi di gestione del servizio.
La norma proposta permette di assicurare la piena validità degli atti emessi a fine 2019 o nel corso del 2020, anche in considerazione delle sospensioni dei termini degli adempimenti degli enti intervenute nel corso del 2020, che richiamano l’art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 riguardante la sospensione della prescrizione per eventi eccezionali dei termini di scadenza che ricadono nell’anno in cui tali eventi si sono verificati, con riferimento a tutti i termini che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni di sospensione.
I rischi di contenziosi e di possibile mancato introito per i Comuni che si sono trovati nelle difficoltà accennate per l’invio degli atti di pagamento richiedono un intervento normativo.

  1. Sospensione sanzioni sugli enti locali strutturalmente deficitari (art.243, comma 5, TUEL)
  2. Tenuto conto delle misure straordinarie ed urgenti adottate nel corso del 2020 in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 applicate su tutto il territorio nazionale, che hanno comportato, tra l’altro, la chiusura delle strutture destinate ai servizi pubblici a domanda individuale, agli enti locali che non avessero rispettato, alla data del 31 dicembre 2020, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui all’articolo 243, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica la sanzione pari all’1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio 2018, di cui al successivo comma 5. 

    Motivazione 

    La norma è imposta dalla ovvia considerazione che nel 2020 (e probabilmente con una coda nel 2021) molti dei servizi a domanda individuale (impianti sportivi e mense scolastiche per fare due esempi immediati) sono rimasti chiusi per decisione del Governo nazionale, senza alcuna responsabilità degli enti locali, che non hanno potuto nei fatti riscuotere somme per servizi chiusi. 
  3. Proroga sanzioni per mancato perfezionamento dell’adesione a pagoPA (art. 65, co.2, d.lgs. 217/2017) 
  4. Le sanzioni di cui al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, non si applicano per inadempimenti riscontrati fino alla data del 31 dicembre 2021.

    Motivazione 

    In considerazione delle oggettive difficoltà incontrate dalle amministrazioni, non solo locali, nel processo di adeguamento del proprio sistema di incasso alla infrastruttura nazionale pagoPA e alla luce delle nuove criticità operative connesse alla recrudescenza della pandemia da virus Covid-19, la proposta prevede la proroga dell’applicazione delle sanzioni conseguenti alla mancata adozione della piattaforma.
    Questo intervento appare necessario anche per consentire una maggiore armonizzazione dell’avviso pubblicato il 15 dicembre 2020 dalla società PagoPA per l’accesso dei Comuni alle risorse del fondo per l’innovazione gestito dal Ministero per l’innovazione tecnologica con la disciplina che regola l’adesione alla piattaforma. L’avviso citato, infatti, prevedendo l’erogazione di contributi e premialità ai comuni che al 31 dicembre 2021 avranno “migrato e attivato il 70% dei servizi di incasso erogati”, genera confusione e incertezza nelle amministrazioni che, a legislazione vigente, potrebbero vedersi riconosciuto un premio e, contemporaneamente, inflitta una sanzione.
    La norma proposta si limita a posporre al 31 dicembre 2021 la data di rilevazione dell’inadempimento ai fini dell’applicazione della sanzione, in attesa di verificare gli esiti delle attività che nel corso del 2021 dovrebbero portare alla più ampia diffusione della piattaforma pagoPA.
  5. Proroga efficacia dei nuovi criteri di classificazione dei rifiuti di cui al d.lgs 116/2020

All’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116, le parole “1° gennaio 2021” sono sostituite dalle parole “1° gennaio 2022”. 
Motivazione 
L’assetto normativo determinato dalla riforma contenuta del d.lgs 116/2020 prevede una nuova classificazione dei rifiuti, fondata sulla bipartizione tra rifiuti urbani, da un lato, e rifiuti speciali, dall’altro. Scompare quindi la categoria dei rifiuti assimilati, con conseguente soppressione della potestà regolamentare comunale di assimilazione per qualità e quantità.  
L’impatto di tale disciplina sulle modalità di gestione e di copertura finanziaria del servizio rifiuti – forse sottovalutati e scarsamente oggetto di concertazione preventiva – richiede un congruo periodo per i necessari e rilevanti adeguamenti delle prassi operative nelle operazioni di raccolta e gestione dei rifiuti. Tale transizione non può essere condotta ragionevolmente entro il 1° gennaio 2021, che in base all’attuale formulazione della norma, è il termine per l’efficacia del nuovo asseto normativo. 
In considerazione della necessità di consentire ai Comuni e agli operatori un più sostenibile processo di recepimento delle nuove regole sui criteri di assimilazione dei rifiuti, in questo particolare momento di crisi epidemiologica che richiede un impegno straordinario delle amministrazioni locali su diversi fronti, la norma proposta proroga al 2022 il termine in questione. 

