Modalità di reiterazione del precetto,Cassazione, Ordinanza 25480 del 12/11/2020

“…Si tratta infatti del medesimo tributo per gli stessi anni (e quindi della stessa causa petendi) e pertanto una volta notificato tempestivamente il titolo esecutivo il Comune ha assolto all’onere a lui imposto a pena di decadenza dall’art. 1 comma 163 della legge n. 296/2006 e può notificare l’atto avente funzione di precetto contestualmente o successivamente; né può dirsi che l’ente creditore una volta notificato il titolo esecutivo abbia l’obbligo di rinnovare detta notifica ogni tre anni perché si tratta appunto di decadenza, che è evitata dal compimento dell’atto, e non di atto interruttivo della prescrizione. Una volta evitata la decadenza, la scelta dei tempi per procedere all’esecuzione forzata è rimessa all’ente creditore, che può attivarsi quando e come ritiene opportuno purché nel termine di prescrizione del credito…”

Civile-Ord.-Sez.-6-Num.-25480-Anno-2020

 

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