Sui beni strumentali illegittima l’indeducibilità dell’Imu

Secondo la Corte costituzionale l’Imu sugli immobili strumentali deve essere deducibile dalle imposte sui redditi. 

In una sentenza, che a breve sarà depositata, la Corte Costiuzionale  ha in parte  accolto le questioni di legittimità costituzionale rispetto all’indeducibilità integrale dell’Imu 2012 dalle imposte erariali sui redditi. 

Il giudizio nasce presso la Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva deciso di censurare l’art 14, co. 1 del D.Lgs. n. 23/2011 sul federalismo fiscale municipale, che disciplinava l’integrale indeducibilità dell’Imu dall’Ires per le imprese. Ma da qui si creerebbe il contrasto con gli articoli 3, 53 e 41 della Costituzione sotto diversi profili: l’effettività dell’imposizione, il divieto della doppia imposizione, i principi di ragionevolezza, coerenza ed eguaglianza, la libertà di iniziativa economica privata. 

 E proprio in questo senso va la decisione della Corte, che ha dichiarato fondate le questioni in relazione agli articoli 3 e 53 della Costituzione per coerenza e ragionevolezza. Il primo riguardante la dignità dei cittadini e il 53 riguardante la capacità contributiva dei singoli.  Sul punto la Corte ha chiarito che  “Il legislatore, una volta individuato il presupposto dell’Ires nel reddito complessivo netto non può rendere indeducibile un tributo come l’Imu sugli immobili strumentali, che costituisce un costo fiscale inerente alla produzione del reddito”

In conclusione viene quindi dichiarato dalla Corte costituzionale che tale decisione è illegittima dal punto di vista costituzionale, anche se è rimasta in vigore, però, per il solo 2012. Mentre sono state considerate legittime le decisioni prese successivamente che rendevano deducibile, anche se in maniera parziale l’Imu sugli immobili strumentali fino ad arrivare al 2022 quando sarà prevista la totale deducibilità.

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