  1. Modifiche in materia di società partecipate

Aggiungere il seguente articolo:
Art. Y

  1. In considerazione degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati. 
  2. Al fine di agevolare l’attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l’articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per l’anno 2020.
  3. All’ articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 2, alla lettera d) le parole “un milione di euro” sono sostituite con le seguenti: “cinquecentomila euro”
  4. All’articolo 24, comma 5 bis, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., le parole “fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite con le seguenti: “fino al 31 dicembre 2023”.
  5. 5. All’articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021.”. Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente: “555-bis. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell’equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento.”
  6. Per l’anno 2020, il termine per il deposito dei bilanci di aziende speciali e istituzioni presso la camera di commercio, di cui all’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 gennaio 2021.”    

Motivazione
La proposta di cui al comma 1 si rende necessaria perché il Testo Unico sulle società pubbliche (Decreto legislativo n. 175/2016) prevede una rigorosa serie di divieti di intervento finanziario a supporto delle partecipate in crisi e, in particolare, di quelle in perdita per tre esercizi consecutivi. Condizione quest’ultima in cui rischiano di trovarsi numerose società pubbliche anche in ragione dell’attuale congiuntura economica e dell’inevitabile protrarsi dei suoi effetti: non è difficile immaginare che una parte maggiore di tale costo sarà a carico delle società che gestiscono servizi pubblici locali, prevalentemente in house.
Il decreto legge n. 23/2020 (liquidità per le imprese), contiene una serie di misure che non sono applicabili alle società pubbliche che hanno nel TUSP la loro disciplina speciale (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).
La norma proposta serve dunque ad intervenire temporaneamente anche sulle società pubbliche al fine di evitare responsabilità e divieti discendenti dall’inevitabile crisi finanziaria derivante dall’emergenza Covid 19, stabilendo che almeno il 2020 non rilevi nel calcolo del triennio previsto dall’articolo 14 comma 5 del TUSP e sospendendo l’obbligo fissato dall’articolo 6 comma 2 del medesimo Testo Unico.
La modifica di cui al comma 2 è necessaria alla luce della situazione emergenziale legata all’emergenza Covid-19 che sta trascinando numerose società pubbliche in una crisi economica e finanziaria. Pur essendo di natura esogena, tale crisi non esonererebbe le amministrazioni dagli adempimenti ordinari annuali del TUSP inerenti il piano di razionalizzazione ed i relativi vincoli per la sua attuazione. Considerato inoltre, che la crisi di liquidità ha toccato tutti i comparti e le difficoltà che gli enti incontrerebbero nell’attuazione delle dismissioni societarie – solo ed esclusivamente in attuazione di precetti normativi stringenti – si propone la sospensione dell’applicazione, per il 2020, dei vincoli alla dismissione e della redazione e trasmissione del Piano annuale ai soggetti di cui al TUSP. Gli enti potranno comunque compiere le operazioni che riterranno necessarie per la salvaguardia delle società con una modalità in linea con la situazione locale, senza le misure sanzionatorie.
La proposta di cui al comma 3 è necessaria al fine di consentire agli enti locali l’alienazione ovvero la razionalizzazione delle partecipazioni legate al solo valore soglia di bilancio – fissato nel TUSP quale vincolo normativo che però prescinde dalla sana gestione della società – utilizzando il fatturato medio triennale provvisorio di 500.000,00 euro, in via definitiva a regime. Tale valore, che terrebbe conto di situazioni societarie particolari e complesse, sostituirebbe quello eccessivamente oneroso di 1 mln di euro, attualmente previsto nel TUSP da quest’anno.
La proposta di cui al comma 4 prevede di posticipare il termine prevista dall’articolo 24 comma 5 bis del TUSP, per la dismissione delle società con bilancio in utile ed oggetto di revisione straordinaria, dal 2021 al 2023. Ciò in quanto l’inevitabile crisi finanziaria derivante dall’emergenza Covid-19, avrà sicuramente ripercussioni negative non solo sull’esercizio 2020, ma anche su quelli successivi, pregiudicando il valore delle quote societarie rispetto alle quali i soci pubblici hanno previsto di procedere all’alienazione.
La proposta di cui al comma 5 sterilizza, in primo luogo, gli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria del 2020 con ripercussioni anche nel 2021, sull’obbligo di cui al comma 555 della legge n. 147/2013, che impone di porre in liquidazione le aziende speciali e le istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari, nel caso di risultati negativi per almeno quattro esercizi sui cinque esercizi precedenti. In secondo luogo, la proposta introduce una deroga alle previsioni dello stesso comma 555 nel caso in cui il soggetto partecipato attivi un percorso di recupero dell’equilibrio economico ove supportato da un idoneo piano di risanamento. La previsione, inoltre, conferma l’avvicinamento delle aziende speciali al c.d. modello aziendalistico in termini gestionali, risultando anche coerente con quanto già previsto in tema di società a partecipazione pubblica.
Infine, la proposta di cui al comma 6 evita l’applicazione di sanzioni per il mancato tempestivo deposito presso le CCIA entro il 31 maggio 2020 dei bilanci delle istituzioni e altre forme societarie particolari degli enti locali.

