LE PRINCIPALI NOVITÀ NELLA GESTIONE DELLE ENTRATE LOCALI NEL 2021

LEGGE DI BILANCIO 2021 E DECRETO RISTORI[1]

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sintesi stabilità aerariumpa

 

LE NOVITÀ IN MATERIA DI IMU

Il regime delle esenzioni IMU legate al COVID

Le norme Il Commento
599. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2021 non e’ dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche’ immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu’, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attivita’ ivi esercitate; c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita’ di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attivita’ ivi esercitate. 600. Le disposizioni del comma 599 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 091I del 20 marzo 2020. 601. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 599 del presente articolo, il fondo di cui all’articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e’ incrementato di 79,1 milioni di euro per l’anno 2021. Alla ripartizione dell’incremento di cui al primo periodo si provvede con uno o piu’ decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli effettivi incassi dell’anno 2019.   Il comma 599 esenta dalla prima rata dell’IMU – imposta municipale propria dovuta nel 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli. Si tratta in particolare dei seguenti immobili: a) stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali; b) alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate; c) immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; d) discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate. Le disposizioni introdotte si applicano in seno al cd. Temporary Framework per gli aiuti di Stato in corso di pandemia (vedi il sito web della documentazione parlamentare) (comma 600). In ragione dell’emergenza sanitaria ed economica, i provvedimenti d’urgenza emanati dal Governo hanno disposto determinate esenzioni dal pagamento dell’IMU dovuta nel 2020 per i settori maggiormente colpiti dalla crisi. In particolare, l’articolo 177 del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) ha abolito la prima rata dell’IMU 2020, quota-Stato e quota-Comune, per i possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come di immobili classificati nella categoria catastale D2, vale a dire agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività. L’agevolazione opera anche per gli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni. Successivamente l’articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 (decreto Agosto) ha esentato dal pagamento della seconda rata dell’IMU 2020 i predetti immobili già esentati dalla prima; ha poi disposto l’esenzione dalla sola seconda rata IMU 2020 dovuta sugli immobili – rientranti nella categoria catastale D3 – destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il decreto Agosto ha inoltre specificato che l’esenzione dalla seconda rata IMU per le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D2) si applica anche alla prima rata già esentata per effetto dell’articolo 177 sopra menzionato. Il medesimo provvedimento prevede poi, per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, che l’IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022, subordinatamente all’autorizzazione della Commissione europea. Si ricorda al riguardo che il decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. Ristori) ha disposto: – all’articolo 9, l’abolizione del versamento della seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 in ragione dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria. Si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi, come dettagliatamente indicati dall’allegato 1 al provvedimento; – all’articolo 9-bis, l’estensione della cancellazione della seconda rata IMU per l’anno 2020 ad ulteriori categorie di immobili, sostanzialmente dove si svolgono attività di vendita al dettaglio e servizi alla persona, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate e si trovino nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute; L’articolo 9-ter del predetto decreto Ristori ha chiarito che l’esenzione dal pagamento dell’IMU 2020 disposta dai decreti-legge emergenziali trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti passivi IMU, a condizione che siano anche gestori delle attività economiche interessate dalle norme di esenzione (non solo, dunque, ai proprietari degli immobili interessati dall’esenzione). Il comma 601 eleva dunque di 79,1 milioni di euro per l’anno 2021 la dotazione dell’apposito Fondo di ristoro ai comuni per le minori entrate derivanti dalle agevolazioni IMU connesse alla pandemia, istituito dall’articolo 177 del decreto-legge n.34 del 2020 (cd. decreto Rilancio) e successivamente incrementato dai provvedimenti emergenziali. Alla ripartizione dell’incremento si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 2 marzo 2021 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame) tenuto conto degli effettivi incassi dell’anno 2019. Tale Fondo di ristoro, si rammenta, è stato istituito dal decreto Rilancio con una originaria dotazione di 76,55 milioni di euro per l’anno 2020, quale ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall’abolizione della prima rata dell’IMU 2020. La dotazione è stata incrementata di 85,95 milioni di euro per il medesimo anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per effetto dell’articolo 78 del decreto Agosto, che ha abolito la seconda rata IMU 2020 per alcune categorie di immobili, essenzialmente inerenti le attività del turismo e dello spettacolo, nonché, per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, l’abolizione dell’IMU dovuta per gli anni 2021 e 2022. Il menzionato decreto-legge Ristori ha incrementato ulteriormente detto Fondo: – l’articolo 9, comma 3 ha previsto un incremento di 112,7 milioni di euro per l’anno 2020; – l’articolo 9-bis ha ulteriormente integrato le relative risorse, di 31,4 milioni di euro per l’anno 2020. Per il riparto delle risorse del Fondo autorizzate dall’articolo 177, comma 2, del D.L. n. 34/2020, destinate al ristoro ai comuni delle minori entrate connesse all’abolizione della prima rata dell’IMU 2020, è stato adottato il D.M. interno 22 luglio 2020, che ha provveduto al riparto di 74,90 milioni, corrispondenti alla dotazione del Fondo come prevista nel testo originario del decreto-legge n. 34/2020, poi incrementata, nel corso dell’iter parlamentare, a 76,55 milioni.    