  1. Proroga validità del DURC
    Inserire il seguente articolo XX:
    Al decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120, all’articolo 8, al comma 10 le parole da “, non si applicano le disposizioni dell’articolo 103, comma 2” fino alla fine del periodo, sono sostituite con le seguenti: “si applicano le disposizioni dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27/2020”
    Motivazione
    La proposta normativa è necessaria a seguito delle modifiche apportate all’art. 103 comma 2 primo periodo del dl 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 in ultimo dall’articolo 3-bis, comma 1, lett. a), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2020, n. 159. Tale disposizione ha infatti prorogato la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati – in scadenza compresa fra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 – per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Per effetto dell’art. 8 comma 10 al dl 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 tale proroga non trova applicazione al DURC nel caso di verifiche dell’operatore aggiudicatario di un appalto o per la stipula del contratto.
    Pertanto, al fine di semplificare le procedure di gara, in coerenza con il contesto emergenziale attuale è necessario applicare la proroga della scadenza dei certificati, normativamente già prevista, anche ai DURC.
  2. Proroga sospensione versamento contributo Anac
    Inserire il seguente articolo XY:
    Al decreto legge 34/2020 convertito in legge n. 77/2020, all’articolo 65 al comma 1, dopo il periodo: “per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore e fino al…” sostituire le parole: “ 31 dicembre 2020” con le parole: “31 dicembre 2021”
    Motivazione
    La proposta normativa mira a prorogare fino al 31 dicembre 2021 la sospensione del pagamento del contributo di gara previsto sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici. Ciò al fine di sostenere la ripresa del sistema produttivo ed in particolare alleggerire le stazioni appaltanti e le imprese dal versamento degli oneri dovuti all’ANAC. Tale previsione era stata proposta dalla stessa Autorità ed inserita come disposizione di cui all’art. 65 del cosiddetto “decreto Rilancio” (dl 34/2020 convertito in legge n. 77/2020) ma solo fino al 31 dicembre 2020.
    Considerato il permanere dell’emergenza da covid-19, l’emendamento è pertanto necessario al per prorogare la succitata scadenza di un ulteriore annualità, quindi fino al 31 dicembre 2021.
  3. Proroga dei permessi per i Sindaci

Aggiungere il seguente articolo:

  1. Gli effetti dell’articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all’entrata in vigore della presente legge”.

Motivazione

Lo stato di emergenza sanitaria tuttora in corso coinvolge come noto Sindaci e Comuni in prima persona. Nei Comuni di minore dimensione demografica in particolare, la gran parte dei Sindaci sono lavoratori dipendenti. Per le stesse motivazioni con cui era stata prevista la possibilità di usufruire fino a 24 ore di permessi ulteriori rispetto alle 48 ore previste in regime ordinario dal Tuel, occorre ripristinare la possibilità di usufruire delle 72 ore di permesso – ex articolo 25, comma 6, DL 18 del marzo 2020 – fino alla fine della cessazione dello stato di emergenza come da proroghe intervenute e/o che interverranno. E’ altresì opportuna una disposizione volta a sanare eventuali criticità relative a dubbi interpretativi sorti medio tempore in merito alla validità temporale della norma originaria.