 

La reintroduzione del regime speciale per i residenti esteri

Le norme Il Commento
48. A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e’ applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e’ dovuta in misura ridotta di due terzi. 49. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 48 e’ istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.   I commi 48 e 49, inseriti durante l’esame parlamentare, riducono alla metà, a decorrere dall’anno 2021, l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Per tali immobili la tassa sui rifiuti (TARI) o l’equivalente tariffa è dovuta in misura ridotta di due terzi. Più in dettaglio le norme in esame (comma 48) concedono agevolazioni sulle imposte immobiliari locali (IMU e TARI), dal 2021, per una e una sola unità immobiliare a uso abitativo, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione, diverso dall’Italia. Al riguardo si segnala che non appare chiaro il riferimento allo “Stato di assicurazione”, che sembra doversi riferire allo Stato in cui il soggetto è titolare di prestazioni assistenziali o previdenziali. Si ricorda che l’articolo 13, comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 prevedeva che, a partire dall’anno 2015, fosse considerata direttamente adibita ad abitazione principale (e dunque esente da IMU) una ed una sola unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultasse locata o data in comodato d’uso. Al riguardo, con una lettera di costituzione in mora inviata nel gennaio 2019, la Commissione UE ha avviato contro l’Italia la procedura di infrazione n. 2018/4141 (in tema di regimi preferenziali IMU, TASI e TARI per i cittadini italiani pensionati iscritti all’AIRE), affermando che la predetta agevolazione concedesse un trattamento preferenziale e potenzialmente discriminatorio in favore dei pensionati italiani. Con la riforma complessiva dell’IMU operata dalla legge di bilancio 2020 – legge n. 160 del 2019 – è stata abrogata gran parte della previgente disciplina dell’IMU (comma 780 della menzionata legge di bilancio 2020), senza che fosse riproposta la previgente agevolazione “prima casa” per i pensionati AIRE. La procedura di infrazione è stata chiusa il 30 ottobre 2020. Le agevolazioni in parola si sostanziano: – nella riduzione a metà dell’imposta municipale propria; – nell’applicazione della tassa sui rifiuti – TARI (tassa sui rifiuti avente natura di tributo), ovvero della relativa tariffa con natura di corrispettivo, in misura ridotta di due terzi. La locuzione “misura ridotta di due terzi” sembra corrispondere al pagamento di un terzo dell’importo intero, come peraltro confermato dalla prassi applicativa della disposizione: l’articolo 9-bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, recante norme in materia di IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all’estero, già ne prevedeva l’applicazione in misura ridotta di due terzi, intendendo che il pagamento corrispondesse a un terzo dell’imposta.  
  49. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 48 e’ istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.   Il comma 49 istituisce un apposito Fondo di ristoro in favore dei comuni a compensazione delle minori entrate derivanti dalle misure in parola, con dotazione di 12 milioni a decorrere dal 2021. Tale fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno; alla relativa ripartizione si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (2 marzo 2021).    

 

Proroga di disposizioni in materia di imposta municipale propria

Le norme Il commento
1116. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai commissari delegati ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato di emergenza di cui all’articolo 15, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell’articolo 8 del citato decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, e’ prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilita’ dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. 1117. Gli oneri di cui al comma 1116 sono valutati in 11,6 milioni di euro per l’anno 2021. 1118. Al secondo periodo del comma 16 dell’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2021». 1119. Gli oneri di cui al comma 1118 sono valutati in 21,1 milioni di euro per l’anno 2021. I commi 1116-1119, introdotti durante l’esame parlamentare, dispongono la proroga dell’esenzione dell’applicazione dell’imposta municipale propria per alcuni comuni interessati dagli eventi sismici del 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Si prevede in primo luogo che per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 (individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, e dell’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, come eventualmente rideterminati dai commissari delegati), nonché per quelli della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d’emergenza (articolo 15, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162), l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria (prevista dal secondo periodo del comma 3 dell’articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74) è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Gli oneri derivanti dall’applicazione di tale norma sono valutati in 11,6 milioni di euro per l’anno 2021. Su stabilisce altresì che i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia (ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189) sono esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 (rispetto al previgente 31 dicembre 2020). Gli oneri derivanti dall’applicazione di tale norma sono valutati in 21,1 milioni di euro per l’anno 2021 gli oneri.