  1. Risorse residue centri estivi

All’ art. 18 nella rubrica dopo le parole “povertà educativa” inserire le parole“e risorse centri estivi”
All’art. 18 dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma 3:
3.“All’art. 105 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito nella legge 17 luglio 2020 n.77 dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma 4:

  1. Le risorse assegnate e non utilizzate di cui al comma 1 lett. a) possono essere spese fino a settembre 2021”
    Motivazione
    L’articolo 105, comma 1, lett. a) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito nella Legge n. 77, prevede il finanziamento di “interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni”. La somma stanziata è stata poi ripartita tra i Comuni, con Decreto 25 giugno 2020 del Ministro per le Pari Opportunità e la famiglia. Alcuni enti hanno utilizzato le risorse solo parzialmente, mentre nei mesi successivi all’estate, a causa del permanere dell’emergenza sanitaria, è rimasta invariata la necessità di un sostegno alle attività rivolte ai minori di età compresa tra zero e sedici anni. Pertanto il presente emendamento è finalizzato a consentire ai Comuni di poter utilizzare fino al mese di settembre 2021 le risorse eventualmente residuate dai finanziamenti per i centri estivi.
  2. Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie
    Al comma 1 dell’art. 2 -ter del DL 8 aprile 2020 n. 22 convertito nella Legge 6 giugno 2020 n. 41 sostituire le parole “per l’anno scolastico 2020/2021” con le parole “per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022”
    Motivazione
    La proposta emendativa è finalizzata a consentire ai Comuni per tutto l’anno scolastico 2020/2021 e per il prossimo anno scolastico 2021/2022, qualora si verifichi l’impossibilità di reperire per le sostituzioni, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, l’affidamento di incarichi temporanei per le supplenze, attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi, in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l’infanzia. La durata del servizio prestato per i succitati incarichi temporanei non è valida per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.
  3. Assunzioni nei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni
    Art. 1
    Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
    “15-bis. All’articolo 48-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole “Per l’anno scolastico 2020/2021”, sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022”;
    b) le parole “subordinato a tempo determinato”, sono sostituite dalle seguenti: “diversi da quello subordinato a tempo indeterminato”.
    Motivazione
    La proposta emendativa consente ai Comuni, per tutto l’anno scolastico 2020-2021 e il prossimo anno scolastico 2021/2022, di assumere personale educativo, insegnante e ausiliario con contratto di lavoro a tempo determinato in deroga ai limiti normativi, contrattuali e finanziari per il ricorso al lavoro flessibile, stante l’eccezionalità della situazione e la proroga dello stato di emergenza disposta dal Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021.
  4. Proroga delle graduatorie del personale educativo, scolastico e ausiliario

All’articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:

  • le parole “30 settembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2022”;
  • è aggiunto il seguente periodo: “la validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1 gennaio 2021 e il 29 settembre 2022, è prorogata al 30 settembre 2022”
    Motivazione
    L’emendamento ha l’obiettivo di estendere l’efficacia temporale delle graduatorie del personale educativo, scolastico e ausiliario, approvate fino all’anno 2017 e già prorogate dal DL n. 104/2020 in ragione dell’emergenza sanitaria e dell’esigenza di garantire l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021. Tenuto conto del perdurare dell’emergenza sanitaria, si ritiene opportuno estendere di ulteriori 12 mesi questa previsione.
    Conseguentemente si rende necessario prevedere l’estensione temporale anche delle graduatorie approvate successivamente al 2017, ma in scadenza prima del 30 settembre 2022.
    La proposta non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto le necessarie risorse vanno reperite nell’ambito del bilancio dell’Ente locale (invarianza di spesa).
  1. Proroga utilizzo graduatorie concorsuali
  2. A decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al termine individuato dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, e successive modifiche e integrazioni, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali già in essere, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018.
    Motivazione
    In ragione della proroga dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 7 ottobre 2020 si pone l’esigenza di dotare gli Enti locali di una modalità semplificata per accelerare i processi di reclutamento attraverso la possibilità di assumere idonei utilmente collocati nelle graduatorie vigenti alla data del 31/12/2018. Tale modalità viene prospettata come facoltativa, e comunque attuabile solo in assenza di graduatorie in corso di validità e/o di procedure concorsuali già avviate.
  3. Disciplina delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica

Aggiungere il seguente articolo:

  1. All’articolo 57, comma 6, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: “disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti “disciplinano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
  2. Al fine di favorire il pieno dispiegamento sull’intero territorio nazionale dell’infrastruttura di ricarica ad alimentazione elettrica e la sinergia di interventi nazionali, regionali e locali, nonché pubblici e privati, è istituito un Tavolo Tecnico Nazionale permanente sull’infrastruttura nazionale di ricarica per i veicoli a propulsione prevalentemente elettrica. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti composizione e compiti del Tavolo”.
    Motivazione
    Il Decreto Semplificazioni interviene all’art. 57 sul Piano nazionale delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, prevedendo che i Comuni entro sei mesi dall’entrata in vigore della norma adottassero una pianificazione, presumibilmente all’interno dei PUMS. Dato che ad oggi i PUMS sono ancora in corso di predisposizione e non esiste un luogo univoco di confronto e monitoraggio istituzionale sul tema, stante interventi differenti sia a carattere pubblico e privato, sia a livello differente di governo, si rende necessario:
  • prorogare a 12 mesi l’adempimento in capo ai Comuni;
  • prevedere un Tavolo permanente multilivello sul tema dell’infrastrutturazione nazionale di ricarica.
  1. Proroga termine avvio lavori oggetto di contributi statali (art. 1, co. 32, L. 160/2019; contributi 2020 ex co.14-bis, art. 30, dl 34/2019)
  2. Per l’anno 2020, il termine previsto all’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, entro cui il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori, è prorogato al 31 maggio 2021.
  3. I termini di cui all’articolo 125, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni con la legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati al 31 marzo 2021.

Motivazione
Moltissimi Comuni non sono riusciti ad avviare i lavori entro la data del 15 novembre 2020, sia causa dell’emergenza sanitaria ma anche a causa dello slittamento dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, all’interno del quale, al fine di avviare le procedure di gara, deve essere previsto l’importo del finanziamento concesso.
Anche relativamente ai contributi dedicati ai Comuni con meno di 1000 abitanti (disciplinati dall’art. 30, co. 14-bis del dl n. 34/2019 e prorogati dal dl 18/2020) è necessario dare termini più estesi per l’avvio lavori, in considerazione della difficoltà incontrate dalle piccole amministrazioni nel chiudere gli affidamenti nell’attuale fase emergenziale.

  1. Proroga periodo richiesta per agevolazioni ampliamento o riapertura di esercizi commerciali nei comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti

All’articolo 1 è aggiunto il seguente comma:
Al comma 9 dell’articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al secondo periodo, dopo le parole “Per l’anno 2020” sono aggiunte le seguenti “e per l’anno 2021”.
Motivazione
L’emendamento è finalizzato ad estendere, per il 2021, il termine entro il quale le imprese potenzialmente destinatarie delle agevolazioni previste dall’art. 30 ter del decreto- legge n. 34/2019 (Agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi) possono presentare al Comune la relativa richiesta di contributi. Si rammenta che, ad oggi, ancora non è stato emanato il Decreto del Ministro dell’Interno per la ripartizione, tra i Comuni beneficiari, del fondo istituito dal citato art. 30 ter per la concessione dei contributi.

  1. Ricostruzione privata

Art. 17
(Termine per la conclusione della ricostruzione privata- terremoto de
L’Aquila – Casa Italia)

All’art. 17 aggiungere il seguente comma 2:

  1. All’art. 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la lettera a bis):

“a bis) Nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del D.L. 189/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro sino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall’art. 14 del D.L. 189/2016 e s.m.i.”

Motivazione

Si ritiene necessario prorogare le procedure semplificate in materia di appalti di lavori, beni e servizi, introdotte dal DL 76/2020, almeno di 5 anni o comunque sino al completamento delle attività di ricostruzione pubblica di cui all’art. 14 del dl 189/2016 riportando la soglia per gli affidamenti diretti di forniture e servizi all’importo originariamente previsto dal decreto legge e poi modificato dal Parlamento di 150mila euro.

  1. Compensazione minor gettito IMU

Dopo l’art. 17, aggiungere il seguente articolo 17 bis:
«Al fine prorogare la possibilità per i Comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di dare continuità nell’entrata ai fini IMU relativa agli edifici distrutti o inagibili, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, apposita compensazione per un massimo di xxxxx_ milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, per sopperire alle minori entrate riscontrate.
Il Commissario comunica al tavolo di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le compensazioni effettuate in favore di ciascun comune. Per le finalità di cui al presente comma, la contabilità speciale del Commissario di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata di –xxxx_ milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 114.»

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