LE NOVITÀ IN MATERIA DI TARI

Misurazione puntuale rifiuti nelle Zone economiche ambientali

Le norme Il commento
767. Nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e’ istituito, in via sperimentale, il «Fondo per la promozione della tariffazione puntuale» con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di incentivare l’adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all’interno di una zona economica ambientale di cui all’articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. 768. Agli enti di governo d’ambito composti dai comuni di cui al comma 767 o, laddove non costituiti, ai comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all’interno di una zona economica ambientale che adottano uno dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da utenze domestiche al servizio pubblico, ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2017, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 767 del presente articolo, e’ erogato un contributo per la copertura fino al 50 per cento dei costi sostenuti per l’acquisto delle infrastrutture tecniche e informatiche necessarie per l’adozione di uno dei sistemi di misurazione puntuale. 769. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l’attuazione dei commi 767 e 768, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.   Commi 767-769 (Incentivo per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle zone economiche ambientali) I commi 767-769, non modificati dalla Camera, istituiscono in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per la promozione della tariffazione puntuale, con dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di incentivare l’adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in una zona economica ambientale. Il contributo è erogato – a valere sulle risorse del fondo – fino al 50 per cento della copertura dei costi sostenuti per l’acquisto delle infrastrutture tecniche ed informatiche necessarie per l’adozione dei sistemi di misurazione. Si demanda ad un decreto del Ministro dell’ambiente, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, di stabilire criteri e modalità per l’attuazione della disposizione, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti. Il comma 767 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in via sperimentale, il “Fondo per la promozione della tariffazione puntuale” al fine di incentivare l’adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all’interno di una zona economica ambientale. L’articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (c.d. D.L. clima), convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 ha recato Misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell’aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani. In particolare, al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale per il contenimento delle emissioni climalteranti e di assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria, nonché di favorire in tali aree investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all’efficientamento energetico, all’economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale e di supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono, tale norma ha previsto che il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA). Nell’ambito delle suddette zone possono essere concesse, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, forme di sostegno alle nuove imprese e a quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale compatibile con le finalità indicate – di cui all’articolo 19, comma 6, lettere a), b), d), d-bis) e h), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 – a condizione che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell’area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni in parola, pena la revoca dei benefici concessi, che non siano in stato di liquidazione o scioglimento e che le attività oggetto di sostegno siano coerenti con le finalità della legge 6 dicembre 1991, n. 394 in materia di aree protette. Per approfondimenti si veda il seguente dossier con riferimento all’articolo 4-ter del citato D.L. clima. Il comma 2 di tale norma ha inoltre previsto che, nell’ambito dei progetti finanziati indicati, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata a contributi in favore delle micro e piccole imprese con sede operativa all’interno di una ZEA, che svolgono attività economiche eco-compatibili, secondo modalità e condizioni definite ai sensi del comma 1. Si ricorda che su tale disposizione è di recente intervenuto l’art. 55, comma 3-ter, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. semplificazioni) convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120. Per approfondimenti, si veda qui. La dotazione del fondo istituito è pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.   .  
  768. Agli enti di governo d’ambito composti dai comuni di cui al comma 767 o, laddove non costituiti, ai comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all’interno di una zona economica ambientale che adottano uno dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da utenze domestiche al servizio pubblico, ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2017, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 767 del presente articolo, e’ erogato un contributo per la copertura fino al 50 per cento dei costi sostenuti per l’acquisto delle infrastrutture tecniche e informatiche necessarie per l’adozione di uno dei sistemi di misurazione puntuale. Il comma 768 stabilisce i destinatari, i presupposti e i limiti del riconoscimento dei contributi a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 767. Il contributo spetta agli Enti di governo d’ambito composti dai comuni di cui al comma 1, dunque aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all’interno di una ZEA o, laddove essi non siano costituiti, ai comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all’interno di una ZEA, che adottino uno dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da utenze domestiche al servizio pubblico, ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente del 20 aprile 2017 (che ha dettato i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico) e spetta fino al 50 per cento della copertura dei costi sostenuti per l’acquisto delle infrastrutture tecniche ed informatiche necessarie per l’adozione di uno dei sistemi di misurazione stessi. Nel dettaglio, si ricorda che il D.M. 20/04/2017 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2017) ha dettato Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Esso individua le modalità con cui la misurazione puntuale dei rifiuti possa realizzarsi con riferimento a peso e volume quali grandezze caratteristiche oggetto della misurazione, flussi e frazioni di rifiuto oggetto della misurazione, infrastrutture tecnologiche e informatiche di cui è necessario dotarsi per effettuare la misura, modalità con cui la misurazione deve avvenire e gestione dei dati raccolti. In particolare, si ricorda che in base all’articolo 4 del D.M., recante Criteri per la realizzazione di sistemi per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti si ottiene determinando, come requisito minimo, il peso o il volume della quantità di rifiuto urbano residuo conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti. Possono altresì essere misurate le quantità di altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali. L’articolo 6 del D.M. detta disposizioni per la Misurazione della quantità di rifiuto: si prevede che la misurazione della quantità di rifiuto conferito avviene mediante pesatura diretta, con rilevazione del peso, o indiretta mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza e può essere: a) effettuata a bordo dell’automezzo che svolge la raccolta, attraverso l’identificazione del contenitore o del sacco; b) effettuata da un dispositivo in dotazione all’operatore addetto alla raccolta attraverso l’identificazione del contenitore o del sacco; c) integrata nel contenitore adibito alla raccolta; d) effettuata presso un centro di raccolta. I commi da 2 a 8 dell’articolo 6 dettano la disciplina applicativa in materia di sistemi in parola anche con riferimento ai profili din pesatura diretta e indiretta dei rifiuti. L’articolo 7 del D.M. reca la Determinazione dei conferimenti nel caso di utenze aggregate domestiche, mentre l’art. 8 reca Determinazione dei conferimenti di utenze non domestiche all’interno di utenze aggregate. I criteri integrativi ai sistemi di misurazione puntuale sono recati dall’art. 9, mentre l’art. 10 ha detttao le relative norme transitorie. La relazione illustrativa alla norma afferma che la disposizione ha l’obiettivo di incentivare gli Enti di governo dell’ambito ed i Comuni che comprendono al loro interno in tutto o in parte il territorio di una ZEA ad adottare uno dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico al fine di commisurare la tariffa rifiuti all’effettivo servizio reso alle utenze; inoltre, evidenzia che la disposizione rappresenta una misura che contribuisce all’attuazione del principio “chi inquina paga”, stabilito dalla Direttiva europea 2008/98, atteso che i sistemi di misurazione puntuale consentono l’effettiva ripartizione dei costi in funzione del servizio usufruito dalle singole utenze. La RT al disegno di legge afferma che gli stanziamenti sono stati quantificati tenendo conto dei costi gravanti su ciascun abitante rilevati nei Comuni che hanno già attivato un sistema di misurazione puntuale, che ad oggi risultano essere circa 300, ed alla gradualità che caratterizza il passaggio al nuovo sistema, per cui i predetti stanziamenti consentirebbero di estendere i sistemi di misurazione puntuale su una popolazione di circa 3 milioni di abitanti nell’arco temporale biennale indicato, considerato anche il fatto che la misura si applica, in via sperimentale, nell’ambito dei soli comuni ricompresi, in tutto o in parte, nelle ZEA.  
  769. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l’attuazione dei commi 767 e 768, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti. Il comma 769 della norma demanda ad un decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di stabilire criteri e modalità per l’attuazione dei commi 767 e 768, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti

 

LE NOVITÀ IN MATERIA DI CANONE UNICO

Il nuovo regime per le occupazioni permanenti  del  territorio  comunale,  con cavi e condutture

La norma Il commento
848. Il comma 831 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente: «831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone e’ dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione dell’occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:  —————————————————— Classificazione dei comuni    Tariffa ——————————————————-  Comuni fino a 20.000 abitanti           euro 1,50 ——————————————————- Comuni oltre 20.000 abitanti             euro 1 In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. Il versamento del canone e’ effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell’importo risultante dall’applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale».   Comma 848 (Modifica dei criteri di applicazione del canone patrimoniale per le occupazioni permanenti) Il comma 848, introdotto dalla Camera, interviene sulla normativa in tema di canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, a tal fine modificando la relativa disciplina contenuta nella legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019). Si precisa in particolare che i soggetti obbligati al pagamento del canone sono, oltre al titolare della concessione, anche i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo del materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per una tariffa forfetaria. Il comma in esame è stato inserito nel corso dell’esame alla Camera dei deputati. Nel dettaglio, il comma 848 interviene sulla normativa in tema di canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, a tal fine modificando la relativa disciplina contenuta nella legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019). Viene sostituito dunque il comma 831 della legge n. 160 del 2019 al fine di precisare che i soggetti obbligati al pagamento del canone sono, oltre al titolare della concessione, anche i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo del materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:   In ogni caso, l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone, inoltre, è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma PagoPa (si veda il tema relativo ai servizi digitali della PA curato dal Servizio studi della Camera per un approfondimento), di cui all’articolo 5 del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20% dell’importo risultante dall’applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale. Di conseguenza, viene eliminata la disposizione che consentiva al soggetto tenuto al pagamento del canone di rivalersi nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.

L’esonero dal pagamento Tosap /Cosap/Canone unico

La norma Il commento
Articolo 9-ter. commi da 2 a 7 (Misure di sostegno delle imprese di pubblico esercizio inerenti all’esonero dal pagamento di canoni) del decreto legge del 28 ottobre 2020, n. 137 (cosiddetto “Decreto Ristori”) coordinato con la legge di conversione del 18 dicembre 2020, n. 176 Art. 9-ter (Individuazione dei  soggetti  esenti  dal  versamento dell’IMU e disposizioni per il sostegno  delle  imprese  di  pubblico esercizio).   2. Al fine di promuovere la ripresa delle  attivita’  turistiche, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese  di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto  1991, n. 287, titolari  di  concessioni  o  di  autorizzazioni  concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto  stabilito dall’articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre  2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020, n. 8, gia’ esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021,  dal  pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti,  della  legge 27 dicembre 2019, n. 160. 3. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari   di   concessioni   o   di    autorizzazioni    concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo  pubblico  per  l’esercizio  del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo  31  marzo 1998, n. 114, gia’ esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell’articolo 181, comma 1-bis, del  decreto-legge  n.  34  del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio  2021  al  31  marzo  2021,  dal pagamento del canone di cui all’articolo 1,  commi  837  e  seguenti, della legge n. 160 del 2019.  4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al  31  marzo  2021,  le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici gia’  concesse  sono  presentate  in  via telematica all’ufficio competente dell’ente locale, con  allegata  la sola planimetria, in deroga al regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della  Repubblica  7  settembre  2010,  n.  160,  e  senza applicazione dell’imposta di bollo di cui al decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 5. Ai soli  fini  di  assicurare  il  rispetto  delle  misure  di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, a far data dal  1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in  opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti  di  interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al  comma  2, di strutture amovibili, quali  dehors,  elementi  di  arredo  urbano, attrezzature,  pedane,  tavolini,  sedute   e   ombrelloni,   purche’ funzionali all’attivita’ di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non e’ subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli  21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al  periodo precedente e’ disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 6. Per il ristoro ai comuni delle minori  entrate  derivanti  dai commi 2 e 3, e’ istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro  per l’anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati  si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di  concerto  con  il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa  con  la  Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, da adottare entro  sessanta  giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista  dal comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n. 281, il decreto e’ comunque adottato. 7. All’onere derivante dai commi da 2 a 6, pari a 82,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre 2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall’articolo  34,  comma  6,  del presente decreto.   Il commento Tali misure prevedono, per taluni esercizi, l’esonero dal pagamento (dal 1° gennaio al 31 marzo 2021) del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l’occupazione delle aree destinate ai mercati. È quindi previsto uno stanziamento destinato al ristoro dei comuni a fronte della corrispondente diminuzione delle entrate conseguente a tali esoneri. Sono dettate procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse nel medesimo periodo. Le disposizioni in esame prevedono, inoltre, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell’emergenza da COVID-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente. Sono infine proposte modifiche puntuali alle disposizioni di cui all’art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 76 del 2020, concernenti la posa in opera di elementi o strutture amovibili presso spazi o siti di interesse artistico o culturale. Il comma 2, esonera – dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 – gli esercizi di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di cui all’art. 1, comma 816 e seguenti, della legge di bilancio per il 2020 n. 160 del 2019). La disposizione mira a favorire la ripresa delle attività turistiche. Tale esonero era già stato previsto dall’art. 181, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (“decreto rilancio”, conv. dalla legge n. 77 del 2020) dal 1° maggio al 31 ottobre 2020. Si rammenta che nell’ambito di una riforma complessiva prevista dai commi da 837 a 847 della citata legge n. 160, il comma 816 istituisce il citato canone unico, che dal 2021 sostituisce la Tosap, il Cosap, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l’uso o l’occupazione delle strade e delle (di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada), pertinenza dei comuni e delle province. Il canone, prevede il citato comma 816, è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. La disposizione in esame, inoltre, stabilisce esplicitamente che si debba tener conto di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge n. 162 del 2019, (conv. dalla legge n. 8 del 2020). A tale riguardo si ricorda che l’art. 1, comma 847, della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160 del 2019) ha abrogato l’intero Capo II del d.lgs. n. 507 del 1993 (concernente la Tosap) e l’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 (in materia di Cosap) a decorrere dal 1° gennaio 2020. Tuttavia, l’art. 4, comma 3-quater, D.L. n. 162 del 2019 (c.d. decreto fiscale, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8 del 2020) prevede che tali abrogazioni non abbiano effetto, limitatamente all’anno 2020. Il comma in esame si applica alle diverse tipologie di esercizi elencate dall’art. 5, comma 1, della legge n. 287 del 1991. Si tratta di: a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione Il comma 3, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilisce che i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche (di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), sono esonerati dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 dal pagamento del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (di cui all’art. 1, comma 837 e seguenti, della legge di bilancio per il 2020 n. 160 del 2019). Tale esonero era già stato previsto dall’art. 181, comma 1-bis, del d-l n. 34 del 2020 (“decreto rilancio”, conv. dalla legge n. 77 del 2020) dal 1° maggio al 15 ottobre 2020. Si ricorda che il canone in oggetto è stato istituito nell’ambito della richiamata riforma e ha sostituito la tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e del canone di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446. Il richiamato articolo  45 del decreto legislativo n. 507 del 1993 disciplina le occupazioni temporanee di spazi e aree pubbliche, nel qual caso la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. L’articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 si riferisce invece al canone per l’occupazione dei medesimi spazi e aree, che consente a comuni e province di prevedere che l’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone Ai sensi del comma 4, nello stesso periodo – quindi dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 – le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, sono presentate in via telematica, con allegata la sola planimetria. Ciò è posto in deroga alla disciplina sullo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) di cui D.P.R. n. 160 del 2010, il quale reca puntuali prescrizioni in merito alla presentazione in via telematica delle domande indirizzate al SUAP medesimo66. Si prevede inoltre l’esenzione dall’imposta di bollo (di cui al D.P.R. n. 642 del 1972). Tale disposizione riproduce quanto già previsto dall’art. 181, comma 2, del d-l n. 34 del 2020 fino al 31 dicembre 2020. Il comma 5 stabilisce che i medesimi soggetti di cui al comma 2 possono effettuare la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, al solo fine di favorire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento. Tali elementi dovranno comunque essere funzionali alle attività (ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande e simili) previste dall’art. 5 della legge n. 287 del 1991. La posa di tali opere amovibili non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”). L’art. 21 del Codice disciplina le autorizzazioni necessarie alla realizzazione di interventi su beni culturali ivi elencati. Tenuto conto della disposizione in esame, sembra pertinente la disposizione di cui al comma 4 secondo la quale “l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente” in relazione alla collocazione di opere amovibili in spazi di interesse culturale. L’art. 146 del Codice riguarda l’autorizzazione paesaggistica e prevede un regime ordinario e un regime semplificato per interventi di lieve entità. Tale autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio (art. 146, comma 4). Si prevede, inoltre, che alla posa in opera delle strutture amovibili in oggetto non si applichi il limite temporale di novanta giorni per la loro rimozione (di cui all’art. 6 co. 1, lettera e-bis), del D.P.R n. 380 del 2001, recante il testo unico in materia edilizia). In base a tale disposizione (fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) rientrano tra gli interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale. Tali disposizioni riproducono quanto già previsto dall’art. 181, commi 3 e 4, del decreto legge n. 34 del 2020 fino al 31 dicembre 2020.

 

LE NOVITÀ  IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

L’introduzione di una nuova fascia per le società di supporto ed il nuovo termine per l’adeguamento dei capitali dei soggetti privati abilitati all’accertamento ed alla riscossione delle entrate locali

Le norme Il commento
1092. Al comma 807 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti»; b) alla lettera c), le parole: «fino a 200.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti».   Commi 1092-1093 (Requisiti patrimoniali privati abilitati riscossione enti locali) I commi 1092-1093, inseriti durante l’esame parlamentare, intervengono sulla disciplina dei requisiti patrimoniali richiesti per l’iscrizione nell’albo dei privati abilitati all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, con riferimento ai comuni di minore dimensione. In particolare, per svolgimento di funzioni e attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, la soglia di capitale interamente versato richiesta ex lege fissata in misura pari a 150.000 mila euro. Inoltre, per effetto delle modifiche in esame, viene richiesta una soglia di 500.000 euro nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti. Si differisce di sei mesi, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, il termine valevole, per i soggetti iscritti all’albo e alla relativa sezione speciale, per adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste dalle predette norme. Si ricorda preliminarmente che la legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 784-815) hanno complessivamente riformato la riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l’esercizio della potestà impositiva, fermo restando l’attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali. In sintesi, il provvedimento:  ha modificato la disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell’ente;  ha disciplinato in modo sistematico l’accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;  ha introdotto anche per gli enti locali l’istituto dell’accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (cd. ruolo), che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo; l’accertamento esecutivo opera, a partire dal 1° gennaio 2020, con riferimento ai rapporti pendenti a tale data;  ha novellato novellano la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione;  in assenza di regolamentazione da parte degli enti, disciplinano puntualmente la dilazione del pagamento delle somme dovute;  ha istituito una sezione speciale nell’albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali;  ha disposto la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l’ingiunzione o l’atto esecutivo.   In particolare il comma 807 ha introdotto, per l’iscrizione nell’albo dei privati abilitati all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, ovvero nella sezione Commi 1092-1093 304   separata degli esercenti attività collaterali, l’obbligo di adempiere ai seguenti specifici adempimenti patrimoniali, sotto forma di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria: a) due milioni e cinquecentomila euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti; b) cinque milioni di euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti; c) cinquecentomila euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti; d) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali nelle province, nonché nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.   Il comma 808 prevede che i soggetti iscritti all’albo e alla menzionata sezione speciale devono adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle predette misure minime entro il 31 dicembre 2020 Il comma 1092, lettera a) (introducendo una nuova lettera b-bis) al comma 807) determina la soglia di capitale interamente versato (in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria) richiesta per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, che viene fissata in misura pari a 150.000 mila euro. Di conseguenza, la successiva lettera b) modifica la lettera c) del comma 807, che richiede un capitale interamente versato pari a 500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti; per effetto delle modifiche in esame, tale soglia viene richiesta nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti.  
1093. Al comma 808 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».   Il comma 1093 modifica il successivo comma 808 della legge di bilancio 2020, differendo di sei mesi, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, il termine valevole, per i soggetti iscritti all’albo e alla relativa sezione speciale, per adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste dalle predette norme.

Le norme


[1] Il testo delle norme è ripreso da quello pubblicato sul sito normattiva.it mentre il testo del commento è ripreso dal dossier di documentazione del parlamento. Ogni riferimento normativo se non diversamente specificato deve intendersi alla LEGGE 30 dicembre 2020 , n. 178.

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